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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06644/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione al passivo di un credito derivante da un finanziamento fondiario con ipoteca. Il giudice delegato aveva ammesso parte del credito in chirografo, ritenendo che, per l'importo corrispondente al saldo passivo del conto corrente della società al momento dell'erogazione, il mutuo fosse stato utilizzato per trasformare un debito chirografario in credito privilegiato mediante un'operazione sorretta da motivo illecito comune, con conseguente nullità parziale del contratto e della garanzia. Il tribunale, investito dell'opposizione della banca, ha respinto l'opposizione ma con diversa motivazione: ha ritenuto che la vicinanza temporale tra bonifici in uscita verso società collegate e successivo mutuo, poi impiegato per ripianare lo scoperto, rivelasse la volontà di violare la par condicio creditorum; ha quindi qualificato l'operazione come negozio indiretto volto a estinguere un debito con modalità anomale e ne ha dichiarato l'inefficacia in sede di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme fallimentari, sostenendo che il tribunale avrebbe pronunciato d'ufficio su una revocatoria non specificamente proposta dalla curatela; 2) violazione dell'obbligo di motivazione e della disciplina fallimentare, per avere il tribunale dichiarato l'inefficacia parziale senza spiegare i presupposti della revocatoria ordinaria; 3) violazione degli artt. 2901 c.c. e 67 l. fall., perché il tribunale avrebbe fondato la revocatoria ordinaria su elementi propri della revocatoria fallimentare; 4) ulteriore censura, rimasta assorbita dalla decisione sui precedenti motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la banca non ha riportato o prodotto la comparsa della curatela da cui si sarebbe dovuto evincere se e come fosse stata proposta l'eccezione revocatoria. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che il tribunale abbia confuso i presupposti della revocatoria ordinaria con quelli della revocatoria fallimentare e che la motivazione fosse inidonea, perché centrata sull'anomalia del pagamento e sulla violazione della par condicio creditorum, senza verificare e spiegare i presupposti specifici dell'azione ex art. 2901 c.c., in particolare eventus damni e scientia fraudis. Il quarto motivo è stato assorbito. Il decreto del tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Macerata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del divieto di pronuncia d'ufficio oltre i limiti della domanda o eccezione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata indicazione/produzione degli atti rilevanti determina violazione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e quindi inammissibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare l'insufficienza della motivazione del decreto impugnato.

  • art. 99, comma 11, l. fall.

    richiamato in relazione al contenuto della decisione sull'opposizione allo stato passivo e alla necessità di motivazione.

  • art. 99, comma 7, l. fall.

    invocato nel primo motivo in relazione alla dedotta carenza di specificità dell'eccezione revocatoria.

  • art. 66 l. fall.

    richiamato nel primo motivo per il coordinamento con i rimedi revocatori esperibili dalla curatela.

  • art. 67 l. fall.

    menzionato quale norma che disciplina la revocatoria fallimentare, distinta dalla revocatoria ordinaria.

  • art. 95 l. fall.

    richiamato dal tribunale come base per l'eccepibilità senza termine dell'inefficacia del titolo in sede di verifica del passivo.

  • art. 2901 c.c.

    norma applicata dal tribunale come fondamento della revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che richiede la verifica dei suoi presupposti propri, distinti da quelli della revocatoria fallimentare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può dichiarare l'inefficacia di un atto sulla base di una revocatoria se non è effettivamente dedotta la relativa eccezione o domanda nei termini processuali; il ricorrente che contesti tale punto deve rispettare l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.
  • La revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. richiede la verifica dei suoi presupposti propri, in particolare l'eventus damni e la scientia fraudis, che non possono essere sostituiti da argomentazioni tratte dalla revocatoria fallimentare.
  • La revocatoria ordinaria e la revocatoria fallimentare sono rimedi distinti e non fungibili: il giudice deve mantenere separati i rispettivi presupposti fattuali e giuridici, evitando di motivare l'una con elementi propri dell'altra.
  • Una motivazione che richiami genericamente la violazione della par condicio creditorum o l'anomalia del mezzo di pagamento, senza confrontarsi con i requisiti specifici dell'azione effettivamente accolta, è insufficiente e può determinare cassazione con rinvio.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone il contenuto di un atto processuale deve essere sorretta da adeguata autosufficienza, mediante trascrizione o puntuale indicazione dell'atto e della sua collocazione nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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