Sentenza n. 4645/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione sentenza n. 811/2025 del 10 aprile 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza n. 811/2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle 2.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inottemperanza dell'amministrazione e non ravvisando elementi ostativi, anche in considerazione della costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dal giorno della comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato"; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora può essere applicata, su richiesta, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro; essa decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sino all'effettivo adempimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero quale soggetto nominabile commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di una somma o l'attribuzione di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e, per il caso di persistente inerzia, nominare un commissario ad acta.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di deduzioni o documentazione idonee a giustificare la mancata esecuzione del giudicato, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inottemperanza risulti accertata.
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