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Sentenza

Sentenza n. 657/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Direttore Generale n. 2246 del 27 dicembre 2021, notificata a mezzo pec il 28 dicembre 2021, di conferma dell’inammissibilità dell’istanza di partecipazione all’avviso pubblico “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso l’avviso pubblico di cui alla determina del 9 luglio 2021, n. 1140;

Giustizia amministrativa202200247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di conferma dell'inammissibilità dell'istanza di sovvenzione presentata nell'ambito dell'avviso pubblico "Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'inammissibilità della domanda di sovvenzione, sostenendo che l'indicazione di una sede operativa diversa da quella effettivamente interessata fosse frutto di mero errore materiale e che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire di precisare la sede cui si riferivano i fatturati e i corrispettivi utilizzati per determinare il gap previsto dall'avviso. La domanda indicava una sede di esercizio ubicata fuori dalla Puglia, mentre l'avviso ammetteva le imprese con sede o sedi di esercizio nel territorio regionale. L'istanza di riesame aveva prospettato l'errore materiale e indicato la sede legale e operativa pugliese, senza però precisare a quale sede si riferissero i dati economici rilevanti né produrre la documentazione comprovante lo scostamento del fatturato per la sede pugliese.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'errore materiale sia configurabile soltanto quando la discrepanza tra volontà effettiva e dichiarazione sia immediatamente riconoscibile dal contenuto dell'atto, senza complesse attività ricostruttive. Nel caso concreto, l'indicazione di una determinata sede operativa non consentiva all'Amministrazione di riconoscere ictu oculi alcun errore. Inoltre, la domanda era carente della documentazione necessaria a comprovare il gap di fatturato riferito alla sede pugliese. Tale carenza non era sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché nelle procedure selettive comparative e collettive l'errore o l'inerzia imputabile al privato non possono essere colmati attraverso un'iniziativa ufficiosa dell'Amministrazione, che altererebbe la parità tra i partecipanti e l'imparzialità della procedura. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della Regione non costituita.

Norme richiamate

  • art. 3.1, lett. b), Avviso pubblico "Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0"

    sono ammesse a partecipare le imprese attive "con sede/sedi di esercizio ubicata/e nel territorio della regione Puglia"

    La disposizione richiede che la sede o le sedi di esercizio rilevanti ai fini della partecipazione siano ubicate nel territorio della Regione Puglia.

  • art. 6.2 Avviso pubblico "Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0"

    Prevede l'inammissibilità dell'istanza presentata da un soggetto privo dei requisiti indicati dall'art. 3.1 dell'avviso.

Massime di principio

  • L'errore materiale nella domanda di partecipazione a una procedura selettiva è riconoscibile e rettificabile solo quando la difformità tra la volontà effettiva e la dichiarazione risulta immediatamente evidente dal contenuto dell'atto, senza necessità di indagini ricostruttive complesse.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare, dopo la scadenza, elementi sostanziali della domanda o documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito e dei dati economici rilevanti, quando la carenza è imputabile all'operatore interessato.
  • Nelle procedure selettive comparative e collettive, l'attivazione d'ufficio dell'amministrazione non può sopperire all'inerzia o all'errore del partecipante qualora ciò determini un indebito vantaggio rispetto agli altri concorrenti e comprometta la parità di trattamento e l'imparzialità della procedura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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