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Direttiva 2023/2673

Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023L2673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il quadro UE sui servizi finanziari venduti a distanza, spostando la disciplina nella direttiva 2011/83/UE e abrogando la direttiva 2002/65/CE. L’obiettivo è rafforzare la protezione dei consumatori nel contesto della digitalizzazione, ridurre sovrapposizioni con la normativa settoriale e garantire regole uniformi su informazioni precontrattuali, recesso, spiegazioni adeguate e uso delle interfacce online. Gli Stati membri conservano alcuni margini, soprattutto per introdurre requisiti più stringenti in materia di informativa e protezione online, e per applicare opzionalmente talune regole a contratti esclusi da direttive settoriali.

Modifica la direttiva 2011/83/UE per introdurre una disciplina armonizzata sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, con norme su informazione precontrattuale, recesso, spiegazioni adeguate e protezione delle interfacce online, abrogando la direttiva 2002/65/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari, inclusi i casi in cui il contratto sia concluso mediante interfaccia online e quelli con accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo. Restano esclusi i servizi finanziari non conclusi a distanza e, in linea con il sistema di rinvii previsto dalla direttiva, i servizi finanziari già integralmente disciplinati da altri atti dell’Unione quanto a informazioni precontrattuali, diritto di recesso o spiegazioni adeguate, nei limiti in cui tali atti prevalgono. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità per applicare norme più rigorose in alcune materie e per estendere, entro i limiti del diritto UE, taluni regimi a contratti fuori ambito.

Direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza

La direttiva aggiorna il quadro europeo della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, spostando la disciplina orizzontale nella direttiva 2011/83/UE e abrogando la direttiva 2002/65/CE. Il legislatore UE evidenzia l’esigenza di rispondere alla digitalizzazione, di eliminare sovrapposizioni con la normativa settoriale e di assicurare un livello elevato e uniforme di tutela dei consumatori nel mercato interno.

Finalità e impostazione della riforma

La direttiva persegue una piena armonizzazione delle regole di base applicabili ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, con l’obiettivo di garantire certezza del diritto, trasparenza e condizioni di concorrenza omogenee per i professionisti. La disciplina è costruita come "rete di sicurezza" per i servizi finanziari non coperti da norme settoriali UE o esclusi dal loro ambito, ma al tempo stesso riconosce la prevalenza degli atti speciali dell’Unione quando questi contengono regole proprie su informazione precontrattuale, recesso o spiegazioni adeguate.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i contratti a distanza tra professionista e consumatore aventi ad oggetto servizi finanziari, inclusi i casi conclusi tramite interfacce online. Il testo chiarisce che la normativa si applica anche ad accordi iniziali di servizio seguiti da una serie di operazioni successive o distinte della stessa natura; in tal caso, in linea di massima, la disciplina opera sull’accordo iniziale, mentre in assenza di un accordo iniziale si applica alla prima operazione della serie.

Restano fuori dall’ambito i servizi finanziari non conclusi a distanza. Inoltre, quando un altro atto dell’Unione disciplina in modo specifico un determinato servizio finanziario, le regole speciali di tale atto prevalgono su quelle della direttiva 2011/83/UE, salvo diversa disposizione. La direttiva lascia agli Stati membri margini per estendere, se conforme al diritto UE, talune regole a settori esclusi o per introdurre tutele più rigorose, soprattutto in materia di informazione e protezione delle interfacce online.

Informazioni precontrattuali

Il nuovo articolo 16 bis introduce un elenco molto dettagliato di informazioni che il professionista deve fornire in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o da una corrispondente offerta. Tra gli elementi richiesti figurano: identità e attività del professionista, recapiti completi, registro e autorità di controllo, caratteristiche essenziali del servizio, prezzo complessivo o base di calcolo, conseguenze del ritardo o mancato pagamento, personalizzazione del prezzo tramite processi decisionali automatizzati, rischi specifici, costi e imposte ulteriori, durata di validità delle informazioni, modalità di pagamento ed esecuzione, eventuali costi del mezzo di comunicazione, obiettivi ambientali o sociali, recesso, durata minima del contratto, scioglimento anticipato, legge applicabile, foro competente, lingua della documentazione, ricorsi extragiudiziali e eventuali fondi di garanzia o indennizzo.

Le informazioni devono essere fornite su supporto durevole e in forma facilmente leggibile. È ammessa la stratificazione delle informazioni per via elettronica, purché il consumatore possa visualizzare, salvare e stampare il contenuto in un unico documento e riceva tutte le informazioni prima della conclusione del contratto. In caso di telefonia vocale, il professionista può limitarsi, con consenso esplicito del consumatore, a un nucleo ridotto di informazioni prima del vincolo contrattuale, purché completi poi l’informativa su supporto durevole immediatamente dopo la conclusione. Gli Stati membri possono inoltre imporre requisiti linguistici e mantenere o introdurre obblighi più rigorosi.

Recesso dal contratto

L’articolo 16 ter riconosce al consumatore un diritto di recesso senza penali e senza dover indicare motivi entro 14 giorni di calendario; il termine diventa 30 giorni per gli schemi pensionistici individuali. Il periodo decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni ex articolo 16 bis. Se tali documenti non sono stati ricevuti, il termine scade comunque dopo 12 mesi e 14 giorni, salvo che il consumatore non sia stato informato del diritto di recesso.

La direttiva esclude il recesso per i servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni di mercato non controllabili dal professionista, per le polizze viaggio e bagagli o analoghe assicurazioni a breve termine inferiori a un mese e per i contratti interamente eseguiti su richiesta esplicita del consumatore prima dell’esercizio del recesso. Il recesso si considera validamente esercitato se la comunicazione è inviata prima della scadenza del termine.

Funzionalità di recesso online

L’articolo 11 bis introduce, per i contratti conclusi mediante interfaccia online, l’obbligo per il professionista di consentire il recesso tramite una funzionalità online dedicata. La funzione deve essere chiaramente indicata, facilmente leggibile, visibile e accessibile durante tutto il periodo di recesso. Il consumatore deve poter inserire o confermare i dati necessari e deve essere richiesta una conferma finale inequivocabile; il professionista deve poi inviare senza ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con contenuto, data e ora della trasmissione.

Pagamento per il servizio già prestato

Se il consumatore recede, può essergli richiesto solo l’importo proporzionale al servizio effettivamente prestato prima del recesso, senza che ciò assuma natura di penale. Il professionista non può pretendere tale importo se non prova di aver informato correttamente il consumatore dell’importo dovuto, oppure se ha iniziato l’esecuzione senza previa richiesta del consumatore. Il rimborso delle somme dovute al consumatore deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso. Per le assicurazioni, gli Stati membri possono prevedere che non sia dovuto alcun importo.

Spiegazioni adeguate e assistenza umana

L’articolo 16 quinquies impone al professionista di fornire spiegazioni adeguate, gratuitamente e prima della conclusione del contratto, affinché il consumatore possa valutare se il contratto e i servizi accessori siano adatti alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. Le spiegazioni devono riguardare le informazioni precontrattuali, le caratteristiche essenziali del contratto e gli effetti specifici, inclusi i rischi derivanti da inadempimento o ritardo nei pagamenti.

Gli Stati membri possono modulare modalità e portata delle spiegazioni in funzione del contesto, del destinatario e della natura del servizio finanziario. Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha diritto a chiedere e ottenere l’intervento umano, nella stessa lingua delle informazioni precontrattuali, sia nella fase precontrattuale sia, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto. L’onere della prova dell’adempimento grava sul professionista.

Protezione delle interfacce online

L’articolo 16 sexies affronta il tema dei cosiddetti dark patterns: gli Stati membri devono impedire che i professionisti progettino o gestiscano le interfacce online in modo da manipolare o fuorviare il consumatore, o da compromettere la sua capacità di scegliere liberamente e in modo informato. Il testo menziona espressamente tre categorie di pratiche da contrastare: enfasi artificiale su alcune opzioni, richieste ripetute di una scelta già effettuata e ostacoli al recesso più gravosi della sottoscrizione.

La direttiva si coordina con il regolamento (UE) 2022/2065 e con la direttiva 2005/29/CE, ma consente agli Stati membri di mantenere o introdurre regole più rigorose, purché compatibili con il diritto dell’Unione.

Rapporti con la normativa settoriale UE

Un elemento centrale della direttiva è il coordinamento con gli atti settoriali dell’Unione in materia finanziaria. Quando tali atti contengono regole specifiche su informazione precontrattuale, recesso o spiegazioni adeguate, si applicano solo quelle regole e non la disciplina orizzontale introdotta dalla direttiva, salvo diversa previsione. Il testo cita, tra gli altri, il regolamento PEPP, la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva MiFID II, la direttiva IDD, la direttiva sul credito immobiliare e la nuova direttiva sul credito al consumo.

È inoltre chiarito che, in alcuni casi, gli Stati membri possono applicare talune regole settoriali anche a contratti esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive speciali, secondo le opzioni già previste da tali atti.

Sanzioni e vigilanza

L’articolo 24, paragrafo 6, introduce una specifica regola sanzionatoria per le violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 ter, nei casi rilevanti per il regolamento (UE) 2017/2394. Gli Stati membri devono garantire la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie tramite procedimento amministrativo o giudiziario, o entrambi. Resta fermo il principio generale delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 19 dicembre 2025 e applicarle dal 19 giugno 2026. Entro la stessa data del 19 dicembre 2025 devono comunicare alla Commissione l’eventuale uso delle opzioni normative previste dalla direttiva. La direttiva 2002/65/CE è abrogata dal 19 giugno 2026.

È prevista inoltre una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 luglio 2030, che dovrà includere una valutazione della funzionalità di recesso e del funzionamento del mercato unico dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

Disposizioni principali

Riforma dell’ambito della direttiva 2011/83/UE

L’articolo 3, paragrafo 1 ter, inserito nella direttiva 2011/83/UE, stabilisce che ai contratti a distanza per servizi finanziari si applicano solo alcune disposizioni della direttiva, tra cui gli articoli 1, 2, 3, paragrafi 2, 5 e 6, 4, 6 bis, 8, paragrafo 6, 11 bis, 16 bis-16 sexies, 19, 21-23, 24, paragrafi 1 e 6, 25-27 e 29. Per accordi iniziali di servizio seguiti da operazioni successive, le norme si applicano in linea di principio all’accordo iniziale; in assenza di accordo iniziale, le disposizioni su informazione e recesso si applicano alla prima operazione. Le operazioni successive dopo più di un anno di inattività sono considerate come prima operazione di una nuova serie.

Informazioni precontrattuali rafforzate

Il nuovo articolo 16 bis elenca in modo dettagliato le informazioni che il professionista deve fornire in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta: identità e attività del professionista, contatti, registro e autorità di controllo, caratteristiche del servizio, prezzo totale e base di calcolo, conseguenze del ritardo o mancato pagamento, personalizzazione algoritmica del prezzo, rischi specifici, imposte e costi ulteriori, durata di validità delle informazioni, modalità di pagamento ed esecuzione, eventuali costi per il mezzo di comunicazione, obiettivi ambientali o sociali, diritto di recesso, durata minima del contratto, facoltà di scioglimento anticipato e penali, istruzioni pratiche per il recesso, legge applicabile e foro, lingue usate, ricorsi extragiudiziali e sistemi di garanzia o indennizzo. Le informazioni devono essere su supporto durevole, di facile lettura, e possono essere stratificate per via elettronica, con obbligo di rendere disponibile un documento unico scaricabile e stampabile. In caso di telefonia vocale, si applicano regole specifiche e, con consenso esplicito, un set ridotto di informazioni prima del vincolo contrattuale. Gli Stati membri possono imporre requisiti linguistici e mantenere o introdurre obblighi informativi più rigorosi.

Prevalenza della normativa settoriale UE

Se un altro atto dell’Unione che disciplina specifici servizi finanziari contiene norme sulle informazioni precontrattuali, si applicano solo tali norme, indipendentemente dal loro grado di dettaglio, salvo diversa previsione dell’atto stesso. Analoga regola opera per il diritto di recesso e per le spiegazioni adeguate. La direttiva chiarisce inoltre i casi in cui norme speciali di altri atti UE prevalgono, anche quando prevedono alternative come periodi di riflessione o misure alternative per l’informazione tempestiva.

Diritto di recesso e funzionalità online

L’articolo 16 ter riconosce un diritto di recesso di 14 giorni di calendario, esteso a 30 giorni per gli schemi pensionistici individuali. Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successiva, dal ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni ex articolo 16 bis; in mancanza di tali documenti, il recesso scade comunque dopo 12 mesi e 14 giorni, salvo omissione dell’informazione sul diritto di recesso. Sono previste esclusioni per taluni servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni di mercato, per assicurazioni viaggio/bagagli o analoghe polizze a breve termine inferiori a un mese, e per i contratti completamente eseguiti su richiesta esplicita del consumatore prima del recesso. L’articolo 11 bis impone, per i contratti conclusi mediante interfaccia online, una funzionalità di recesso facilmente accessibile, disponibile continuamente, con conferma esplicita e avviso di ricevimento su supporto durevole.

Pagamento del servizio prestato prima del recesso

L’articolo 16 quater consente di chiedere al consumatore solo l’importo proporzionale al servizio effettivamente prestato prima del recesso, senza penali e senza superare la proporzionalità rispetto all’intero contratto. Per le assicurazioni gli Stati membri possono escludere ogni pagamento. Nessun importo è dovuto se il professionista non prova di aver informato correttamente il consumatore dell’importo dovuto o se ha iniziato l’esecuzione senza richiesta preventiva del consumatore. Il rimborso degli importi dovuti al consumatore deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione del recesso.

Spiegazioni adeguate e intervento umano

L’articolo 16 quinquies impone ai professionisti di fornire gratuitamente, prima della conclusione, spiegazioni adeguate per consentire al consumatore di valutare l’adeguatezza del contratto e degli eventuali servizi accessori, includendo informazioni precontrattuali, caratteristiche essenziali ed effetti specifici, incluse le conseguenze di mancato o ritardato pagamento. Gli Stati membri possono precisare modalità e portata delle spiegazioni in base al contesto, al destinatario e alla natura del servizio. Se il professionista usa strumenti online, il consumatore ha diritto a chiedere e ottenere l’intervento umano nella stessa lingua usata per le informazioni precontrattuali, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, anche dopo la conclusione del contratto. L’onere della prova è a carico del professionista.

Protezione delle interfacce online e divieto di dark patterns

L’articolo 16 sexies vieta ai professionisti di progettare, organizzare o gestire le interfacce online in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Gli Stati membri devono intervenire, conformemente al diritto UE, almeno contro: rilevanza artificiale di alcune scelte, richieste ripetute di scegliere quando la scelta è già stata fatta, e ostacoli al recesso più gravosi della sottoscrizione. È espressamente prevista la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più rigorose.

Sanzioni e cooperazione di enforcement

L’articolo 24, paragrafo 6, richiede che per le violazioni delle misure adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 ter, e sanzionate ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, gli Stati membri prevedano la possibilità di sanzioni pecuniarie tramite procedimento amministrativo o mediante procedimento giudiziario, o entrambi. Le sanzioni devono restare effettive, proporzionate e dissuasive.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 19 dicembre 2025 e applicarle dal 19 giugno 2026. La direttiva 2002/65/CE è abrogata dal 19 giugno 2026. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle opzioni normative esercitate entro il 19 dicembre 2025 e comunicare il testo delle disposizioni nazionali principali. La Commissione deve presentare una relazione entro il 31 luglio 2030, compresa una valutazione della funzionalità di recesso e del funzionamento del mercato unico dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

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