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Direttiva 2023/2661

Direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023L2661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2023/2661 modifica in modo sostanziale la direttiva 2010/40/UE per accelerare e rendere più coerente la diffusione degli ITS nel trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Introduce obblighi graduali di disponibilità/accessibilità dei dati, un programma di lavoro della Commissione, nuove regole su C-ITS, protezione dei dati, specifiche tecniche, relazioni periodiche e riesame del quadro normativo. Il recepimento è richiesto entro il 21 dicembre 2025, mentre il primo obbligo di relazione degli Stati membri scade il 21 marzo 2025.

Modifica della direttiva 2010/40/UE per rafforzare la diffusione coordinata di dati e servizi ITS nel trasporto stradale e nelle interfacce multimodali, con obblighi graduali di disponibilità dei dati, nuovi poteri della Commissione e tutele rafforzate per interoperabilità, sicurezza e protezione dei dati.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alla disponibilità dei dati e alla diffusione dei servizi ITS nei settori prioritari definiti dalla direttiva 2010/40/UE, con copertura geografica specifica per i dati di cui all’allegato III e per i servizi ITS di cui all’allegato IV. Riguarda Stati membri, autorità pubbliche competenti, gestori/infrastrutture stradali, fornitori di servizi ITS, soggetti interessati e, per taluni profili, fornitori di dati e operatori privati. Non incide sulla scelta degli Stati membri circa la diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel proprio territorio, ma impone che, ove decisa la diffusione, siano applicate le specifiche UE. Restano salve le competenze nazionali in materia di sicurezza e difesa, nonché il quadro UE su protezione dei dati, sicurezza prodotti e omologazione dei veicoli.

Direttiva (UE) 2023/2661 che modifica la direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti

La direttiva interviene sul quadro europeo degli ITS nel trasporto stradale per rafforzare interoperabilità, continuità dei servizi, disponibilità dei dati e integrazione multimodale. Il legislatore UE evidenzia, nei considerando, la necessità di superare frammentazione e discontinuità geografica, promuovere la mobilità sostenibile e automatizzata, migliorare sicurezza stradale e facilitare la condivisione dei dati nel rispetto di privacy e protezione dei dati.

Finalità e impostazione generale

La direttiva modifica la direttiva 2010/40/UE e mantiene la sua struttura di quadro generale basato su specifiche tecniche, atti delegati e atti di esecuzione della Commissione. L'obiettivo è assicurare una diffusione coordinata e coerente di ITS interoperabili nell'Unione, favorendo il passaggio a servizi digitali multimodali e il raccordo con altri modi di trasporto, inclusi ferrovia e mobilità attiva.

Ambito di applicazione e settori prioritari

L'articolo 1, paragrafo 2 bis, chiarisce che la disciplina riguarda la disponibilità dei dati e la diffusione di servizi ITS nei settori prioritari di cui all'articolo 2, con le coperture geografiche specifiche previste dagli allegati III e IV. I settori prioritari sono quattro:

  • servizi ITS per l'informazione e la mobilità;
  • servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico;
  • servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti;
  • servizi ITS per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.

La direttiva incide su Stati membri, autorità competenti, soggetti interessati, fornitori di servizi ITS e operatori privati coinvolti nella raccolta, aggiornamento, disponibilità e accesso ai dati.

Obblighi per gli Stati membri: applicazione delle specifiche e cooperazione

L'articolo 5 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le specifiche adottate dalla Commissione siano applicate alla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS. Rimane tuttavia intatta la discrezionalità nazionale sulla scelta se diffondere o meno tali applicazioni e servizi nel proprio territorio.

Gli Stati membri devono inoltre cooperare:

  • tra loro e con i soggetti interessati, se del caso, nei settori prioritari privi di specifiche;
  • sugli aspetti operativi dell'attuazione delle specifiche, come standard, profili armonizzati, metadati, requisiti di qualità e interoperabilità dei punti di accesso nazionali;
  • sulle modalità di valutazione della conformità dei requisiti previsti dalle specifiche e sulla cooperazione transfrontaliera.

Specifiche tecniche, norme e margini nazionali

L'articolo 6 prevede che le specifiche, se opportuno, si fondino su norme armonizzate e includano parametri di qualità e idoneità all'uso. Quando richiesto da esigenze di sicurezza e interoperabilità, possono includere anche disposizioni su valutazione della conformità, vigilanza del mercato e clausola di salvaguardia, secondo la decisione n. 768/2008/CE.

Gli Stati membri possono designare organismi competenti per la valutazione della conformità. Inoltre, il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 6 consente, previa notifica alla Commissione e nel rispetto della direttiva (UE) 2015/1535, l'adozione di norme supplementari nazionali per la fornitura di servizi ITS, purché non ostacolino l'interoperabilità.

La Commissione adotta le specifiche con atti delegati, che devono riguardare non più di un settore prioritario e una sola azione prioritaria per volta.

Disponibilità dei dati e diffusione dei servizi ITS

Il nuovo articolo 6 bis introduce l'obbligo centrale della riforma: gli Stati membri devono garantire che, quando esistono già le informazioni di base, i dati relativi ai tipi elencati nell'allegato III siano disponibili e accessibili tramite i punti di accesso nazionali.

Il meccanismo è graduale:

  • i dati creati o aggiornati alla data indicata nella terza colonna dell'allegato III o successivamente devono essere resi disponibili senza indugio;
  • i dati preesistenti devono essere resi disponibili senza indugio dopo la data indicata nella quarta colonna dell'allegato III, salvo diversa previsione;
  • se nella quarta colonna manca una data, essa è fissata da atto delegato.

I termini si applicano all'infrastruttura esistente; per quella completata successivamente, le date coincidono con la data di completamento. Per i servizi ITS di cui all'allegato IV, gli Stati membri devono assicurare la diffusione secondo la copertura geografica prevista e comunque non oltre la data indicata.

Aggiornamento dell'allegato III e criteri per i nuovi obblighi

L'articolo 7 disciplina la modifica dell'allegato III. Prima di adottare atti delegati, la Commissione deve verificare, con consultazione ricorrente e collaborazione con esperti e portatori di interesse, la maturità delle descrizioni del contenuto digitale e assicurare adeguati lavori preparatori.

Gli atti delegati possono:

  • aggiungere tipi di dati se l'analisi costi-benefici mostra vantaggi sostanziali e giustificati in termini di sostenibilità, sicurezza, efficienza o gestione dei trasporti;
  • cancellare tipi di dati se chiaramente giustificato;
  • fissare le date applicabili quando l'allegato non le prevede.

La copertura geografica per i nuovi tipi di dati deve essere pari o più limitata di quella già prevista per la relativa categoria, con approccio graduale se necessario. Le date fissate non possono essere anteriori a due anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato per la terza colonna e a quattro anni per la quarta colonna. Per i dati statici sulla mobilità multimodale relativi ai nodi di accesso sull'intera rete di trasporto dell'Unione, la data della quarta colonna non può essere anteriore al 31 dicembre 2032.

Misure provvisorie in caso di emergenza

Il nuovo articolo 7 bis consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in situazioni di emergenza impreviste dovute alla compromissione della disponibilità o integrità dei servizi ITS oggetto di specifiche. Le misure sono possibili solo se l'emergenza rischia di compromettere il funzionamento sicuro del sistema dei trasporti dell'Unione o la sicurezza stradale e se non è prevedibile una risposta tempestiva ed efficace tramite i normali meccanismi o la modifica delle specifiche.

Le misure possono includere la sospensione temporanea di obblighi nei settori prioritari e durano al massimo 8 mesi. La Commissione deve informare gli Stati membri, consultare ove possibile gli esperti nazionali e abrogare le misure quando l'emergenza cessa o le specifiche sono state adeguate. Resta salva la competenza degli Stati membri per emergenze di sicurezza o difesa nazionali.

Normazione, interoperabilità e neutralità tecnologica

L'articolo 8 ribadisce che le norme necessarie per interoperabilità, compatibilità e continuità devono essere sviluppate nei settori prioritari e per le azioni prioritarie. La Commissione incarica gli organismi di normazione competenti di agire secondo la direttiva (UE) 2015/1535.

I principi dell'allegato II guidano tutta l'architettura normativa: efficacia, efficienza dei costi, proporzionalità, continuità dei servizi, interoperabilità, retrocompatibilità, rispetto delle infrastrutture nazionali, parità di accesso, maturità tecnologica, qualità di sincronizzazione e posizionamento, intermodalità, coerenza e trasparenza/fiducia. È espressamente richiamata la neutralità tecnologica, in particolare per i C-ITS.

Protezione dei dati personali e tutela della vita privata

L'articolo 10 subordina il trattamento di dati personali alla stretta necessità per il funzionamento delle applicazioni, servizi e azioni ITS dell'allegato I ai fini di sicurezza stradale e migliore gestione del traffico, della mobilità o degli incidenti.

Le specifiche devono:

  • individuare le categorie di dati personali trattati;
  • prevedere garanzie adeguate ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE;
  • includere nella valutazione d'impatto l'analisi degli effetti sulla protezione delle persone fisiche;
  • privilegiare dati anonimizzati quando ciò sia tecnicamente possibile e sufficiente;
  • ricorrere a dati pseudonimizzati quando l'anonimizzazione non sia realizzabile o non consenta il raggiungimento delle finalità.

Sistema UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS

Per il settore prioritario della mobilità cooperativa, connessa e automatizzata, l'articolo 10 bis impone che le specifiche comprendano il sistema dell'UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS. Devono essere definiti i compiti di tre ruoli: autorità per la politica dei certificati C-ITS, gestore dell'elenco di fiducia C-ITS e punto di contatto C-ITS. La Commissione è responsabile dell'esecuzione complessiva del sistema.

Deleghe alla Commissione e controlli istituzionali

L'articolo 12 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sugli articoli 6 e 7 per cinque anni dal 20 dicembre 2023. La delega si rinnova tacitamente per periodi di pari durata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, che possono anche revocarla in qualsiasi momento.

L'atto delegato entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di ulteriori due mesi.

Comitato ITS e atti di esecuzione

L'articolo 15 conferma il ruolo del comitato europeo sugli ITS (CEI) come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le diverse procedure di comitato si applicano agli atti di esecuzione relativi a programmi di lavoro, relazioni e misure provvisorie; in mancanza di parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione nei casi previsti.

Relazioni, monitoraggio e riesame

L'articolo 17 semplifica gli obblighi informativi prevedendo:

  • una relazione iniziale degli Stati membri entro il 21 marzo 2025;
  • relazioni successive ogni tre anni;
  • un modello armonizzato della Commissione con indicatori chiave di prestazione, distinguendo quelli obbligatori da quelli facoltativi;
  • una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 12 mesi da ciascuna scadenza, con analisi dell'attuazione degli articoli da 5 a 11 e dell'articolo 16 e valutazione dell'eventuale necessità di modifica della direttiva.

Il nuovo articolo 18 bis impone alla Commissione di riesaminare entro il 31 dicembre 2028 l'articolo 6 bis, l'articolo 7 e gli allegati III e IV, potendo proporre modifiche per adattare l'ambito geografico dei dati e dei servizi o per aggiungerne di nuovi ritenuti essenziali.

Allegati III e IV: obblighi graduali e date chiave

L'allegato III elenca in modo dettagliato i tipi di dati da rendere disponibili, con coperture geografiche e date progressive. Tra i principali ambiti figurano normativa stradale statica e dinamica, stato della rete, parcheggi sicuri, eventi che incidono sulla sicurezza stradale e dati statici sulla mobilità multimodale, con differenziazioni tra rete transeuropea centrale, rete globale, autostrade, strade principali e nodi urbani.

L'allegato IV include il primo servizio ITS soggetto a diffusione obbligatoria: il servizio di informazioni minime universali sul traffico relative alla sicurezza stradale sulla rete transeuropea centrale e globale per le strade, con data 31 dicembre 2026.

Recepimento

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 dicembre 2025. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto per:

  • compliance dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella fornitura/gestione dei dati ITS;
  • contrattualistica e governance dei punti di accesso nazionali e degli scambi di dati;
  • privacy by design e pseudonimizzazione/anonymizzazione nei flussi ITS;
  • programmazione degli investimenti e dei processi di aggiornamento tecnologico in vista delle scadenze dell'allegato III e IV;
  • monitoraggio delle future specifiche delegate e degli eventuali atti di esecuzione della Commissione.

Disposizioni principali

Oggetto e settori prioritari

L'articolo 1, paragrafo 2 bis, come inserito, stabilisce che la direttiva disciplina la disponibilità dei dati e la diffusione di servizi ITS nei settori prioritari di cui all'articolo 2, con le coperture geografiche specifiche di cui agli allegati III e IV. L'articolo 2 ridefinisce i quattro settori prioritari: informazione e mobilità; viaggi, trasporti e gestione del traffico; sicurezza stradale e dei trasporti; mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.

Programma di lavoro della Commissione

Il nuovo articolo 4 bis impone alla Commissione, entro il 21 dicembre 2024, l'adozione di un atto di esecuzione che stabilisca un programma di lavoro, previa consultazione del gruppo consultivo europeo sugli ITS e dei portatori di interesse. Il programma deve indicare obiettivi annuali, punti per cui elaborare specifiche, tipi di dati da aggiungere o cancellare dall'allegato III e i lavori preparatori da svolgere. Prima di ogni successiva proroga quinquennale della delega per gli atti delegati, la Commissione deve adottare un nuovo programma di lavoro.

Applicazione delle specifiche e cooperazione tra Stati membri

Il nuovo articolo 5 conferma che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le specifiche adottate dalla Commissione siano applicate alla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS, nel rispetto dei principi dell'allegato II. Resta ferma la discrezionalità degli Stati membri sulla decisione se diffondere o meno tali applicazioni e servizi sul proprio territorio. Gli Stati membri devono inoltre cooperare tra loro e con i soggetti interessati sugli aspetti operativi, inclusi standard, profili armonizzati, metadati, requisiti di qualità, interoperabilità dei punti di accesso nazionali e pratiche di conformità.

Specifiche tecniche e norme supplementari nazionali

L'articolo 6, paragrafo 5, consente agli Stati membri, ove opportuno e previa notifica alla Commissione, di stabilire norme supplementari per la fornitura di servizi ITS sul proprio territorio, purché non ostacolino l'interoperabilità. Il paragrafo 6 impone che le specifiche stabiliscano parametri di qualità e idoneità all'uso e, se giustificato da sicurezza e interoperabilità, anche procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato, compresa una clausola di salvaguardia. L'articolo 6, paragrafo 8, attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le specifiche, per ciascuna azione prioritaria e senza riguardare più di un settore prioritario per atto.

Obblighi di disponibilità dei dati e diffusione dei servizi ITS

Il nuovo articolo 6 bis introduce un obbligo graduale per gli Stati membri di assicurare la disponibilità, tramite punti di accesso nazionali, dei dati relativi ai tipi elencati nell'allegato III e la diffusione dei servizi ITS elencati nell'allegato IV. I dati creati o aggiornati alla data indicata nella terza colonna dell'allegato III o successivamente devono essere resi disponibili senza indugio; i dati preesistenti devono esserlo senza indugio dopo la data indicata nella quarta colonna, salvo diversa previsione. I servizi ITS dell'allegato IV devono essere diffusi secondo la copertura geografica indicata e comunque non oltre le relative date.

Aggiornamento dell'allegato III tramite atti delegati

Il nuovo articolo 7 consente alla Commissione di modificare l'allegato III, previa analisi costi-benefici, consultazioni e tenendo conto di mercato e tecnologia. Può aggiungere tipi di dati se i benefici per sostenibilità, sicurezza, efficienza e gestione dei trasporti sono sostanziali e giustificati, cancellarli se giustificato, o fissare date applicabili quando mancano. Le date non possono essere anteriori a due anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato per la terza colonna e a quattro anni per la quarta colonna; per i dati statici relativi alla mobilità multimodale sull'intera rete di trasporto dell'Unione, la data della quarta colonna non può essere anteriore al 31 dicembre 2032.

Misure provvisorie in caso di emergenza

Il nuovo articolo 7 bis consente alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in situazioni di emergenza dovute a compromissione della disponibilità o integrità dei servizi ITS oggetto di specifiche. Le misure possono includere la sospensione temporanea degli obblighi nei settori prioritari e durano non più di 8 mesi, cessando quando l'emergenza termina o quando vengono modificate le specifiche pertinenti. Rimangono salve le competenze nazionali in materia di sicurezza e difesa.

Normazione, interoperabilità e principio di neutralità tecnologica

L'articolo 8 prevede che le norme necessarie per interoperabilità, compatibilità e continuità siano sviluppate nei settori prioritari e per le azioni prioritarie, con mandato della Commissione agli organismi di normazione competenti. Le specifiche e i mandati devono rispettare i principi dell'allegato II e il principio di neutralità tecnologica, evitando discriminazioni a favore di tecnologie specifiche, in particolare nel campo dei C-ITS.

Protezione dei dati personali e privacy

L'articolo 10 limita il trattamento dei dati personali a quanto necessario per il funzionamento delle applicazioni, servizi e azioni ITS dell'allegato I ai fini di sicurezza stradale e migliore gestione del traffico, della mobilità o degli incidenti. Le specifiche devono definire le categorie di dati personali e prevedere garanzie adeguate ai sensi del GDPR e della direttiva ePrivacy; la valutazione d'impatto deve includere l'effetto sulla protezione delle persone fisiche. Quando possibile, devono essere usati dati anonimizzati; altrimenti dati pseudonimizzati, se tecnicamente realizzabile e sufficiente allo scopo.

Sistema dell'UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS

L'articolo 10 bis impone che le specifiche per il settore C-ITS comprendano l'istituzione del sistema dell'UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS, con ruoli per autorità per la politica dei certificati, gestore dell'elenco di fiducia e punto di contatto C-ITS. La Commissione è responsabile di assicurare l'adempimento dei compiti connessi a tali ruoli.

Delega di potere alla Commissione

L'articolo 12, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ex articoli 6 e 7 per cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2023, con proroga tacita quinquennale salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. Il potere può essere revocato in qualsiasi momento; l'atto delegato entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di altri due mesi.

Procedura di comitato

L'articolo 15 conferma che la Commissione è assistita dal comitato europeo sugli ITS (CEI), quale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Sono richiamate le procedure di esame e, per alcuni casi, la procedura d'urgenza; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

Relazioni degli Stati membri e relazione della Commissione

L'articolo 17 impone agli Stati membri di presentare entro il 21 marzo 2025 una relazione sull'attuazione della direttiva, degli atti delegati, delle attività e dei principali progetti nazionali nei settori prioritari e sulla disponibilità dei dati e dei servizi degli allegati III e IV. Successivamente, le relazioni sono triennali. La Commissione deve adottare un modello armonizzato con indicatori chiave di prestazione e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 12 mesi da ciascuna scadenza di relazione degli Stati membri, includendo l'analisi dell'attuazione degli articoli da 5 a 11 e dell'articolo 16.

Riesame del quadro normativo

Il nuovo articolo 18 bis prevede che entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamini l'articolo 6 bis, l'articolo 7 e gli allegati III e IV, sulla base dell'ultima relazione ex articolo 17, paragrafo 4. In particolare, può proporre modifiche per adattare l'ambito geografico di determinati dati e servizi e aggiungerne di nuovi ritenuti essenziali per l'ulteriore diffusione degli ITS.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 21 dicembre 2025. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. In deroga, l'obbligo di recepimento relativo alla comunicazione ex articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE va applicato prima del termine di presentazione della relazione corrispondente.

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