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Direttiva 2024/299

Direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione, del 27 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici

Normativa europea32024L0299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2024/299 modifica la direttiva (UE) 2016/2284 per adeguare la comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici al formato aggiornato della convenzione UNECE LRTAP. Il cambiamento principale riguarda il passaggio a un livello di dettaglio per categoria di fonti NFR, in coerenza con gli orientamenti riveduti della convenzione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2024. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica la direttiva (UE) 2016/2284 adeguando la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici, per allinearla agli obblighi aggiornati della convenzione LRTAP.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva delegata, con effetti sulla disciplina nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di comunicazione delle emissioni e delle proiezioni nazionali per determinati inquinanti atmosferici. Incide in particolare sugli obblighi di elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente delle proiezioni delle emissioni per le sostanze e i settori indicati negli allegati modificati, senza introdurre un nuovo regime sostanziale di riduzione delle emissioni ma rivedendo la sola metodologia di reporting.

Direttiva delegata (UE) 2024/299: modifica della metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni

La direttiva delegata (UE) 2024/299 interviene sulla direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. L’intervento è circoscritto alla metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni, per renderla coerente con gli orientamenti riveduti della convenzione UNECE LRTAP e con il livello di dettaglio richiesto per gli inventari delle emissioni.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama, nei considerando, che la direttiva 2016/2284 impone agli Stati membri di elaborare e aggiornare ogni due anni le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell’allegato I, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla direttiva stessa. Le proiezioni devono essere comunicate alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e la comunicazione deve essere coerente con la convenzione LRTAP.

A seguito della revisione del 2022 degli orientamenti sulla comunicazione dei dati nell’ambito della convenzione LRTAP, il livello di aggregazione allora previsto dalla direttiva 2016/2284 non risultava più allineato agli obblighi internazionali. La nuova disciplina mira quindi a migliorare comparabilità e coerenza, avvicinando la comunicazione delle proiezioni a quella degli inventari delle emissioni.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri dell’Unione europea e incide sugli adempimenti di reporting già previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284. Non modifica gli obiettivi sostanziali di riduzione delle emissioni, ma solo la forma e il livello di dettaglio con cui devono essere presentate le proiezioni nazionali.

Le modifiche riguardano in particolare:

  • le proiezioni delle emissioni per gli inquinanti indicati nella tabella C dell’allegato I della direttiva 2016/2284;
  • la loro articolazione per categoria di fonti NFR;
  • le modalità di presentazione nella relazione/inventario nazionale.

Obblighi di reporting e categorie di inquinanti

La nuova tabella C dell’allegato I distingue tra tre blocchi di comunicazione:

  • dati nazionali delle emissioni su griglia per categoria di fonti (GNFR), per SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5, metalli pesanti (Cd, Hg, Pb), POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) e BC se disponibile;
  • grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti GNFR, per gli stessi inquinanti sopra elencati, incluso BC se disponibile;
  • proiezioni delle emissioni per categoria di fonti NFR, per SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5 e, se disponibile, BC.

Per i primi due blocchi, la comunicazione è quadriennale, riferita all’anno di comunicazione meno due (X-2), dal 2017, con scadenza fissata al 1° maggio. Per le proiezioni, la comunicazione è biennale e riguarda gli anni obiettivo 2020, 2025, 2030 e, se disponibili, 2040 e 2050, dal 2017, con scadenza al 15 marzo.

Nuova metodologia per le proiezioni delle emissioni

L’allegato IV, parte 2, punto 2, è riscritto per imporre che le proiezioni siano stimate e comunicate per categoria di fonti NFR. Questo rappresenta il cambiamento più rilevante della direttiva, perché elimina l’aggregazione meno dettagliata non più coerente con gli orientamenti riveduti della convenzione LRTAP.

La nuova regola prevede tuttavia una flessibilità: quando la comunicazione per categoria NFR non sia possibile per mancanza di dati sufficientemente precisi, la relazione d’inventario deve includere la giustificazione della comunicazione a un livello di aggregazione superiore. Si tratta quindi di una deroga motivata, non di una libertà piena di scelta metodologica.

Gli Stati membri devono inoltre fornire:

  • una proiezione "con misure" (misure adottate);
  • se del caso, una proiezione "con misure aggiuntive" (misure previste).

La stima deve avvenire per ciascun inquinante secondo gli orientamenti della Guida EMEP/EEA.

Recepimento, comunicazioni alla Commissione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la conformità. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

È inoltre previsto un obbligo di informazione verso la Commissione:

  • trasmissione immediata del testo delle disposizioni di recepimento;
  • trasmissione del testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto sotto il profilo del recepimento nazionale e degli adempimenti di reporting ambientale. Il punto centrale è la necessità di verificare che la normativa interna prescriva o consenta la raccolta dei dati e la predisposizione delle proiezioni per categoria NFR, con un livello di dettaglio sufficiente a soddisfare gli standard europei e internazionali.

Resta un margine di discrezionalità per gli Stati membri nella forma del recepimento e, sul piano tecnico, nella possibilità di ricorrere a un livello di aggregazione superiore solo se debitamente giustificato per carenza di dati precisi.

Disposizioni principali

Adeguamento degli allegati I e IV della direttiva 2016/2284

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e IV della direttiva (UE) 2016/2284 secondo l’allegato della direttiva delegata, con l’obiettivo di allineare la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni alle regole aggiornate della convenzione LRTAP.

Obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Comunicazione alla Commissione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la trasmissione del testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Obblighi di comunicazione delle emissioni e delle proiezioni

La tabella C dell’allegato I è sostituita: per i dati nazionali delle emissioni su griglia per categoria di fonti (GNFR) e per le grandi fonti puntuali (LPS) la comunicazione resta quadriennale, riferita all’anno X-2, dal 2017, con scadenza 1° maggio; per le proiezioni delle emissioni per categoria di fonti NFR la comunicazione è biennale, copre gli anni 2020, 2025, 2030 e, se disponibili, 2040 e 2050, dal 2017, con scadenza 15 marzo.

Nuova metodologia di stima e presentazione delle proiezioni

L’allegato IV, parte 2, punto 2, è sostituito prevedendo che le proiezioni siano stimate e comunicate per categoria di fonti NFR. Se ciò non è possibile per insufficienza di dati precisi, la relazione d’inventario deve contenere la giustificazione di una comunicazione a un livello di aggregazione più elevato. Gli Stati membri devono fornire una proiezione "con misure" e, se del caso, una proiezione "con misure aggiuntive" per ogni inquinante, conformemente alla Guida EMEP/EEA.

Come è indicizzato

Materieambienteinquinamento atmosfericocomunicazione dei datiobblighi di trasparenzacooperazione internazionale

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