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Direttiva 2023/2668

Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

Normativa europea32023L2668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo significativo la disciplina UE sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto, abbassando e articolando i valori limite di esposizione, rafforzando gli obblighi di valutazione, notifica, prevenzione, formazione e sorveglianza sanitaria. Introduce inoltre nuovi requisiti tecnici sulla misurazione delle fibre, una disciplina più dettagliata per demolizione e rimozione, nonché un quadro di futura revisione della normativa da parte della Commissione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 dicembre 2025, con rinvio al 21 dicembre 2029 per le nuove regole su misurazione e valori limite più avanzati.

Rafforzamento della protezione dei lavoratori contro l’esposizione all’amianto durante il lavoro, mediante l’aggiornamento della direttiva 2009/148/CE su valutazione dei rischi, limiti di esposizione, misurazione, formazione, notifica e sorveglianza sanitaria.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai lavoratori e alle attività in cui questi sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, con particolare riferimento a costruzione, ristrutturazione, demolizione, gestione dei rifiuti, attività estrattiva e lotta antincendio. Resta ferma l’applicazione, ove più favorevole alla salute e sicurezza dei lavoratori, della direttiva 2004/37/CE. La disciplina riguarda anche lavori su edifici, navi, aeromobili e altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’amianto; sono previste deroghe limitate per esposizioni sporadiche e di debole intensità, se non è superato il valore limite.

Direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro l’amianto

La direttiva modifica in modo ampio la direttiva 2009/148/CE, con l’obiettivo di innalzare il livello di tutela dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto durante il lavoro. Il legislatore unionale richiama la pericolosità dell’amianto, la sua persistenza in numerosi contesti operativi e la necessità di adeguare la disciplina ai più recenti sviluppi scientifici, tecnici e organizzativi, anche in connessione con il piano europeo di lotta contro il cancro e con la strategia di ristrutturazione energetica degli edifici.

Finalità e principi generali

La direttiva si muove nel quadro della sicurezza e salute sul lavoro, ribadendo che le prescrizioni minime europee non impediscono agli Stati membri di adottare misure più rigorose. Viene inoltre chiarito che, quando la direttiva 2004/37/CE offre una protezione più favorevole per la salute e sicurezza dei lavoratori, essa prevale in via applicativa. Il testo valorizza il principio di prevenzione, la riduzione al minimo dell’esposizione e la priorità della rimozione dell’amianto rispetto ad altre modalità di gestione del rischio, ogniqualvolta ciò sia fattibile e vantaggioso.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, incluse costruzione, ristrutturazione, demolizione, gestione dei rifiuti, attività estrattiva e lotta antincendio. L’attenzione non è limitata all’esposizione diretta: il testo considera anche l’esposizione passiva e quella secondaria, evidenziando il rilievo del rischio in edifici, navi, aeromobili e altri impianti costruiti prima del divieto nazionale dell’amianto.

Definizioni e perimetro tecnico

L’articolo 2 sostituito definisce l’amianto come insieme di sei silicati fibrosi: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite, tutti classificati come cancerogeni di categoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questa scelta mantiene un perimetro definitorio chiaro e tecnicamente ancorato alla disciplina europea sulla classificazione delle sostanze pericolose.

Valutazione del rischio, notifica e individuazione preliminare

La valutazione del rischio deve stabilire natura e grado dell’esposizione e orientare le decisioni operative verso la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto. Per i lavori soggetti a notifica, l’articolo 4 richiede un contenuto informativo molto dettagliato: ubicazione del sito, quantità e tipologia di amianto, attività previste, numero di lavoratori, documentazione formativa, data dell’ultima sorveglianza sanitaria, tempi di inizio e durata e misure di contenimento adottate. Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni in edifici antecedenti al divieto nazionale, il datore di lavoro deve reperire informazioni sulla possibile presenza di amianto e, se necessario, far effettuare un esame da un operatore qualificato prima dell’avvio dei lavori.

Misure di prevenzione e protezione

L’articolo 6 rafforza il catalogo delle misure preventive: limitazione del numero dei lavoratori esposti, progettazione dei processi per evitare la produzione di polvere, aspirazione alla fonte, sedimentazione continua delle fibre sospese, decontaminazione dei lavoratori, protezione specifica nei lavori in ambienti chiusi, pulizia e manutenzione efficaci dei locali e delle attrezzature, imballaggio chiuso per stoccaggio e trasporto e raccolta tempestiva dei residui in contenitori idonei, con successivo trattamento ai sensi della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Misurazione delle fibre e valori limite

Una parte centrale della riforma riguarda la misurazione e il valore limite di esposizione. L’articolo 7 prevede misurazioni regolari, basate sull’esposizione personale e riferite a un periodo di 8 ore. La misurazione deve avvenire con microscopia elettronica o metodo alternativo equivalente o più accurato. Fino al 20 dicembre 2029 il limite resta pari a 0,01 fibre per cm3 su TWA di 8 ore; entro il 21 dicembre 2029 gli Stati membri devono assicurare almeno uno dei due regimi previsti: 0,01 fibre per cm3 secondo la nuova regola di conteggio delle fibre oppure 0,002 fibre per cm3 su TWA di 8 ore. Il testo introduce anche una disciplina graduale sulle fibre da conteggiare, con estensione dal 21 dicembre 2029 alle fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini della nuova impostazione di misura.

Gestione delle situazioni di superamento del limite

Se il valore limite è superato, o se vengono disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, i lavori devono cessare immediatamente. La ripresa è consentita solo dopo l’adozione di misure adeguate per la protezione dei lavoratori. Quando l’esposizione non può essere ridotta diversamente e occorre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, il suo uso non può essere permanente e deve essere limitato al minimo strettamente necessario, con eventuali pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Lavori ad alto rischio, demolizione e rimozione

Per talune attività in cui il superamento del limite è prevedibile nonostante le misure tecniche, il datore di lavoro deve adottare misure rafforzate: DPI adeguati e individualmente adattati, prevenzione della dispersione delle polveri all’esterno dei locali e, per i lavori in confinamento, tenuta all’aria e ventilazione mediante estrazione meccanica. Alla conclusione dei lavori di demolizione o rimozione, deve essere accertata l’assenza di rischi da esposizione all’amianto prima della ripresa di ulteriori attività.

Formazione, certificazione e allegato I bis

La formazione è resa obbligatoria e deve essere comprensibile, teorica e pratica, adeguata alle mansioni e impartita da formatori qualificati secondo il diritto e le prassi nazionali. I contenuti minimi comprendono: proprietà dell’amianto ed effetti sulla salute, tipi di materiali che possono contenerlo, operazioni a rischio, pratiche di lavoro sicure, controlli e DPI, procedure di emergenza e decontaminazione, eliminazione dei residui e sorveglianza medica. L’allegato I bis prevede inoltre formazione iniziale e aggiornamenti al sorgere di nuove esigenze, certificazione della formazione con indicazione di data, durata, contenuto, lingua e soggetto formatore, nonché una formazione aggiuntiva per i lavoratori impegnati in demolizione o rimozione sulla gestione di attrezzature e macchine per contenere la dispersione di fibre.

Autorizzazione delle imprese e pubblicità dell’elenco

Le imprese che intendono svolgere lavori di demolizione o rimozione dell’amianto devono ottenere prima dell’inizio dei lavori un’autorizzazione dell’autorità competente. A tal fine devono dimostrare la conformità alle misure dell’articolo 6 e la formazione richiesta dall’articolo 14 e dall’allegato I bis. Gli Stati membri devono rendere pubblico l’elenco delle imprese autorizzate.

Registri sanitari e malattie professionali

La direttiva rafforza la tracciabilità. Il datore di lavoro deve tenere un registro dei lavoratori impiegati nelle attività esposte, con indicazione di natura e durata dell’attività e del livello di esposizione; il medico competente o l’autorità responsabile della sorveglianza medica possono accedervi, mentre i lavoratori interessati possono consultare i propri dati personali e le informazioni collettive anonime. Gli Stati membri devono inoltre tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica, con rinvio a un elenco indicativo contenuto nell’allegato I.

Riesami futuri e sostegno tecnico

La Commissione è incaricata di riesaminare, nel quadro della prossima valutazione prevista dall’articolo 22 della direttiva 2009/148/CE, la necessità di aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi e di introdurre eventuali misure supplementari contro l’esposizione secondaria. Entro il 31 dicembre 2028 dovrà inoltre valutare la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite, sulla base delle relazioni degli Stati membri, delle prove scientifiche e degli sviluppi tecnici. È previsto anche un sostegno tecnico mirato ai datori di lavoro, con particolare attenzione alle PMI e alle microimprese, nonché orientamenti della Commissione per agevolare l’attuazione.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro il 21 dicembre 2025 e comunicarle immediatamente alla Commissione. In via derogatoria, le nuove regole sulla misurazione delle fibre e sui valori limite più avanzati devono essere recepite entro il 21 dicembre 2029. Prima di tale data, ove possibile, la misurazione continua a essere effettuata con PCM, secondo il metodo OMS del 1997 o altro metodo equivalente o più accurato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e rapporto con altre norme UE

L’articolo 1 modifica la direttiva 2009/148/CE. Viene chiarito, all’articolo 1, paragrafo 1, che si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE quando più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori. Il perimetro resta quello della protezione dai rischi connessi all’esposizione professionale all’amianto.

Definizione di amianto

L’articolo 2 sostituisce la definizione di amianto, elencando i sei silicati fibrosi classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A: actinolite, grunerite (amosite), antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite, con rinvio al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Valutazione del rischio e priorità alla rimozione

All’articolo 3, paragrafo 2, la valutazione dei rischi deve determinare natura e grado dell’esposizione e dare priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione. La deroga per esposizioni sporadiche e di debole intensità resta possibile solo se, dalla valutazione, risulta che il valore limite non sarà superato.

Notifica preventiva dei lavori

L’articolo 4, paragrafo 3, richiede che la notifica alle autorità competenti contenga almeno: ubicazione del cantiere, tipo e quantitativi di amianto, attività e procedimenti, numero di lavoratori e relativi certificati di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, data di inizio e durata dei lavori, misure adottate e dispositivi usati. Le autorità devono conservare i dati di cui alla lettera d) solo per il tempo necessario a garantire adeguata formazione, tenendo conto degli effetti a lungo termine dell’amianto.

Misure di prevenzione e riduzione dell’esposizione

L’articolo 6 impone di ridurre al minimo l’esposizione e, in ogni caso, al livello tecnicamente più basso possibile sotto il valore limite. Sono previste misure come limitazione del numero di lavoratori esposti, progettazione dei processi per evitare polvere, aspirazione alla fonte, sedimentazione delle fibre, decontaminazione, protezione adeguata per lavori in ambienti chiusi, pulizia e manutenzione, imballaggio chiuso per stoccaggio e trasporto e rimozione tempestiva dei residui con successivo trattamento ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

Misurazione delle fibre e metodo analitico

L’articolo 7 stabilisce che la misurazione avvenga a intervalli regolari nelle fasi operative rilevanti e rifletta l’esposizione personale del lavoratore. Il campionamento deve consentire una stima su 8 ore; la misurazione va effettuata con microscopia elettronica o metodo alternativo equivalente o più accurato. Sono introdotte regole sulle fibre considerate: in via generale solo quelle con lunghezza superiore a 5 micrometri, larghezza inferiore a 3 micrometri e rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3:1; dal 21 dicembre 2029, per l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), si considerano anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Valori limite di esposizione

L’articolo 8 prevede fino al 20 dicembre 2029 il limite di 0,01 fibre per cm3, calcolato su TWA di 8 ore. Entro il 21 dicembre 2029 gli Stati membri devono assicurare che sia applicato almeno uno dei due valori: 0,01 fibre per cm3 secondo la nuova regola di conteggio delle fibre, oppure 0,002 fibre per cm3 su TWA di 8 ore. Gli Stati membri devono assoggettare i datori di lavoro ad almeno uno dei due valori limite.

Sospensione immediata dei lavori e uso dei DPI

All’articolo 10, se il valore limite è superato o se vengono disturbati materiali contenenti amianto non identificati, i lavori devono cessare immediatamente; possono riprendere solo dopo misure adeguate. Se l’esposizione non può essere ridotta diversamente, l’uso del respiratore non può essere permanente e deve durare solo il minimo strettamente necessario, con eventuali pause regolari concordate.

Identificazione preliminare dei materiali contenenti amianto

L’articolo 11 impone, prima di demolizione, manutenzione o ristrutturazione in locali costruiti prima del divieto nazionale, di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto tramite informazioni dei proprietari, altri datori di lavoro o registri; se tali informazioni mancano, occorre un esame da parte di operatore qualificato, con risultato disponibile prima dell’inizio dei lavori.

Misure speciali per lavori ad alto rischio

L’articolo 12 rafforza le misure per attività nelle quali è prevedibile il superamento del valore limite nonostante tutte le misure tecniche: uso di DPI idonei e adattati individualmente, protezione della dispersione di polveri all’esterno dei locali e, per lavori in confinamento, tenuta d’aria e ventilazione mediante estrazione meccanica.

Fine lavori e verifica finale

L’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), richiede che, al termine dei lavori di demolizione o rimozione, sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto prima della ripresa di altre attività.

Formazione dei lavoratori e allegato I bis

L’articolo 14 stabilisce che la formazione deve essere comprensibile e fornire conoscenze e competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza; i requisiti minimi su contenuto, durata, frequenza e documentazione sono fissati nell’allegato I bis. L’allegato prevede formazione obbligatoria iniziale e periodica, adeguata alle mansioni, impartita da formatore qualificato, con certificato di formazione e modulo teorico-pratico su rischi, controlli, DPI, emergenze, decontaminazione, smaltimento residui e sorveglianza medica; per demolizione e rimozione è richiesta formazione aggiuntiva sull’uso di attrezzature e macchine per contenere la dispersione delle fibre.

Autorizzazione per imprese di demolizione e rimozione

L’articolo 15 impone alle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto di ottenere, prima dell’inizio, un’autorizzazione dell’autorità competente, dimostrando almeno la conformità all’articolo 6 e la formazione ai sensi dell’articolo 14 e dell’allegato I bis. Gli Stati membri devono pubblicare l’elenco delle imprese autorizzate.

Registri, sorveglianza sanitaria e malattie professionali

L’articolo 19, paragrafo 2, prevede un registro dei lavoratori impiegati nelle attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, con indicazione di natura, durata dell’attività ed esposizione; il medico o l’autorità di sorveglianza vi hanno accesso, e i lavoratori possono consultare i propri dati personali e le informazioni collettive anonime. L’articolo 21 impone agli Stati membri di tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica.

Aggiornamenti futuri e riesame

L’articolo 18 quater e il considerando 25 prevedono una valutazione della Commissione, nel contesto della prossima valutazione ai sensi dell’articolo 22, sulla necessità di aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi e di adottare misure supplementari sull’esposizione secondaria; la Commissione può presentare proposte legislative. L’articolo 22 bis impone entro il 31 dicembre 2028 una valutazione della fattibilità di ulteriori riduzioni dei valori limite e prevede sostegno tecnico ai datori di lavoro, in particolare PMI e microimprese.

Termini di recepimento e applicazione differita

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 dicembre 2025. In deroga, le disposizioni relative all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, e all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, devono essere recepite entro il 21 dicembre 2029. Prima di tale data, ove possibile, si continua a effettuare la misurazione con PCM o metodi equivalenti o più accurati. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

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