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Legge

L.R. FVG 12/2001

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

Normativa regionaleL.R. FVG 12/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Friuli Venezia Giulia 12/2001 modifica la disciplina regionale sul collocamento dei disabili, istituisce incentivi e organi tecnici/consultivi, introduce misure sul telelavoro e regola alcuni aspetti contributivi e finanziari. Prevede anche norme transitorie e una sospensione iniziale degli incentivi in attesa dell’esito UE, con applicazione temporale limitata per alcune disposizioni.

Diritto al lavoro dei disabili, telelavoro e misure previdenziali

Diritto al lavoro dei disabili, telelavoro e misure previdenziali nel Friuli Venezia Giulia

La legge regionale interviene sul sistema regionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, adeguandolo ai principi della legge n. 68/1999, introducendo misure sul telelavoro e correggendo alcuni profili finanziari e procedurali della normativa regionale collegata. La disciplina opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Inserimento lavorativo delle persone disabili

La Regione promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili tramite servizi di sostegno e collocamento mirato, in conformità alla normativa statale sul collocamento obbligatorio. L’Agenzia regionale per l’impiego è il soggetto centrale per la gestione degli interventi e degli incentivi, secondo il Programma regionale e il relativo regolamento di attuazione.

Incentivi, contributi e Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

L’Agenzia concede gli incentivi previsti dalla legge statale per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, finalizzati a ridurre il divario di produttività rispetto ai lavoratori normodotati. Sono previsti contributi per:

  • realizzazione e adeguamento dei posti di lavoro per disabili assunti a tempo indeterminato, nella misura del 50% fino a lire 20 milioni;
  • rimozione di barriere architettoniche e installazione di segnaletiche tattili e acustiche, nella misura del 50% fino a lire 50 milioni;
  • progetti pilota di inserimento lavorativo o di inserimento in imprese con prevalenza di dipendenti disabili, nella misura del 50% fino a lire 100 milioni.

Le somme assegnate alla Regione per gli incentivi sono erogate dall’Agenzia nei limiti di legge. Le funzioni di amministrazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili sono attribuite all’Agenzia, che istituisce nel proprio bilancio poste vincolate di entrata e spesa dedicate agli interventi per l’inserimento lavorativo.

Organi per il diritto al lavoro dei disabili

È istituita presso l’Agenzia la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili, con durata quadriennale. Essa esprime pareri sul progetto relativo ai disabili contenuto nel Programma, è sentita per le convenzioni di inserimento lavorativo, propone deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato e svolge gli altri compiti previsti dalla legge statale.

Sono inoltre istituiti i Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili presso gli Uffici dell’Agenzia nei capoluoghi di provincia. Essi valutano le residue capacità lavorative, definiscono prestazioni e strumenti per l’inserimento, curano controlli periodici sulla permanenza dell’inabilità e, se necessario, esprimono valutazioni sulla ripetibilità delle convenzioni.

Consulta regionale delle associazioni dei disabili

La legge riconosce la Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo di consultazione e promozione delle politiche di integrazione. La Consulta esprime pareri in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a progetti per i diritti della persona disabile, attività riabilitative, inserimento lavorativo, assistenza domiciliare, abbattimento delle barriere e attività sportive e ricreative. La Regione ne sostiene il funzionamento e rimborsa le spese di viaggio dei componenti entro il limite di 10 unità.

Norma transitoria

I disabili che alla data di entrata in vigore della legge stavano svolgendo tirocini o borse lavoro presso enti pubblici sono proposti con priorità per la convenzione e l’avviamento al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999 rispetto ai soggetti che, in quel momento, non godevano di tale requisito.

Telelavoro

L’Agenzia può concedere incentivi a Province, Comuni e datori di lavoro che realizzano progetti di telelavoro, per razionalizzare l’organizzazione del lavoro e conseguire economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. Per le imprese, gli incentivi sono concessi nel rispetto della disciplina “de minimis” e in conformità al Programma regionale.

Per l’Amministrazione regionale, il ricorso al telelavoro è espressamente inserito tra le forme organizzative ammissibili per l’impiego flessibile delle risorse umane e per economie di gestione; modalità e termini di applicazione sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro del personale regionale.

Aspetti previdenziali e contributivi

In materia di esperienze lavorative dei giovani, l’indennità spettante è corrisposta direttamente dai soggetti presso cui si svolge l’esperienza, anche per la quota di competenza dell’Agenzia, con conguaglio in sede di versamento dei contributi INPS e successivo rimborso all’INPS da parte dell’Agenzia previa rendicontazione. Inoltre, è abrogata una precedente disposizione della legge regionale n. 9/1999.

Applicazione temporale e sospensione degli effetti per gli aiuti notificati all’Unione europea

Gli effetti delle disposizioni sugli incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili sono stati sospesi fino alla pubblicazione dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea, salvo l’applicazione provvisoria secondo la regola “de minimis” del regolamento CE n. 69/2001. Una disposizione specifica sulle modifiche ai contributi della legge regionale n. 20/1999 si applica solo alle domande presentate dopo il 1° gennaio 2001.

Aspetti finanziari

La legge individua le coperture a carico del bilancio regionale 2001-2003 e del bilancio 2001 per gli interventi sulla Consulta, sugli incentivi per il telelavoro e sulle dotazioni necessarie all’attuazione del telelavoro nell’Amministrazione regionale, rinviando ai capitoli e alle unità previsionali di base indicati nel testo.

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