L.R. FVG 10/2001
Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna l’organizzazione dell’Amministrazione, del Consiglio e degli enti regionali del Friuli Venezia Giulia, rafforza la separazione tra indirizzo politico e gestione, disciplina dirigenza, controlli interni, albi ed incarichi, e contiene proroghe e regole transitorie per assunzioni e riassetto degli uffici. Molte disposizioni hanno natura temporanea e riferita al 2001.
Personale e organizzazione degli uffici regionali del Friuli Venezia Giulia
Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici
La legge regionale disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, un ampio riassetto del personale e dell’organizzazione degli uffici regionali, del Consiglio regionale e degli enti regionali. Il provvedimento interviene su dirigenza, incarichi, controlli, strutture organizzative, assunzioni e alcune norme finanziarie collegate, con numerose disposizioni transitorie riferite al 2001.
Proroga dei contratti a tempo determinato
I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in base a precedenti leggi regionali sono prorogati alla scadenza fino al completamento delle procedure selettive da disciplinare con successiva legge regionale e comunque per una durata massima di due anni. La proroga è funzionale alla continuità dell’azione amministrativa e al funzionamento degli uffici regionali.
Nuovi criteri di organizzazione e separazione tra politica e gestione
La legge introduce criteri di organizzazione improntati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, in un quadro di progressiva delegificazione. Viene rafforzata la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione, con specifici momenti di verifica sull’operato della dirigenza e sui risultati raggiunti rispetto alle direttive della Giunta.
L’Amministrazione regionale è orientata a funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, con progressivo trasferimento o delega di funzioni agli enti locali e conseguente riduzione dell’organico regionale. La Giunta, nell’esercizio dell’indirizzo politico-amministrativo, definisce obiettivi e programmi annuali entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, individua risorse umane e finanziarie, stabilisce criteri generali per ausili finanziari a terzi, tariffe, canoni e nomine. Può inoltre delegare ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo specifiche scelte di gestione su singole unità previsionali di base e capitoli di spesa.
Rideterminazione degli organici e controllo di gestione
L’Amministrazione regionale deve rideterminare l’organico del ruolo unico regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, con riduzione non inferiore al 10%; entro il 30 giugno 2001 deve essere effettuata un’ulteriore riduzione non inferiore al 10% in connessione al riassetto dell’apparato regionale e al trasferimento di funzioni agli enti locali.
È istituito un sistema di controllo interno di gestione per verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e per migliorare programmazione e gestione. Le modalità operative sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. La Giunta verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali, avvalendosi di controlli interni o di società specializzate.
Principi organizzativi e dotazione organica
Le materie relative a responsabilità dei singoli operatori, selezioni per l’accesso e progressione di carriera, responsabilità e incompatibilità, divieti di cumulo di impieghi e incarichi pubblici sono riservate a leggi regionali o a regolamenti e atti organizzativi fondati su di esse.
La dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, e il contingente del personale spettante alle direzioni regionali, ai servizi autonomi e agli enti regionali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale; analoga disciplina vale per organi, uffici, conferimento delle titolarità, criteri generali di organizzazione e numero, denominazione e composizione dei dipartimenti. Le deliberazioni organizzative devono rispettare principi di funzionalità, efficienza, flessibilità, eliminazione delle duplicazioni, interconnessione informatica, trasparenza e armonizzazione degli orari con le esigenze dell’utenza.
Le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le deliberazioni organizzative, espressamente indicate in queste ultime, sono abrogate dalla data di pubblicazione delle deliberazioni stesse.
Strutture stabili e organizzazione periferica
Le strutture stabili sono quelle che rispondono a esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono le direzioni regionali e i servizi. L’istituzione, modificazione e soppressione di direzioni, servizi, servizi autonomi e delle relative funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul BUR; per il Consiglio regionale provvede l’Ufficio di Presidenza.
Per le strutture stabili di livello inferiore e per le strutture organizzative periferiche sono previste forme analoghe di istituzione, modifica e soppressione. Tali strutture possono essere create per esigenze permanenti di subarticolazione, decentramento territoriale, attività ricorrenti o di supporto ai direttori regionali, con indicazione obbligatoria di organico e livello di coordinamento.
Disciplina della dirigenza regionale
La dirigenza regionale è ricondotta a un’unica qualifica funzionale articolata in più profili professionali. Gli incarichi dirigenziali comprendono, tra l’altro, direttore regionale, direttore di ente regionale, direttore di servizio, direttore di servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca/studio/elaborazione di notevole complessità e dirigente con funzioni ispettive.
L’incarico di direttore regionale può includere la preposizione a una direzione o struttura equiparata, oppure incarichi ispettivi e speciali servizi. La Giunta regionale può attribuire a un direttore regionale funzioni di coordinatore di dipartimento: in tal caso il dirigente coordina l’attuazione dei programmi nelle aree omogenee di intervento, promuove il coordinamento interno, convoca periodicamente i direttori delle strutture del dipartimento e può esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori regionali. La Giunta definisce inoltre le modalità di coordinamento interdipartimentale e può riconoscere un’indennità superiore rispetto a quella prevista per il direttore regionale.
Il numero degli incarichi dirigenziali è stabilito con deliberazione della Giunta o dell’Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze.
Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti tenendo conto della natura dei programmi, delle competenze della struttura, delle attitudini e capacità del singolo dirigente, anche sulla base dell’esperienza svolta nell’Amministrazione. Per i direttori regionali e di ente regionale è richiesta un’anzianità di almeno quattro anni nella qualifica dirigenziale, con effettivo esercizio delle funzioni per almeno quattro anni.
Gli incarichi durano tre anni, sono rinnovabili e revocabili. Il conferimento, rinnovo o revoca avviene con deliberazione della Giunta regionale; per alcuni incarichi è prevista anche la proposta dell’Assessore competente e il parere del direttore regionale preposto alla struttura. Per il Consiglio regionale provvede l’Ufficio di Presidenza.
Se la Giunta non conferma un incarico, può attribuirne un altro prima della scadenza. In caso di ordinaria amministrazione della Giunta alla scadenza dell’incarico, l’incarico si proroga fino alle nuove determinazioni. Dopo l’elezione della Giunta, gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro 90 giorni; decorso tale termine, quelli non trattati si intendono confermati. In sede di prima applicazione, il termine decorre dall’entrata in vigore della legge.
Incarichi a tempo determinato e aspettativa
Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a tempo determinato, per un massimo del 15% dei posti previsti per ciascuna delle due tipologie indicate dalla legge, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale con esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali o con specializzazione universitaria/postuniversitaria, scientifica o professionale. Il trattamento economico è parametrato a quello dei dipendenti regionali che ricoprono gli stessi incarichi.
Se il conferimento avviene a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti, questi sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico; l’aspettativa vale ai fini previdenziali, di quiescenza e di anzianità.
Sostituzioni dirigenziali, valutazione e albi
La Giunta regionale nomina i sostituti dei direttori regionali, degli enti regionali, dei direttori di servizio e dei direttori di servizio autonomo in caso di assenza, impedimento o vacanza, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per gli incarichi. I sostituti sono scelti, di regola, tra dirigenti o funzionari della medesima struttura, e per il Consiglio regionale provvede l’Ufficio di Presidenza.
La Giunta valuta le prestazioni professionali dei dirigenti in sede di verifica dei risultati della gestione rispetto alle direttive generali.
È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un Albo dei dirigenti del ruolo unico regionale, articolato in quattro parti, e un elenco dei sostituti. Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo e in attesa di eventuali discipline contrattuali, i dirigenti sono collocati in raggruppamenti distinti secondo incarichi, requisiti e situazione funzionale, con previsioni specifiche per i dirigenti senza incarico per motivi organizzativi e per quelli che non abbiano raggiunto i risultati o abbiano violato gravemente i doveri d’ufficio.
I dirigenti senza incarico per motivi organizzativi restano in disponibilità fino a due anni, poi sono collocati in mobilità presso altre amministrazioni che li richiedano; decorso il successivo biennio senza collocazione, cessano dal rapporto con la Regione. I dirigenti collocati in disponibilità per cause a loro imputabili restano in disponibilità per un anno, quindi sono collocati in mobilità; anche in tal caso, decorso il biennio in mobilità senza impiego presso altre amministrazioni, il rapporto cessa.
Regolamento attuativo e banca dati dei dirigenti
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere emanato un regolamento per disciplinare tenuta e aggiornamento degli albi e degli elenchi, con criteri idonei a garantire la specificità tecnica degli iscritti, e per regolare gli istituti necessari all’attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.
La Presidenza della Giunta regionale cura anche una banca dati informatica sui profili curricolari e professionali dei dirigenti, al fine di favorirne l’interscambio professionale.
Personale, trattamento economico e uffici di segreteria politica
La legge interviene sul trattamento economico di specifiche categorie di personale già inquadrato o promosso, riconoscendo determinati benefici economici con decorrenze collegate ai precedenti inquadramenti o passaggi di qualifica. Sono inoltre disciplinati profili specifici del personale addetto agli uffici tavolari e fondiari, con equiparazioni funzionali per l’esercizio delle relative mansioni e con previsione delle modalità di eventuale cambio di profilo professionale.
Sono regolate le modalità di assunzione a tempo determinato, che possono avvenire mediante avviamento dalle liste di collocamento o mediante utilizzo di graduatorie concorsuali esistenti; è ammesso anche il ricorso al lavoro interinale nei casi previsti dalle norme regionali vigenti. I rapporti di lavoro a termine sono disciplinati da apposito atto del Direttore regionale competente.
In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere utilizzate anche graduatorie scadute al 31 dicembre 2000. Per alcune sostituzioni di profili didattici si fa riferimento a graduatorie di profili amministrativi o giuridico-amministrativo-legali.
Viene modificata anche la disciplina delle segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali: sono previsti composizione, qualifiche, possibilità di assunzione con contratto a termine di persone esterne alla pubblica amministrazione, utilizzo di personale comandato e trattamento economico provvisorio in attesa della contrattazione collettiva. Nelle more della disciplina contrattuale, la Giunta può autorizzare lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali previsti dalla normativa previgente.
Norme specifiche sul personale regionale e sul Consiglio regionale
Il Presidente della Giunta e gli Assessori possono avvalersi di uffici di segreteria composti da personale a qualifiche determinate, con un segretario particolare responsabile dell’ufficio; è possibile l’utilizzo di personale regionale, di dipendenti in comando e, per alcuni ruoli, di personale assunto a tempo determinato esterno all’amministrazione.
Per il Consiglio regionale sono previste modifiche al numero di addetti di segreteria e la possibilità di assumere, con contratto a termine, il segretario particolare del Presidente del Consiglio e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti, con trattamento economico provvisorio definito per rinvio alle norme regionali vigenti.
Interpretazione autentica e abrogazioni
La legge contiene un’interpretazione autentica secondo cui il riferimento ai “dirigenti degli enti regionali” deve intendersi riferito ai direttori degli enti medesimi.
Sono inoltre abrogate o rese inefficaci varie disposizioni della legislazione regionale previgente, tra cui articoli e commi specifici della normativa sull’organizzazione regionale e sul personale, nonché disposizioni della legge regionale 7/1988, con effetti coerenti con il nuovo ordinamento introdotto.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dalla legge sono imputati a specifiche unità previsionali di base e capitoli del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio 2001. È previsto lo stanziamento per gli oneri collegati al nuovo sistema di consulenza per la verifica dei risultati della gestione, mediante storni e revoche di autorizzazioni di spesa già disposte dalla legge finanziaria 2001.
Decorrenza e rilevanza pratica
La legge è entrata in vigore il 18 aprile 2001. Molte previsioni hanno natura transitoria o riferita a scadenze ravvicinate del 2001, in particolare le riduzioni di organico, il regolamento attuativo, la riorganizzazione delle strutture e la gestione delle graduatorie. Per tale ragione, pur restando rilevante come fonte di coordinamento storico della disciplina regionale del personale, gran parte delle disposizioni operative risulta oggi superata o comunque di scarso impiego pratico.
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