L.R. FVG 13/2001
Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, interventi a favore delle zone montane: sostegno all’agricoltura e alla proprietà coltivatrice, consorzi forestali e agro-silvo-pastorali, recupero dei terreni abbandonati, servizi pubblici e incentivi per scuole, trasporti, commercio e ricerca. Prevede anche norme finanziarie e operative, con applicazione nei soli comuni montani e parzialmente montani individuati dalla Giunta regionale.
Disposizioni per lo sviluppo e la tutela delle zone montane del Friuli Venezia Giulia
Disposizioni per le zone montane del Friuli Venezia Giulia
La legge detta un quadro organico di misure per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane della Regione Friuli-Venezia Giulia. La disciplina si applica solo ai territori montani e parzialmente montani individuati secondo la classificazione regionale.
Finalità e ambito territoriale
La Regione riconosce le zone montane come parte essenziale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e le considera nella programmazione regionale. L’azione pubblica è orientata anche a favorire rapporti con Regioni transfrontaliere e con l’Unione europea, nell’ottica delle politiche per l’arco alpino.
L’ambito di applicazione riguarda:
- i territori dei Comuni montani e parzialmente montani individuati dalla Giunta regionale;
- le aree inserite nelle relative classificazioni regionali di svantaggio o montanità, quando richiamate dalle singole misure.
Accordi di programma e decentramento dei servizi
La Regione promuove accordi di programma con enti locali, loro consorzi, concessionari di pubblici servizi e altre amministrazioni per decentrare nei territori montani attività e servizi non necessariamente collocati in aree metropolitane. Tra le funzioni che possono essere trasferite o localizzate in montagna sono richiamati, a titolo esemplificativo:
- istituti di ricerca;
- laboratori;
- corsi e diplomi universitari;
- musei;
- infrastrutture culturali, ricreative e sportive;
- case di cura e assistenza.
Gli accordi possono prevedere i finanziamenti necessari.
Sostegno alla proprietà coltivatrice e all’integrità aziendale
Per favorire l’ingresso dei giovani in agricoltura, evitare la frammentazione delle aziende montane e promuovere la ricomposizione fondiaria, l’Amministrazione regionale dà priorità ai finanziamenti per l’acquisto di terreni destinati a:
- formazione della proprietà coltivatrice;
- arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice;
- arrotondamento della proprietà.
I beneficiari prioritari sono:
- coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, tra 18 e 40 anni, residenti in zone montane;
- eredi considerati affittuari di porzioni di fondi rustici comprese nelle quote di altri coeredi, residenti in zone montane, che intendano acquisire le quote alla scadenza del rapporto di affitto;
- cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede in territorio montano, con compagine sociale composta per almeno il 40% da giovani tra 18 e 40 anni residenti in comuni montani;
- altri soggetti individuati dalla normativa regionale richiamata.
Per dieci anni dalla concessione del contributo, se i terreni vengono alienati, divisi o ne viene modificata la destinazione, il beneficiario decade e deve restituire quanto ricevuto con gli interessi.
Per l’acquisto dei terreni si applicano le regole della legge statale sulla montagna richiamata dalla legge regionale. Per il prezzo di acquisto di scorte, pertinenze e annessi rustici, quando è esercitato il relativo diritto, il valore è determinato con perizia giurata di professionista abilitato. I contributi sono erogati secondo la disciplina regionale richiamata.
Incentivi alle pluriattività e lavori di manutenzione del territorio
La legge favorisce l’integrazione del reddito agricolo e la pluriattività. I coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende nei comuni montani possono assumere in appalto lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano da enti pubblici o privati, nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata.
Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che:
- abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani;
- svolgano, secondo statuto, attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e del territorio rurale;
possono ricevere affidamenti, anche tramite convenzioni e in deroga alla disciplina ordinaria, per lavori e servizi di difesa e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, come forestazione, riassetto idrogeologico e sistemazione idraulica, purché l’importo non superi lire 300 milioni annui.
Gestione del patrimonio forestale e consorzi agro-silvo-pastorali
La Regione promuove tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, con funzioni produttive, ambientali e di difesa idrogeologica. Riconosce le forme di gestione già presenti nei territori montani e favorisce la costituzione di consorzi tra proprietari, anche in forma coattiva quando lo richiedano proprietari rappresentanti almeno tre quarti della superficie interessata, nonché forme associative anche temporanee.
A tali soggetti possono essere affidati compiti di:
- manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli, paesistici e forestali;
- tutela, assistenza tecnica e monitoraggio;
- ricomposizione ambientale;
- sorveglianza di boschi, prati e pascoli.
I Comuni montani, o gli enti da essi delegati, devono promuovere la costituzione dei consorzi e gli interventi per i miglioramenti delle proprietà consociate.
Funzioni, obiettivi e strumenti dei consorzi
I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri organismi di gestione associata sono costituiti tra i proprietari di fondi agricoli, silvicoli e pastorali di un ambito territoriale idoneo. Le loro finalità comprendono:
- manutenzione e conservazione del territorio per fini agricoli, ambientali e paesistici;
- conservazione e incremento del patrimonio boschivo;
- programmazione della gestione delle proprietà silvo-pastorali con piani economici, privilegiando la gestione associata;
- miglioramento della viabilità agricolo-forestale e gestione di quella esistente;
- accorpamento fondiario;
- vendita cumulativa del legname, anche tramite la Borsa del legno;
- utilizzo di aree per tutela ambientale;
- ogni altro intervento coerente con gli scopi statutari;
- utilizzazione agrituristica.
Ruolo degli enti locali e sostituzione dei proprietari assenti
I Comuni montani o gli enti pubblici territoriali delegati individuano le aree di intervento e promuovono la costituzione e l’avviamento dei consorzi coinvolgendo proprietari e altri aventi diritto. Gli enti pubblici possono partecipare conferendo il proprio patrimonio boschivo, anche solo in parte, per rafforzare la funzionalità gestionale del consorzio.
Se non è possibile individuare o reperire uno o più proprietari, il Comune o l’ente delegato si sostituisce ai proprietari assenti e irreperibili nel consorzio. Inoltre, se lo richiedono proprietari rappresentanti almeno tre quarti della superficie e sussiste un rilevante interesse pubblico, il consorzio può essere costituito coattivamente, con sostituzione ai proprietari dissenzienti.
La Regione, i Comuni montani e gli enti delegati possono utilizzare i consorzi per l’esecuzione di interventi di propria competenza mediante convenzioni anche pluriennali.
Contributi per costituzione, avviamento e ricomposizione fondiaria
La Regione può sostenere le spese di costituzione e avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata fino al 90% della spesa sostenuta. La rendicontazione segue le forme previste dalla disciplina regionale generale sulla rendicontazione.
I consorzi e gli altri soggetti di gestione associata beneficiano inoltre delle provvidenze regionali in materia di ricomposizione fondiaria e delle altre agevolazioni richiamate dalla legge.
Manutenzione della viabilità vicinale e agricolo-forestale
I Comuni possono riconoscere ai consorzi e agli altri soggetti a gestione associata la titolarità della gestione della viabilità vicinale nell’ambito consortile, secondo la normativa storica richiamata.
La Regione e i Comuni possono affidare a tali soggetti anche la gestione della viabilità agricolo-forestale realizzata con interventi pubblici. Per la manutenzione della viabilità agricolo-forestale esistente al servizio delle proprietà consorziate, la Regione può concedere un contributo annuo fino a lire 5 milioni per chilometro.
Sviluppo dell’agricoltura di montagna
L’agricoltura è qualificata come attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio montano. In coerenza con il Piano di sviluppo rurale, la Regione prevede azioni per:
- consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna, migliorando produzioni foraggere e patrimonio zootecnico, con attenzione a carni, lattiero-caseario e allevamenti minori;
- favorire tecniche colturali compatibili con l’ambiente e sostenere strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione delle produzioni biologiche;
- migliorare e valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali locali.
Recupero dei terreni abbandonati o incolti
La Regione promuove iniziative per valorizzare le terre agricole e forestali incolte o abbandonate, per recuperare aree montane degradate, tutelare suolo ed equilibri idrogeologici e limitare gli incendi boschivi.
I Comuni montani o parzialmente montani possono predisporre un piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti, con validità massima di dieci anni, rinnovabile. Sono considerati abbandonati o incolti:
- i terreni agricoli non destinati a uso produttivo da almeno tre anni;
- i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi;
- i terreni rimboschiti artificialmente sui quali, negli ultimi quindici anni, non siano stati eseguiti interventi di sfollo o diradamento.
Il piano deve contenere:
- una relazione generale con gli interventi idonei al recupero;
- cartografie catastali;
- l’elenco dei proprietari dei terreni individuati.
Il piano è depositato per trenta giorni presso la segreteria comunale, con pubblicazione all’albo e affissione di manifesti. Entro tale termine i proprietari o altri aventi diritto possono opporsi o impegnarsi a realizzare gli interventi previsti. Il Comune decide definitivamente e approva il piano.
L’approvazione consente l’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per la durata del piano. Gli interventi sono assegnati con priorità a:
- imprenditori agricoli singoli o associati e imprese boschive;
- associazioni, anche temporanee, tra proprietari o consorzi forestali privati;
- confinanti;
- altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel Comune.
Le aree non richieste possono essere recuperate direttamente dal Comune. Gli interventi devono rispettare la buona pratica agricola o forestale e la vocazione produttiva del fondo. In caso di mancato utilizzo nei tempi previsti o di coltivazione non corretta, il Comune revoca l’assegnazione entro quindici giorni dall’accertamento.
Comune e assegnatari possono accedere ai contributi regionali e comunitari per misure agro-ambientali e forestali. Sulle aree agricole inserite nei piani possono anche essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria promossi da enti pubblici, soggetti privati o consorzi privati.
La redazione del piano è finanziata secondo le norme regionali richiamate. La Giunta regionale deve definire i criteri per la redazione del piano, per l’utilizzazione agro-forestale e per l’assegnazione dei finanziamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Agevolazioni per il commercio e i pubblici esercizi
Alle attività commerciali e ai pubblici esercizi situati:
- nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti;
- nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi in altri comuni montani;
si estendono le agevolazioni fiscali e contabili previste dalla normativa statale sulla montagna richiamata.
Per l’attuazione, la Regione può stipulare un apposito concordato con l’Amministrazione finanziaria regionale.
Trasporti pubblici locali
La Regione può concedere contributi fino all’80% del corrispettivo di servizio ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri Comuni montani con centri abitati sotto i 500 abitanti, per i contratti di servizio previsti dalla normativa regionale richiamata.
I contratti possono includere servizi sperimentali a chiamata nelle aree a bassa densità abitativa, utilizzando mezzi di trasporto persone o promiscui, possibilmente accessibili a persone con disabilità, invalidi e anziani.
I contributi sono assegnati con priorità ai Comuni delle zone C e B della classificazione regionale del disagio socioeconomico. La spesa è finanziata con le risorse statali destinate alla montagna e iscritte nel Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. La Giunta regionale programma la spesa senza dover consultare i soggetti normalmente previsti dalla disciplina del Fondo.
Centro internazionale di ricerca sulla montagna
La Regione sostiene la ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale per lo sviluppo dell’area montana, anche a supporto delle imprese e della formazione di professionalità adeguate. È prevista la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, con coinvolgimento prioritario dell’Università degli studi di Udine e di Agemont S.p.A.
La Regione concorre agli oneri di avvio e consolidamento del Centro secondo un protocollo d’intesa con l’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Per tale finalità è autorizzata una spesa complessiva di lire 600 milioni, ripartita in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Misure per il servizio scolastico
È previsto un contributo annuo di lire 3 milioni per cinque anni agli insegnanti che trasferiscono la residenza nei Comuni montani per prestare e mantenere servizio presso le scuole del luogo.
La disciplina attuativa deve stabilire criteri e modalità di concessione, con priorità per i docenti che trasferiscono la residenza nei comuni delle zone omogenee B e C di svantaggio socioeconomico.
Organi, monitoraggio e banca dati sulla montagna
È soppressa la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita da una precedente legge regionale.
Gli uffici e gli enti regionali devono trasmettere al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati sugli interventi finanziari localizzati nei comuni montani. Il Servizio cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni sulla montagna e può istituire una banca dati informatizzata collegata alle reti informatiche pubbliche regionali e nazionali.
Per le attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati, il Servizio può avvalersi di esperti esterni e di istituti, associazioni, società ed enti di ricerca.
Disciplina applicabile in via residuale
Per quanto non previsto dalla legge regionale si applicano le disposizioni della legge statale sulla montagna del 1994, in particolare quelle sulla conservazione dell’integrità dell’azienda agricola.
Norme finanziarie
La legge individua specifiche coperture nel bilancio regionale 2001-2003 e nel bilancio 2001 per:
- trasporti, centro di ricerca e servizio scolastico;
- contributi per la proprietà coltivatrice;
- sostegno ai consorzi agro-silvo-pastorali;
- ricomposizione fondiaria;
- banche dati e attività di coordinamento.
Sono inoltre richiamate risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna e trasferimenti alle Comunità montane per la copertura di alcuni interventi.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 26 aprile 2001.
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