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Legge

L.R. FVG 11/2001

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la comunicazione istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la collaborazione con le emittenti radiotelevisive e istituisce il Co.Re.Com. come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Regola composizione, funzioni, indennità, struttura e transitorio; contiene anche norme finanziarie per il solo esercizio 2001-2003 e disposizioni ormai superate, con abrogazione di precedenti leggi regionali.

Comunicazione istituzionale, emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Co.Re.Com. in Friuli-Venezia Giulia

Comunicazione istituzionale, emittenza locale e Co.Re.Com. in Friuli-Venezia Giulia

La legge disciplina, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la comunicazione istituzionale, i rapporti con l’emittenza radiotelevisiva locale e l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Il provvedimento attua il quadro statale richiamato e organizza funzioni, struttura, finanziamento e regole di funzionamento dell’organo regionale.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività per garantire un rapporto qualificato di informazione e partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali. La legge mira inoltre a favorire il pluralismo nell’accesso ai mezzi di informazione, valorizzare le imprese di comunicazione radiotelevisiva locale con sede nel territorio regionale e qualificare gli operatori della comunicazione. Contestualmente istituisce il Co.Re.Com.

Comunicazione istituzionale: contenuti e mezzi

Le attività di informazione e comunicazione istituzionale comprendono, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e dei principi deontologici, iniziative svolte in Italia e all’estero per:

  • informare i mezzi di comunicazione di massa;
  • realizzare comunicazione esterna verso cittadini e altri enti;
  • promuovere l’immagine della Regione;
  • assicurare la massima comunicazione interna nel Consiglio regionale, nell’Amministrazione regionale e negli enti regionali.

Tali attività sono finalizzate soprattutto a illustrare leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali, a descrivere organizzazione, attività e funzionamento della Regione e a promuovere la conoscenza di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

Strumenti operativi e organizzazione della comunicazione

Le attività possono essere svolte con ogni mezzo idoneo alla diffusione dei messaggi, inclusi strumenti editoriali, strutture informatiche, sportelli per il cittadino, sportelli unici, URP, sportelli per le imprese, iniziative di comunicazione integrata, sistemi telematici multimediali ed emittenti e testate pubbliche e private locali operanti sul territorio regionale. Sono previste anche pubblicità, manifestazioni, rassegne specialistiche, fiere e congressi.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni necessarie al perseguimento delle finalità della legge e organizzano i relativi uffici.

Portavoce del Presidente della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per la durata del mandato, di un portavoce per i rapporti politico-istituzionali con gli organi d’informazione. L’incarico:

  • può essere conferito anche a soggetti esterni all’Amministrazione regionale;
  • esclude, per tutta la durata, altre attività professionali autonome o dipendenti salvo autorizzazione regionale;
  • è regolato da contratto di diritto privato;
  • dura comunque non oltre il mandato del Presidente;
  • prevede un trattamento economico parametrato ai dirigenti regionali con incarichi direzionali, con eventuale indennità aggiuntiva.

Se il portavoce è un dipendente del ruolo unico regionale, è collocato in aspettativa senza assegni per il periodo dell’incarico; tale periodo vale ai fini di quiescenza, previdenza e anzianità di servizio.

Programmi radiotelevisivi della Regione e convenzioni

Il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare, mediante convenzioni, la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche per la diretta dei lavori consiliari e delle commissioni, a emittenti private locali che producono e diffondono programmi giornalistici locali, selezionate con regolamento regionale e sentito il Co.Re.Com.

La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico per programmi e servizi di interesse regionale, anche transfrontaliero, sentito il Co.Re.Com.

Sono inoltre previste convenzioni con il servizio pubblico e con emittenti private locali per programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue tutelate presenti nel territorio regionale, in coerenza con la normativa statale sulla tutela delle minoranze linguistiche.

Istituzione del Co.Re.Com. e natura dell’organo

Il Co.Re.Com. è istituito come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e come organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni. Ha sede presso il Consiglio regionale.

Funzioni del Co.Re.Com.

Il Co.Re.Com. esercita funzioni di governo, garanzia e controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale, senza pregiudicare la responsabilità generale dell’Autorità. Svolge inoltre le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, vigilanza e controllo delegate dall’Autorità ai sensi della normativa statale e delle convenzioni di delega.

In particolare:

  • monitora ogni forma di comunicazione politico-istituzionale di interesse regionale;
  • può svolgere studi, ricerche e monitoraggio per istituzioni pubbliche regionali sulla base di convenzioni;
  • esprime pareri sugli atti della Regione e degli enti regionali in materia di comunicazione;
  • può avvalersi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati competenti;
  • subentra nelle funzioni già attribuite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat.

Le funzioni delegate dall’Autorità sono regolate da convenzioni che specificano funzioni e risorse assegnate; esse sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com.

Composizione, nomina e durata

Il Co.Re.Com. è composto da un Presidente e quattro componenti, scelti fra soggetti con comprovata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione sotto i profili culturale, giuridico, economico e tecnologico.

La nomina segue questo schema:

  • il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine;
  • i quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
  • se il Consiglio non provvede nei termini, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza, tra i candidati con parere favorevole della Giunta per le nomine;
  • Presidente e componenti sono poi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e i decreti sono comunicati all’Autorità.

Il mandato dura cinque anni. Se la scadenza cade nell’ultimo semestre della legislatura regionale, il Comitato resta in carica fino al novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Il rinnovo va effettuato entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

In prima applicazione il Co.Re.Com. resta in carica fino alla fine della legislatura in corso. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si procede alla sostituzione secondo le medesime modalità di nomina.

Funzionamento interno e ruolo del Presidente

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente:

  • rappresenta il Co.Re.Com.;
  • convoca il Comitato, ne fissa l’ordine del giorno e lo presiede;
  • sottoscrive verbali e deliberazioni;
  • cura i rapporti con gli organi regionali, l’Autorità e gli altri soggetti esterni.

Il regolamento interno deve disciplinare anche la figura del Vicepresidente, individuandone criteri di nomina e funzioni.

Programmazione annuale, relazione e pubblicità degli atti

Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con il relativo fabbisogno finanziario; il programma è comunicato anche al Presidente della Giunta regionale e all’Autorità per la parte relativa alle funzioni delegate.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente, includendo la gestione della dotazione finanziaria sia per le funzioni proprie sia per quelle delegate.

La Regione rende pubblici il programma e la relazione anche tramite il Bollettino ufficiale regionale.

Dotazione finanziaria, autonomia e struttura di supporto

Il Co.Re.Com. dispone della dotazione finanziaria assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per le funzioni proprie; le risorse assegnate dall’Autorità per le funzioni delegate restano acquisite al bilancio regionale secondo le convenzioni.

Per realizzare il programma di attività e gestire le risorse, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale e operativa. Si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale.

La struttura di supporto è costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e può essere coperta anche applicando, ove compatibili, le procedure previste dalla normativa statale richiamata e tramite personale con contratto a termine secondo la normativa regionale vigente.

Consultazione, studi e partecipazione di soggetti esterni

Il Co.Re.Com. deve attuare forme idonee di consultazione sulle materie di competenza con una pluralità di soggetti del sistema delle comunicazioni, tra cui servizio pubblico radiotelevisivo regionale, emittenti private e loro associazioni, associazioni degli utenti, Commissione regionale per le pari opportunità, Tutore dei minori, Difensore civico, Ordine dei giornalisti, Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, organi dell’amministrazione scolastica, organizzazioni sindacali del comparto comunicazioni e altri soggetti collettivi interessati.

Può inoltre organizzare, anche in collaborazione con la Regione, convegni e conferenze su informazione, comunicazione e temi connessi.

Regolamento interno e codice etico

Entro tre mesi dalla costituzione, il Co.Re.Com. adotta un regolamento interno che disciplina funzionamento, elezione del Vicepresidente e organizzazione dei lavori. Il regolamento definisce anche:

  • il codice etico di comportamento di componenti e consulenti;
  • le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Incompatibilità, assenze, decadenza e dimissioni

Sono previste incompatibilità per Presidente e componenti, in particolare rispetto a incarichi politici elettivi o di governo, cariche in enti pubblici nominati da organi politici e ruoli di amministrazione, dipendenza o collaborazione con imprese operanti nel settore radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria, rilevazione dell’ascolto, monitoraggio e programmazione, nonché rispetto alla qualifica di dipendente regionale. I soci risparmiatori di società di capitali e cooperative non sono in incompatibilità.

L’incompatibilità, anche sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale; l’interessato ha sette giorni per rimuoverla o presentare osservazioni. Se persiste, entro i dieci giorni successivi il Presidente del Consiglio regionale dichiara la decadenza.

In caso di assenze non giustificate alle sedute:

  • è applicata una trattenuta del 5% dell’indennità mensile per ogni assenza;
  • l’assenza non giustificata a tre sedute consecutive comporta decadenza;
  • la mancata partecipazione protratta per oltre sei mesi costituisce comunque causa di decadenza.

Sono giustificate le assenze documentate per salute, forza maggiore o motivi di servizio relativi all’attività del Co.Re.Com. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale su segnalazione del Presidente o del Vicepresidente del Co.Re.Com.

Le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne informa il Presidente della Giunta regionale.

Permessi, indennità e rimborsi

Ai componenti del Co.Re.Com. dipendenti di enti locali della Regione è riconosciuta l’assenza giustificata dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del mandato e alla partecipazione alle riunioni, secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.

Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti sono attribuite indennità per dodici mensilità, il cui importo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, previo parere favorevole della commissione consiliare competente. È inoltre dovuto il trattamento economico di missione per gli spostamenti effettuati per ragioni attinenti al mandato, con modalità di determinazione analoghe.

Formazione degli operatori e parere sulle radiofrequenze

L’Amministrazione regionale può promuovere, nell’ambito della programmazione della formazione professionale e in collaborazione con università ed enti di formazione regionali, corsi di qualificazione e aggiornamento per operatori della comunicazione esterni alla Regione, con riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com.

La Giunta regionale, sentito il Co.Re.Com., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

Regime transitorio

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere nominati Presidente e componenti del Co.Re.Com.; il Comitato si insedia entro quindici giorni dalla data dei decreti di nomina.

Fino all’insediamento del nuovo Co.Re.Com. continuano a esercitare le funzioni il precedente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Fino all’adozione del regolamento interno restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della precedente legge regionale 22/1991.

Norme finanziarie

La legge disciplina gli oneri a carico di specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale per il triennio 2001-2003 e per l’anno 2001, distinguendo tra:

  • interventi promossi dalla Giunta regionale per comunicazione e programmi radiotelevisivi;
  • costi del portavoce e della struttura di supporto del Co.Re.Com.;
  • spese del Consiglio regionale per programmi, funzioni proprie e deleghe;
  • entrate per le assegnazioni dell’Autorità per le funzioni delegate;
  • eventuali oneri per attività formative.

Le previsioni finanziarie sono chiaramente riferite ai bilanci 2001-2003 e 2001, quindi hanno esaurito la loro funzione programmatica e contabile.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 22/1991, la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20, e l’articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.

Valutazione di attualità

La disciplina sostanziale sull’assetto del Co.Re.Com. e sulla comunicazione istituzionale resta il nucleo dell’atto, ma le norme finanziarie sono storiche e riferite a esercizi ormai conclusi. Alcune disposizioni operative risultano datate ma non emergono elementi di abrogazione integrale dell’intera legge dal solo testo fornito.

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