Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 9/2001

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il sistema elettorale di Comuni e Province del Friuli Venezia Giulia, elevando a 15.000 abitanti varie soglie per presidenza del Consiglio e modalità elettive, fissando il mandato quinquennale e i criteri di presentazione delle liste e dei gruppi. Contiene una norma transitoria limitata alle elezioni del 2001 nei Comuni fino a 5.000 abitanti. Applicazione vigente solo nel territorio regionale.

Disposizioni su elezioni comunali e provinciali e modifiche a norme regionali collegate

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali

La legge regionale disciplina in Friuli Venezia Giulia alcuni profili del sistema elettorale comunale e provinciale e aggiorna la legge regionale n. 14 del 1995, oltre a modificare una previsione sul controllo di legittimità delle deliberazioni degli enti locali. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione.

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

Viene ridefinita la disciplina della presidenza dei consigli:

  • i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta;
  • negli altri comuni lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio;
  • in mancanza di tale previsione, il consiglio è presieduto dal sindaco.

Vengono inoltre adeguate le rubriche e alcune disposizioni della legge regionale n. 14/1995, con soppressione del riferimento ai comuni sopra i 5.000 abitanti e sostituzione con la soglia dei 15.000 abitanti.

Durata del mandato degli organi elettivi

La durata del mandato di:

  • sindaco e consiglio comunale;
  • presidente della provincia e consiglio provinciale è fissata in cinque anni.

Presentazione delle candidature nelle elezioni provinciali

Per l’elezione degli organi provinciali, le candidature nei singoli collegi sono presentate per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da un numero minimo e massimo di elettori variabile in base alla dimensione demografica della provincia:

  • da 200 a 400 elettori nelle province fino a 100.000 abitanti;
  • da 350 a 700 elettori nelle province da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;
  • da 500 a 1.000 elettori nelle province oltre 500.000 abitanti.

Presentazione delle liste nelle elezioni comunali

La dichiarazione di presentazione delle liste per il consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco è soggetta a firme in misura variabile secondo la popolazione del comune:

  • da 350 a 700 elettori nei comuni oltre 100.000 abitanti;
  • da 200 a 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
  • da 175 a 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
  • da 100 a 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
  • da 60 a 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
  • da 30 a 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
  • da 25 a 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
  • da 10 a 20 elettori nei comuni sotto 1.000 abitanti.

Soglia di ammissione dei gruppi nel consiglio provinciale

Ai fini dell’assegnazione dei seggi nei consigli provinciali, non sono ammessi i gruppi che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5% dei voti validi, salvo che appartengano a una coalizione che abbia superato tale soglia.

Composizione del consiglio comunale nei comuni tra 15.001 e 30.000 abitanti

Nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti il consiglio comunale è composto dal sindaco e da ventiquattro membri. La previsione si applica ai consigli eletti dopo l’entrata in vigore della legge.

Elezione del sindaco e del consiglio nei comuni fino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

  • il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio;
  • il candidato sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste, efficace solo se confermata dai delegati delle liste;
  • le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore ai consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore nei casi indicati;
  • la scheda è unica per sindaco e consiglio, e l’elettore può votare il sindaco e una lista collegata, oltre a esprimere una preferenza per un consigliere della lista votata;
  • il voto al solo rettangolo del candidato sindaco vale solo per il sindaco.

È eletto sindaco il candidato con il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il più anziano d’età e, se necessario, il sorteggio.

L’attribuzione dei seggi avviene dopo la proclamazione del sindaco: alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto va il 60% dei seggi; i restanti seggi sono ripartiti con metodo proporzionale mediante quozienti, sia tra liste/gruppi sia, all’interno dei gruppi collegati, tra le singole liste.

Se un candidato sindaco non eletto è collegato a una lista che ottiene almeno un seggio, è proclamato consigliere; in caso di collegamento con più liste, il suo seggio è detratto dal totale del gruppo. In seguito sono proclamati eletti i candidati delle liste secondo le cifre individuali, con preferenza per l’ordine di lista in caso di parità.

Schede di votazione e manifesto dei candidati

Per i comuni del Friuli Venezia Giulia la scheda per l’elezione del sindaco coincide con quella del consiglio e deve essere conforme ai modelli del DPR 28 aprile 1993, n. 132. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, anche il turno di ballottaggio segue modelli specifici del medesimo decreto.

Ai fini della stampa su manifesto e schede dei nominativi dei candidati sindaco e dei contrassegni delle liste collegate si applica l’articolo 4 del DPR 132/1993.

Controllo di legittimità delle deliberazioni

Viene sostituita la lettera b) della disciplina sul controllo di legittimità, estendendo le deliberazioni impugnabili, su richiesta scritta e motivata di un quinto dei componenti interessati, a:

  • deliberazioni dei consigli comunali e provinciali;
  • deliberazioni delle assemblee delle Comunità montane;
  • deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle Unioni dei Comuni;
  • deliberazioni dei consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali;
  • deliberazioni dei consigli direttivi delle Comunità montane.

La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio e deve fondarsi su presunti vizi di incompetenza o su contrasto con atti fondamentali del consiglio o dell’organo assembleare.

Norma transitoria per le elezioni del 2001

Per le elezioni che si svolgono nell’anno 2001, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentito integrare i modelli di raccolta firme già in uso prima dell’entrata in vigore della legge con la documentazione aggiuntiva resa necessaria dalle nuove disposizioni.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.