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Legge

L.R. FVG 14/2001

Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione.

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli-Venezia Giulia valorizza le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei mutilati presso la pubblica amministrazione, gli enti locali, le aziende sanitarie e altre istituzioni rilevanti. Prevede la presenza di loro rappresentanti negli organismi consultivi e consente convenzioni per affidare compiti non riservati esclusivamente alla PA. In vigore dal 4 maggio 2001.

Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione

Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia promuove il ruolo delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei mutilati nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli altri soggetti pubblici rilevanti per l’integrazione sociale. La disciplina mira a garantire una presenza qualificata negli organismi consultivi e a favorire forme di collaborazione convenzionale con gli enti pubblici.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione valorizza il ruolo dell’UNMS, dell’ANMIL, dell’ANMIC, dell’ENS e dell’UIC, nonché del coordinamento tra tali associazioni costituito dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili. La promozione riguarda:

  • l’Amministrazione regionale;
  • gli enti locali;
  • le aziende sanitarie regionali;
  • le altre istituzioni che perseguono finalità o svolgono attività rilevanti per l’integrazione e l’elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali. I settori interessati comprendono educazione, lavoro, formazione professionale, trasporti e comunicazioni, assistenza sanitaria e sociale, turismo e sport.

Designazioni negli organismi consultivi

I soggetti pubblici interessati, compresi enti strumentali e aziende speciali, devono assicurare negli organismi consultivi la partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle associazioni o enti indicati dalla legge, purché operanti nel territorio regionale. Le designazioni sono collegate alle specifiche aree tematiche di competenza:

  • UNMS per l’invalidità per servizio;
  • ANMIL per invalidità e sicurezza sul lavoro;
  • ANMIC per invalidità civile;
  • ENS per minorati dell’udito e della favella;
  • UIC per minorati della vista. Le designazioni sono effettuate autonomamente dai soggetti interessati e comunicate contestualmente al Comitato regionale di coordinamento.

Convenzioni con le associazioni

I soggetti pubblici indicati possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni richiamate dalla legge per delegare lo svolgimento di compiti e funzioni non riservati in via esclusiva alla pubblica amministrazione. La possibilità di convenzione include anche funzioni relative ai procedimenti per l’attribuzione di benefici ai disabili previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ossia il 4 maggio 2001.

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