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Legge

L.R. FVG 8/2001

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina l’assetto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, l’atto aziendale, i collegi sindacali, autorizzazioni e accreditamento delle strutture, rimborsi per trapianti e donazioni, inserimento lavorativo di persone handicappate e una commissione su devianza e disadattamento. Molte misure operano con termini iniziali dal 1° gennaio 2001 o fino all’adozione di deliberazioni/regolamenti regionali.

Disposizioni urgenti in materia di sanità e politiche sociali

Disposizioni urgenti in materia di sanità e politiche sociali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sull’organizzazione del servizio sanitario e su specifici ambiti socio-assistenziali. Definisce organi di programmazione, rinvia a deliberazioni e regolamenti attuativi regionali e introduce anche norme puntuali su trapianti, inserimento lavorativo e coordinamento degli interventi contro devianza e disadattamento.

Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

Viene istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, composta dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti, se non già Presidenti delle Conferenze. Quando siano coinvolti i direttori generali delle Aziende ospedaliere nei procedimenti di valutazione e revoca, la Conferenza è integrata dal Sindaco del Comune capoluogo della provincia in cui è situata l’Azienda ospedaliera.

La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed elegge al proprio interno il Presidente. Il funzionamento deve essere disciplinato con regolamento regionale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Le funzioni attribuite alla Conferenza sono principalmente di tipo consultivo e di verifica:

  • esprime parere sugli strumenti della pianificazione sanitaria regionale e sugli atti di programmazione socio-sanitaria regionale;
  • partecipa alla verifica dei piani annuali delle Aziende ospedaliere, degli IRCCS e del Policlinico universitario di Udine;
  • riceve, entro 15 giorni dall’adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale con la relazione del collegio sindacale;
  • formula osservazioni su tali atti e le trasmette, entro i 30 giorni successivi, alla Giunta regionale tramite l’Agenzia regionale della sanità;
  • designa un componente del collegio sindacale delle Aziende ospedaliere.

Atto aziendale delle Aziende sanitarie regionali

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire con atto di indirizzo e coordinamento i principi e i criteri per l’adozione dell’atto aziendale da parte delle Aziende sanitarie regionali. Il rinvio è al modello previsto dalla normativa statale di riordino del Servizio sanitario nazionale.

Collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali

La legge disciplina il collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali, rinviando alle funzioni previste dalla normativa statale e dalla legislazione regionale preesistente.

I collegi sindacali devono essere costituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino alla loro costituzione, le relative funzioni sono svolte dai collegi dei revisori già in carica.

La durata, la composizione, le modalità di nomina e il trattamento economico dei componenti seguono la disciplina statale e le ulteriori indicazioni regionali, incluso il meccanismo di designazione previsto per la Conferenza permanente.

Autorizzazioni per strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie

In attuazione della disciplina statale sull’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, la Giunta regionale deve adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, una deliberazione che definisca:

  • i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi;
  • le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
  • i criteri e le procedure per selezionare eventuali nuovi soggetti interessati.

Le procedure e i requisiti devono essere conformi all’atto di indirizzo e coordinamento nazionale del 14 gennaio 1997, salve successive modifiche o integrazioni nazionali.

Fino all’esecutività della deliberazione regionale sono sospesi i procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, salvo:

  • trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture già autorizzate;
  • attività espressamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali.

Dal momento in cui diventa esecutiva la deliberazione regionale, sono abrogate la legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, e la legge regionale 20 aprile 1988, n. 21.

Accreditamento istituzionale

Per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve adottare entro 180 giorni una o più deliberazioni che fissino:

  • il fabbisogno di attività per le quali può essere rilasciato l’accreditamento;
  • i requisiti ulteriori richiesti alle strutture pubbliche e private, con finalità di qualità delle prestazioni;
  • le procedure per il rilascio dell’accreditamento.

Il fabbisogno deve essere determinato nell’ambito degli indirizzi e degli standard della programmazione nazionale e regionale, con riferimento a specifici settori di attività e ambiti territoriali.

Fino all’esecutività delle deliberazioni regionali restano sospesi i procedimenti di accreditamento in corso.

È però prevista una deroga: può essere concesso un accreditamento provvisorio, per non oltre un anno dalla data di riferimento, limitatamente all’assistenza specialistica ambulatoriale, se si tratta di:

  • prestazioni specificamente previste dagli atti regionali di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali;
  • prestazioni finalizzate alla trasformazione di attività di degenza già oggetto di accreditamento temporaneo in attività ambulatoriale.

L’accreditamento provvisorio richiede soltanto il possesso dei requisiti relativi a “Organizzazione generale (OG)” e “Requisiti generali per gli ambulatori specialistici (AS)” dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852, e segue la procedura dell’allegato B della medesima deliberazione.

Donazione e trapianto

La legge introduce alcune misure di sostegno collegate a donazione e trapianto.

Nell’accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.

L’Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino trapiantato di organi o midollo osseo, in Friuli Venezia Giulia o in altra regione italiana, purché già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, rimborsa le spese di trasporto o viaggio e soggiorno per:

  • esami preliminari e tipizzazione tissutale;
  • intervento di trapianto;
  • controlli successivi e eventuali cure per complicanze.

È inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore.

Per il donatore vivente, l’Azienda per i servizi sanitari di residenza può rimborsare le spese di trasporto o viaggio e soggiorno relative a:

  • esami preliminari e tipizzazione tissutale;
  • intervento di espianto;
  • controlli successivi ed eventuali complicanze.

Per il donatore deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è autorizzato anche un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro.

Misura dei rimborsi, contributi e modalità di accesso sono demandate a deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari sono interamente rimborsati dall’Amministrazione regionale con risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

Le disposizioni hanno effetto dall’1 gennaio 2001.

Inserimento lavorativo delle persone handicappate e borsa di inserimento

Nelle more della revisione della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi del capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, possono essere utilizzate anche per convenzioni ex articolo 11 della legge 68/1999 che prevedano, prima dell’assunzione, un periodo di tirocinio.

Per la borsa di inserimento lavorativo prevista dalla legge regionale 17/1994, l’importo mensile è fissato in lire 550.000 a decorrere dall’1 gennaio 2001 e deve essere aggiornato annualmente in base alle variazioni ISTAT del costo della vita riferite al mese di gennaio. La copertura è rinviata allo stanziamento già previsto nel bilancio regionale 2001-2003.

Commissione regionale per il disadattamento e la devianza

Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita la Commissione regionale per il disadattamento e la devianza, con funzioni di coordinamento, integrazione e programmazione degli interventi, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, della Regione e degli enti locali in materia di prevenzione della devianza e di interventi nell’area penale minorile e adulta.

La Commissione coordina anche le sottocommissioni “Adulti” e “Minori”. La composizione comprende rappresentanti regionali, dell’amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, di istituti penitenziari, servizi sociali per adulti e minori, enti locali, Aziende per i servizi sanitari e volontariato. I componenti non appartenenti all’Amministrazione regionale hanno diritto ai compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.

Modifiche a precedenti norme regionali e attività ispettiva

La legge interviene in modo esteso su varie norme regionali preesistenti, modificando composizione, durata e meccanismi di designazione di organismi consultivi e sostituendo la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria.

Per l’attività ispettiva:

  • gli incarichi sono affidati dall’Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali a esperti, anche esterni, con comprovata esperienza in materie quali programmazione sanitaria, epidemiologia, prevenzione, controllo qualità, personale, gestione economico-finanziaria, acquisti e lavori pubblici;
  • gli ispettori hanno libero accesso agli atti e alle strutture sanitarie, con obbligo di segreto d’ufficio;
  • gli ispettori esterni hanno diritto a rimborso spese e a un’indennità oraria definita nell’atto di affidamento;
  • gli oneri sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.

Le risultanze ispettive sono comunicate all’Assessore regionale; se emergono i presupposti richiamati dalla normativa statale, la Regione risolve il contratto del direttore generale, ne dichiara la decadenza e provvede alla sostituzione.

La legge abroga inoltre la legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, oltre a varie disposizioni puntuali di altre leggi regionali.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalle misure sui rimborsi per trapianti e dalla disciplina dell’attività ispettiva sono imputati a specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale 2001-2003 e ai corrispondenti capitoli, con previsione di estensione agli esercizi successivi. Anche gli oneri per l’attività ispettiva svolta da esperti esterni sono espressamente finanziati con risorse regionali destinate al Servizio sanitario regionale.

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