Cassazione Civile, Ordinanza n. 29342/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, intimando sia il Comune sia la società incaricata della riscossione della TIA, assumendo una responsabilità solidale. Il Comune aveva proposto opposizione e, con l’atto di opposizione, aveva chiamato direttamente in causa anche la società concessionaria, sostenendo che tra i due soggetti vi fosse litisconsorzio necessario e che la concessionaria fosse l’unica effettivamente obbligata al pagamento, con conseguente manleva del Comune. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la citazione del terzo perché non preceduta da autorizzazione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra Comune e creditrice e aveva revocato il decreto. La Corte d’appello aveva confermato, negando il litisconsorzio necessario e qualificando la concessionaria come terza da chiamare nel rispetto dell’art. 269 c.p.c. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla chiamata del terzo, assumendo che la sua posizione fosse solo residuale rispetto a quella della concessionaria; 2) erronea affermazione della novità della domanda proposta nei confronti della concessionaria; 3) violazione della disciplina sostanziale sulla TIA, del contratto di appalto e della convenzione, sostenendo che la responsabilità per i corrispettivi gravasse esclusivamente sulla concessionaria; 4) omessa valutazione degli effetti di una transazione che avrebbe attribuito al Comune il diritto di surrogarsi nel credito verso la concessionaria; 5) mancato rilievo di una confessione della concessionaria circa il proprio debito verso il Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente resta convenuto e non può citare liberamente un terzo alla prima udienza, dovendo chiedere nell’atto di opposizione l’autorizzazione ex art. 269 c.p.c.; in difetto, la chiamata è tardiva e improponibile. Inoltre, la domanda di manleva verso la concessionaria è stata correttamente considerata una domanda nuova, diversa dall’oggetto del ricorso monitorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di ingiunzione, non si verifica inversione delle posizioni sostanziali delle parti e la disciplina della chiamata del terzo non si concilia con l’opposizione, salvo preventiva autorizzazione del giudice. Ha inoltre dato continuità a precedenti tra le stesse parti, affermando il litisconsorzio processuale facoltativo tra condebitori in solido. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti perché presupponevano l’ammissibilità della domanda verso la concessionaria. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al possibile raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Richiamato per escludere il litisconsorzio necessario tra Comune e concessionaria.
art. 269, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente che voglia chiamare un terzo deve chiederne l’autorizzazione nell’atto di opposizione; la citazione diretta alla prima udienza è tardiva e comporta decadenza rilevabile d’ufficio.
art. 645 c.p.c.
Norma evocata per delimitare la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale non si altera la posizione sostanziale di attore e convenuto.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma non ritenuto idoneo a superare le preclusioni derivanti dalla disciplina speciale dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 49, commi 9 e 13, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità residuale del Comune, ma la censura è stata respinta.
art. 238 d.lgs. n. 152/2006
Citato nel terzo motivo come base normativa della disciplina tariffaria e delle obbligazioni di pagamento.
art. 264, lett. i), d.lgs. n. 152/2006
Richiamato insieme alle altre disposizioni sulla TIA, senza accoglimento della tesi ricorrente.
art. 1 del Contratto di Appalto n. 5681 del 23/5/2006
Invocato per sostenere l’obbligo esclusivo della concessionaria al pagamento dei corrispettivi.
art. 6 del Contratto di Appalto n. 5681 del 23/5/2006
Richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa di responsabilità della concessionaria.
art. 21 C.S.A.
Citato a sostegno della tesi contrattuale del Comune.
art. 3 della convenzione 11/1/2002
Invocato per affermare la riferibilità del debito alla concessionaria.
art. 1201 c.c.
Richiamato in tema di surrogazione nel credito a seguito di transazione, ma il motivo è stato assorbito.
art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.
Evocato per sostenere la surrogazione del Comune nel credito verso la concessionaria, senza esame nel merito per assorbimento.
art. 2730 c.c.
Citato per sostenere la confessione del debito da parte della concessionaria; motivo assorbito.
art. 2731 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di efficacia della confessione.
art. 2733 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di confessione giudiziale o extragiudiziale.
art. 2735 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in materia di confessione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di legittimità invocato per tutte le censure di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica un’inversione delle posizioni sostanziali: il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, con conseguente applicazione delle relative preclusioni processuali.
- L’opponente che intenda chiamare in causa un terzo deve richiederne l’autorizzazione nell’atto di opposizione; la citazione diretta del terzo alla prima udienza è tardiva e determina una decadenza rilevabile d’ufficio.
- La disciplina della chiamata del terzo ex art. 269 c.p.c. non è liberamente compatibile con l’opposizione a decreto ingiuntivo, salvo preventiva autorizzazione del giudice.
- Quando la domanda proposta dall’opponente verso il terzo introduce un rapporto diverso da quello dedotto nel ricorso monitorio, essa è qualificabile come domanda nuova e soggiace alle relative preclusioni.
- Tra condebitori solidali la configurabilità del litisconsorzio è processualmente facoltativa, non necessaria, salvo diversa previsione sostanziale o processuale specifica.
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