Cassazione Penale, Sentenza n. 30651/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di illegittimità costituzionale dell'art. 27 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159, in relazione all'art. 10 dello stesso decreto, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 117 Cost. e l'art. 6 CEDU, deducendo che il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento di confisca è irragionevole e comprimerebbe il diritto di difesa, nonché discriminatorio rispetto ai termini ordinari di impugnazione (art. 585 c.p.p.); 2) censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., circa la valutazione della capacità economica del proposto ex art. 16 d.lgs. n. 159/2011: la Corte d'appello avrebbe illegittimamente escluso come leciti i proventi derivanti dall'attività imprenditoriale svolta tramite società (D'Alessandro s.r.l., Edildama s.r.l., Sanshine s.r.l.) solo perché non dichiarati al fisco, sostenendo che l'evasione fiscale non può giustificare la sproporzione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la discrezionalità legislativa consente di prevedere termini diversi per i provvedimenti di prevenzione, e il termine di dieci giorni è giustificato dall'urgenza connessa alle misure di prevenzione e non impedisce la formulazione dei motivi di impugnazione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: la Corte d'appello ha correttamente valorizzato le risultanze dei precedenti provvedimenti penali che attribuivano al proposto proventi da gravi attività delittuose e ha legittimamente escluso che la regolarizzazione tramite contabilizzazione di proventi evasi possa giustificare la sproporzione patrimoniale, richiamando l'orientamento delle Sezioni unite (sent. Repaci, n. 33451/2014). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende per culpa in causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), artt. 10 e 27
Il termine di dieci giorni per proporre ricorso alla corte d'appello contro i provvedimenti di confisca è ritenuto giustificato dalle esigenze di urgenza connesse alle misure di prevenzione e non configura compressione inaccettabile del diritto di difesa.
art. 16 d.lgs. n. 159/2011
Norma attinente alla valutazione della capacità economica del proposto: la Corte ha ritenuto legittimo considerare proventi illeciti accertati in precedenti provvedimenti e non ammettere la giustificazione dei beni sulla base di elementi di evasione fiscale.
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per la comparazione dei termini di impugnazione: la Corte ha osservato che termini diversi possono essere stabiliti per istituti processuali diversi e ciò non violerebbe l'art. 3 Cost.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione (error in iudicando / omissione di valutazione): la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter (ora art. 24 d.lgs. n. 159/2011)
Principio applicato dalle Sezioni Unite (Repaci): la sproporzione patrimoniale non può essere giustificata adducento proventi derivanti da evasione fiscale; confermato nel caso in esame.
Costituzione italiana, artt. 3, 24, 111, 117
Richiamate nella censura costituzionale: la Corte di Cassazione ha ritenuto che i profili costituzionali invocati non siano violati dalla disciplina dei termini di impugnazione delle misure di prevenzione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Richiamata dal ricorrente con riferimento al diritto a un equo processo: la Corte ha ritenuto che il termine di dieci giorni non pregiudichi il diritto di difesa né il diritto a disporre del tempo necessario per prepararla.
Cass. Sez. U., sent. Repaci, n. 33451 del 29/05/2014
Precedente vincolante che afferma l'impossibilità di giustificare la sproporzione patrimoniale con proventi da evasione fiscale; richiamato e applicato dalla Corte di Cassazione nel caso.
Massime di principio
- I termini abbreviati per impugnare provvedimenti di prevenzione possono essere costituzionalmente legittimi se giustificati da ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure; occorre agire tempestivamente.
- La previsione di termini diversi per impugnazioni relative a strumenti processuali diversi (es. provvedimenti penali sanzionatori vs. misure di prevenzione) non costituisce di per sé violazione del principio di uguaglianza.
- Per contestare la valutazione della sproporzione patrimoniale è necessario fornire elementi probatori specifici e non può essere sufficiente dedurre la lecita provenienza dei beni basandosi su redditi non dichiarati: l'evasione fiscale non legittima la ricostruzione di proventi leciti.
- Quando vi siano precedenti provvedimenti penali che attribuiscono al proposto proventi da attività delittuose, tali elementi possono legittimamente essere utilizzati per ritenere che i beni siano stati acquisiti con risorse illecite.
- In procedimenti di prevenzione, la tempestività e la completezza dell'impugnazione sono essenziali: il ricorrente deve articolare compiutamente i motivi entro il termine previsto, altrimenti il rilievo processuale rischia di condurre all'inammissibilità.
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