Ordinanza n. 4328/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 22/11/2024 n. 6443
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6443 del 22 novembre 2024, relativamente al pagamento di 2.000 euro per spese di lite e alla restituzione di 300 euro di contributo unificato, oltre interessi legali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero della Giustizia non avesse integralmente eseguito la sentenza che gli riconosceva 2.000 euro per spese di lite e la restituzione di 300 euro versati a titolo di contributo unificato, maggiorati degli interessi legali. Il TAR ha rilevato che, nella sentenza da eseguire, era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione per l'ipotesi di mancata ottemperanza. Ha quindi considerato che le doglianze relative all'omissione esecutiva non fossero direttamente imputabili al Ministero, ormai sostituito dal commissario, ma potessero essere trattate come reclamo avverso l'attività o l'inerzia del commissario ad acta. Il giudizio è stato inoltre esaminato alla luce della disciplina sopravvenuta che sospende, per un biennio, i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, inclusi i giudizi e le fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha interpretato il ricorso per ottemperanza, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, come reclamo contro la mancata esecuzione della sentenza da parte del commissario ad acta nominato. Ha ritenuto che l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, includa nell'espressione "giudizi di ottemperanza" anche le fasi incidentali e i reclami relativi all'attività del commissario. La disposizione è stata qualificata come causa di sospensione automatica, operante decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, ossia dal 1° gennaio 2025, fino alla scadenza del biennio previsto dalla norma. Il giudice ha pertanto sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, riservando ogni valutazione sui profili processuali, di merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'ottemperanza può essere richiesta quando l'amministrazione non dà esecuzione alla sentenza, mediante inerzia o comportamento sostanzialmente elusivo; la responsabilità primaria dell'esecuzione grava sull'amministrazione, salvo che essa sia stata sostituita da un commissario ad acta.
art. 21 c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e il reclamo contro gli atti o le omissioni del commissario ad acta quale fase interna al giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Prevede uno specifico rimedio contro gli atti del commissario ad acta: reclamo delle parti davanti al giudice dell'ottemperanza e impugnazione ordinaria da parte dei terzi estranei al giudicato.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale, la base processuale per la sospensione del giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La sospensione automatica riguarda i giudizi di ottemperanza in corso e comprende anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione, inclusi i reclami contro il commissario ad acta.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito dell'esecuzione di un giudicato, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla sua inerzia o alla sua attività devono essere proposte mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza, costituendo una fase interna al medesimo giudizio.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente qualificato come giudizio di ottemperanza può essere riqualificato come reclamo contro l'omessa esecuzione da parte del commissario ad acta, se il contenuto sostanziale della domanda è diretto a contestare tale omissione.
- La sospensione biennale prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti disciplinati dalla legge Pinto opera automaticamente anche sulle fasi incidentali e sui reclami concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →