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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11337/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 18/06/2021 che aveva confermato la condanna in primo grado per estorsione, lesioni e rapina. Il difensore deduceva: (i) errore nella valutazione della prescrizione dei reati (la Corte non avrebbe precisato l'origine dei periodi di sospensione); (ii) vizio della motivazione per aver ritenuto pienamente attendibili i testi Concetti Patrizio e Concetti Pietro e per aver disatteso o travisato le dichiarazioni degli altri testimoni; (iii) inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili, con contraddizione tra il riconoscimento di un movente collegato alla cessione di stupefacenti e l'assoluzione per genericità dell'accusa di spaccio; (iv) assenza di prova del profitto illecito (da cui una diversa qualificazione della condotta, ex art. 393 c.p.); (v) mancanza di motivazione relativa al capo d) per non aver valorizzato la deposizione del teste Belletti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Sul punto della prescrizione ha ritenuto infondato il motivo: i reati risultano commessi il 7/11/2012 (capo c) e il 29/5/2013 (capo d); al termine ordinario di prescrizione (7 anni e mezzo ex artt.157 e 161 c.p.) va aggiunto il periodo di sospensione di 1 anno, 2 mesi e 1 giorno determinato dal rinvio disposto per astensione del difensore all'udienza del 22/03/2017; pertanto il termine di prescrizione per il capo c) cade il 7/07/2021 e per il capo d) il 29/01/2022, entrambi successivi alla sentenza di appello. Quanto alla valutazione probatoria, la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'Appello sulla attendibilità delle persone offese e dei testi chiave (Concetti P. e Concetti Pt.) è congrua e non affetta da manifeste contraddizioni; la valutazione della credibilità è rimessa al giudice di merito e Cassazione non rientra nel merito se non per vizi evidenti, non riscontrati. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    termine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzo

    utilizzato insieme all'art.161 c.p. per fissare il termine ordinario di prescrizione dei reati in contestazione

  • art. 161 cod. pen.

    termine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzo ex artt. 157 e 161 cod.pen.

    contribuisce al calcolo del termine ordinario di prescrizione applicato ai reati commessi nel 2012-2013

  • art. 159 cod. pen.

    l'art. 159 prevede espressamente che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di rinvio per richiesta dell'imputato o del suo difensore

    conferma che la sospensione del decorso della prescrizione opera anche quando il rinvio è per richiesta del difensore, giustificando l'aggiunta del periodo di sospensione al termine di prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità

    richiamato per chiarire che, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, non può formarsi un valido rapporto di impugnazione che consentirebbe di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa

    la Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono, previa adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, fondare da sole la condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento

    consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 628 cod. pen.

    richiamato nel testo in riferimento al delitto di rapina

    norma sostanziale contestata in relazione alla qualificazione della condotta (rapina)

  • art. 393 cod. pen.

    richiamato dal difensore per una diversa qualificazione della condotta

    invocato dal ricorrente per sostenere che, in assenza di prova del profitto illecito, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata diversamente; la Corte d'Appello ha escluso tale possibilità ritenendo insussistente la prova dell'attività lavorativa dedotta

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: nella determinazione del termine di prescrizione vanno conteggiati anche i periodi di sospensione originati da rinvii disposti per richiesta o astensione del difensore; la sospensione opera anche se non è espressamente dichiarata in sentenza, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma.
  • Valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, costituire la base esclusiva per una condanna; il giudice di merito ha ampio margine di apprezzamento e Cassazione interviene solo per manifeste contraddizioni o insufficienza motivazionale.
  • Ricorso per cassazione: per ottenere la riforma in sede di legittimità il ricorrente deve individuare vizi di diritto o palesi contraddizioni di fatto nella motivazione; semplici rimostranze sulla valutazione della prova non sono sufficienti.
  • Richieste di diversa qualificazione del fatto: se la diversa qualificazione (es. esclusione del profitto illecito) si fonda su una diversa valutazione dei fatti e della prova, tale questione appartiene al giudice di merito e difficilmente può essere riformata in Cassazione senza errori di diritto o motivazione manifesti.
  • Sanzioni per ricorsi infondati o inammissibili: la parte che propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare la solidità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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