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Sentenza

Sentenza n. 832/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1449/2021 in data 8 ottobre 2021 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202505920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme di denaro oltre accessori di legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici private)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1449/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare a una ricorrente euro 5.674,22 e all'altra euro 4.659,85, oltre accessori di legge. Hanno dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto che fosse fissato un termine per l'esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un funzionario professionalmente qualificato da lui delegato, attribuendogli il compito di eseguire sia il giudicato sia la pronuncia sulle spese. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e fino al giorno dell'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato. La penalità è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il limite è stato ritenuto necessario per preservare la funzione compulsoria dell'astreinte ed evitare una sproporzionata locupletazione del creditore. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, determinandone criteri di decorrenza e limite massimo secondo il parametro della non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    principio di effettività della tutela

    La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli accessori già dovuti, quando ciò sia funzionale a incentivare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela.
  • La penalità di mora decorre, quale regola fissata dal giudice, dal termine assegnato per l'adempimento, individuato nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l'adempimento spontaneo del giudicato, anche se tardivo.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
  • La penalità di mora deve essere soggetta a un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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