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Sentenza

Sentenza n. 1623/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva liquidato in favore del ricorrente € 369,15 per onorari, spese generali, IVA e CPA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 2780/2025, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, l’eventuale fissazione di una penalità di mora, l’ordine al Ministero di provvedere al pagamento della somma di € 369,15 liquidata in suo favore quale avvocato antistatario e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza che risultasse documentata l’esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, attestato dalla certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, provvedendo al pagamento dell’importo dovuto. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo e senza compenso. Ha inoltre disposto, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese del giudizio, liquidate in € 189,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre indicato le modalità telematiche di deposito degli atti da parte del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e disporre, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato disponendo, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza quando il titolo azionato è passato in giudicato, tale circostanza è documentata e l’amministrazione non ne ha dato esecuzione dopo il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione puntuale e completa del giudicato e, in caso di inutile decorso, nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata nel pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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