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Sentenza

Sentenza n. 2462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 6915/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202401657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che ha vietato l’esecuzione delle opere edilizie oggetto di SCIA diretta al ripristino della consistenza plano-volumetrica originaria dell’immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza comunale del gennaio 2019 con cui il Comune aveva vietato l’esecuzione delle opere oggetto della SCIA presentata il 14 dicembre 2018, ritenendo che il progetto non comportasse il ripristino dello stato dei luoghi, ma la realizzazione di una costruzione diversa e nuova. In primo grado erano stati dedotti, tra l’altro, il superamento del termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, l’erroneità della motivazione, il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti di fatto, sostenendo che l’intervento riguardasse soltanto la demolizione delle volumetrie abusive aggiunte a un manufatto originario legittimamente esistente. Il TAR aveva respinto il ricorso, qualificando l’atto come accertamento di un abuso edilizio e ritenendo che l’intervento riguardasse una nuova costruzione totalmente difforme da quella originaria. In appello è stata denunciata l’erronea applicazione degli artt. 3, 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 9-bis, 10, 22, 23, 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 34 c.p.a., nonché il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. L’appellante ha inoltre richiamato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 9473/2025, che aveva accertato l’esistenza di un fabbricato originario su due livelli, risalente alla prima metà del Novecento e legittimamente realizzato senza titolo, cui erano state successivamente aggiunte volumetrie abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione del 2004.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 9473/2025 ha accertato l’esistenza di un manufatto originario legittimo, realizzato in epoca risalente senza necessità di titolo abilitativo, nonché la successiva aggiunta di volumetrie abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione. Tale accertamento ha smentito e travolto il diverso presupposto istruttorio posto a base dell’ordinanza impugnata e della sentenza di primo grado, secondo cui l’intero fabbricato sarebbe stato una costruzione nuova e illegittima. È stato quindi accolto il motivo relativo alla lacunosa istruttoria e al travisamento dei fatti, con annullamento dell’ordinanza comunale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Collegio ha comunque rilevato che il provvedimento era stato comunicato il 17 gennaio 2019, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla presentazione della SCIA il 14 dicembre 2018. Il potere inibitorio esercitato sulla SCIA ha natura recettizia e il relativo atto acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Il potere inibitorio dell’amministrazione sugli interventi oggetto di SCIA deve essere esercitato entro il termine previsto; l’atto, avendo natura recettizia, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve fondarsi su una corretta ricostruzione dei presupposti di fatto e dell’intervento edilizio concretamente proposto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata tra i motivi d’appello in relazione alla qualificazione del potere esercitato dal Comune, ma il giudice ha deciso la controversia principalmente sulla base del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento edilizio richiede di distinguere il ripristino della consistenza originaria mediante eliminazione delle volumetrie abusive dalla realizzazione di una nuova costruzione.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA costituisce il titolo procedimentale nell’ambito del quale l’amministrazione esercita il potere inibitorio oggetto della controversia.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La disciplina della denuncia/segnalazione di inizio attività è richiamata nel contesto del potere amministrativo di inibizione dell’intervento.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La precedente ordinanza di demolizione riguardava le volumetrie abusive aggiunte al manufatto originario.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata tra le norme edilizie rilevanti ai fini della repressione e del ripristino dell’abuso.

  • art. 34 c.p.a.

    È stato dedotto il vizio relativo ai limiti della cognizione e della decisione giudiziale, ma la decisione si è fondata sull’accertato travisamento dei presupposti di fatto.

Massime di principio

  • Il provvedimento amministrativo che esercita il potere inibitorio nei confronti di una SCIA ha natura recettizia e acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione; pertanto, ai fini del rispetto del termine previsto dalla legge, rileva la data in cui l’atto è portato a conoscenza del destinatario.
  • L’amministrazione non può vietare un intervento edilizio qualificandolo come nuova costruzione sulla base di una ricostruzione fattuale smentita da un giudicato che abbia accertato l’esistenza di un manufatto originario legittimamente realizzato e la successiva aggiunta di sole volumetrie abusive.
  • La verifica comunale sulla conformità di una SCIA deve considerare puntualmente la consistenza originaria legittima dell’immobile e distinguere il ripristino mediante eliminazione delle opere abusive dalla demolizione integrale e successiva realizzazione di un manufatto nuovo.
  • Il travisamento dei presupposti di fatto e la carenza dell’istruttoria, quando incidono sulla qualificazione dell’intervento edilizio e sulla conseguente inibizione della SCIA, comportano l’illegittimità del provvedimento amministrativo e ne giustificano l’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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