Cassazione Civile, Ordinanza n. 32883/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in precedenza una sentenza che accertava la nullità del termine apposto al suo contratto con la società originaria affidataria del servizio di igiene urbana del Comune di Gallipoli. Dopo il subentro di una nuova società nell'appalto, chiedeva di essere ricostituito nel rapporto di lavoro con la subentrante, con condanna alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni, invocando tre diversi fondamenti: l'art. 2112 c.c. per asserito trasferimento d'azienda o di manodopera nel cambio appalto; l'accordo sindacale del 14 gennaio 2013, che a suo dire obbligava la società subentrante ad assumere i lavoratori che avessero vinto le cause sul termine; l'art. 6 del CCNL Ambiente 2003, che prevedeva il passaggio del personale nell'avvicendamento nell'appalto. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo insussistente un trasferimento d'azienda, interpretando l'accordo sindacale come mera disponibilità subordinata a condizione sospensiva non avverata, e negando che il CCNL imponesse un automatismo di qualificazione in termini di cessione d'azienda. Con il ricorso per cassazione furono dedotti sei motivi: violazione dell'art. 2112 c.c. e della giurisprudenza UE sul trasferimento di manodopera; errata interpretazione dell'accordo sindacale; ultrapetizione per avere la Corte rilevato d'ufficio la condizione sospensiva; violazione dell'art. 1359 c.c. per mancata considerazione dell'avveramento fittizio della condizione; violazione dell'art. 111 c.p.c. e dell'art. 2112 c.c. quanto all'opponibilità della sentenza sulla nullità del termine; violazione dell'art. 6 del CCNL 2003, sostenendosi che esso imponesse il diritto all'assunzione nel cambio appalto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, confermando che nel caso concreto non risultava un trasferimento d'azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. perché la Corte di merito aveva accertato in fatto l'assenza di un passaggio di beni di non trascurabile entità e l'assenza di un gruppo di lavoratori dotato di autonoma identità funzionale o know-how tale da integrare un'entità economica conservante la propria identità. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'interpretazione dell'accordo sindacale come mera disponibilità all'assunzione subordinata alla delibera comunale di impegno di spesa, non avveratasi, e ha escluso che la diversa prospettazione del ricorrente potesse sovvertire l'accertamento di merito. È stato invece accolto il sesto motivo: la Corte ha affermato che l'art. 6 del CCNL Ambiente 2003, applicabile ratione temporis, attribuisce un vero obbligo di assunzione al subentrante nell'avvicendamento nell'appalto, non una mera disponibilità, e che tale disciplina convenzionale non è neutralizzata dalla sola circostanza che l'appalto sia stato affidato con ordinanza contingibile e urgente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, affinché riesamini se il lavoratore abbia diritto alle tutele previste dall'art. 6 del CCNL Ambiente 2003.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Si applica al trasferimento d'azienda o di ramo solo quando, nel cambio appalto, vi sia in concreto trasferimento di un'entità economica organizzata che conservi la propria identità; non basta il mero avvicendamento nell'appalto o il passaggio di personale se manca un insieme organizzato di beni o di lavoratori con autonoma capacità operativa.
Direttiva 2001/23/CE
È richiamata come disciplina eurounitaria posta a tutela della continuità dei rapporti di lavoro in caso di mutamento del proprietario dell'attività economica, applicabile anche a imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, ma non impone automaticamente l'estensione oltre i casi di trasferimento d'azienda.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
La formulazione modificata nel 2016 non è applicabile al cambio appalto del 2013; la norma non consente, di per sé, di qualificare ogni passaggio di dipendenti come trasferimento d'azienda.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione dell'accordo sindacale va condotta secondo i criteri legali di ermeneutica contrattuale; in cassazione non basta contrapporre una lettura alternativa, occorrendo denunciare specifiche violazioni dei canoni interpretativi o vizi logici della motivazione.
art. 1323 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina generale dei contratti per l'interpretazione dell'accordo sindacale.
art. 1173 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la fonte dell'obbligazione assunta nell'accordo sindacale.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione non è stata accolta; la Corte ha ritenuto comunque infondata la doglianza sulla rilevazione della condizione sospensiva nell'accordo.
art. 1359 c.c.
Non è stato ritenuto applicabile nel senso prospettato dal ricorrente, non essendo emersa la prova del mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla controparte.
art. 111 c.p.c.
Richiamato quanto all'efficacia della sentenza sulla nullità del termine, ma la sua opponibilità è stata esclusa nei confronti del soggetto rimasto estraneo al giudizio.
art. 6 CCNL Ambiente 2003
"l'impresa subentrante assume ex novo... tutto il personale in forza a tempo indeterminato... addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento"
La clausola sociale è vincolante e configura un vero obbligo di assunzione del personale dell'impresa cessante; non è una mera clausola programmatica o un semplice obbligo a trattare, e opera indipendentemente dalla qualificazione del fenomeno come cessione d'azienda.
art. 31 l. n. 300/1970
Citato nel testo della clausola collettiva come ipotesi di personale in aspettativa compreso tra i soggetti da assumere.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto, il trasferimento dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. richiede un accertamento in concreto della cessione di un'entità economica organizzata idonea a conservare la propria identità; in difetto di trasferimento di beni o di un gruppo di lavoratori dotato di autonomia funzionale e know-how, il mero avvicendamento dell'appaltatore non basta.
- Nei settori ad alta intensità di lavoro, il subentro può integrare trasferimento d'azienda solo se il nuovo appaltatore riassume una parte essenziale, per numero e competenza, del personale specificamente addetto dall'impresa uscente alle medesime attività.
- L'interpretazione di un accordo sindacale o di una clausola sociale è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica; non è sufficiente proporre una lettura alternativa della clausola.
- Una clausola collettiva che preveda l'assunzione del personale nell'avvicendamento dell'appalto può configurare un vero e proprio obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante, anche se non si realizza un trasferimento d'azienda in senso tecnico.
- La declaratoria di nullità del termine in un rapporto a tempo determinato ha natura dichiarativa ed effetto retroattivo: il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall'origine, con rilevanza anche ai fini della continuità del rapporto e della disciplina del subentro.
- Una disciplina collettiva più favorevole al lavoratore non è superata automaticamente da modalità di affidamento del servizio adottate dalla pubblica amministrazione, dovendo il subentrante verificare la compatibilità tra gli obblighi assunti e quelli discendenti dal contratto collettivo applicabile.
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