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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02600/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento dell'assegno per il nucleo familiare proposta da un cittadino senegalese, residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con familiari residenti in Senegal. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata produzione della documentazione reddituale del nucleo; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provato, né adeguatamente allegato, il requisito reddituale, e non idonei gli attestati di stato di famiglia rilasciati dal consolato senegalese. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva: a) violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, per avere il giudice di merito interpretato erroneamente i requisiti di accesso alla prestazione; b) violazione della direttiva 2003/109/CE e della giurisprudenza CGUE (sentenza 25.11.2020, causa C-303/19), sostenendo che al soggiornante di lungo periodo non potesse essere imposto un onere probatorio discriminatorio, e che il reddito del nucleo familiare fosse solo base di calcolo dell'importo e non requisito costitutivo; c) omessa o non corretta valutazione della documentazione prodotta in primo grado, che a suo dire sarebbe stata sufficiente a dimostrare il reddito familiare. Il ricorrente chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificandolo sostanzialmente come inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando un orientamento recente secondo cui, per l'assegno per il nucleo familiare, il possesso del requisito reddituale del nucleo costituisce elemento costitutivo del diritto e l'onere di provarlo grava sul richiedente, senza distinzione tra cittadino italiano/europeo e cittadino extraeuropeo soggiornante. Ha ritenuto che i documenti prodotti non avessero valore di prova legale e che la Corte territoriale avesse motivato in modo congruo il perché non consentissero di determinare l'ammontare dei redditi complessivi del nucleo familiare, sicché la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 153/1988

    art. 2 della legge 153/1988

    la disposizione sull'assegno per il nucleo familiare richiede la prova del requisito reddituale del nucleo come elemento costitutivo del diritto e non distingue tra categorie di lavoratori in base alla cittadinanza o provenienza territoriale

  • art. 12 preleggi

    invocato per l'interpretazione della norma interna, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura sistematica dell'art. 2 l. n. 153/1988 conforme alla sua funzione

  • direttiva 2003/109/CE

    direttiva comunitaria (direttamente applicabile e self executing) n. 2003/109/CE

    non è stata ritenuta violata la parità di trattamento, perché l'onere probatorio richiesto riguarda in generale tutti i richiedenti l'assegno per il nucleo familiare

  • art. 11, paragrafo 1, lett. d), direttiva 2003/109/CE

    art. 11, paragrafo 1, lett. d)

    non ostacola la disciplina interna che subordina la prestazione alla prova del reddito del nucleo familiare

  • art. 11, paragrafo 4, direttiva 2003/109/CE

    richiamato nel quesito di rinvio pregiudiziale, ma non ritenuto decisivo ai fini della disapplicazione della norma interna

  • art. 73 reg. CE n. 1408/1971

    art.73, reg. CE n.1408/1971

    evocato nel richiamo al trattamento dei lavoratori migranti in ambito europeo, per ribadire la regola generale dell'estensione della tutela secondo la legge del luogo di prestazione

  • art. 76 d.P.R. n. 445/2000

    art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000

    l'attestazione del richiedente sul requisito reddituale, pur non autenticata, è assistita da responsabilità anche penale in caso di falsità

  • artt. 2700 e 2702 c.c.

    artt.2700 e 2702 cod. civ.

    i documenti esaminati non avevano natura di prova legale documentale ai sensi di tali norme

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

    la doglianza di violazione di legge non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nel quesito sul recepimento di giurisprudenza di merito, ma senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    consente la statuizione sui presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nell'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale riferito all'intero nucleo costituisce elemento costitutivo del diritto e deve essere provato dal richiedente.
  • La prova del reddito del nucleo non può essere surrogata dalla sola documentazione relativa al reddito del richiedente, se da essa non sia desumibile in modo specifico l'ammontare complessivo dei redditi familiari.
  • La disciplina sull'assegno per il nucleo familiare va letta in modo uniforme per tutti i richiedenti, senza distinzioni fondate sulla cittadinanza o sulla provenienza territoriale, quando la norma non le preveda.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze documentali e fattuali, salvo violazione delle regole sulla prova legale o del minimo costituzionale di motivazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sia già risolta dall'orientamento consolidato richiamato dalla Corte e la censura miri solo a contestare l'apprezzamento del merito.
  • I documenti che non rivestono natura di prova legale non vincolano il giudice di merito, il quale può motivatamente escluderne l'idoneità a dimostrare il fatto costitutivo dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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