Circolare n. 24/E del 30/05/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2015, illustrando le principali novità normative e metodologiche, la revisione congiunturale speciale legata alla crisi economica, gli aggiornamenti territoriali, le modifiche alla modulistica e i chiarimenti su regime premiale, sanzioni e regime forfetario. Vengono inoltre richiamate le regole sull’inapplicabilità di alcuni studi, sull’uso retroattivo delle risultanze e sulle specificità di alcuni modelli di settore contenute nell’allegato.
Studi di settore e parametri – periodo d’imposta 2015
Studi di settore – periodo d’imposta 2015
La circolare interviene sull’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2015, fornendo chiarimenti operativi e interpretativi di interesse sia per l’attività di accertamento sia per la compilazione dei modelli dichiarativi. Il documento si concentra in particolare sulle novità introdotte dai decreti ministeriali del 22 dicembre 2015 e del 17 marzo 2016, sulla revisione congiunturale speciale collegata alla crisi economica e sulle semplificazioni introdotte nella modulistica.
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare riguarda, da un lato, i 70 studi di settore evoluti per il 2015 e, dall’altro, i restanti studi ancora applicabili per l’annualità, oltre ai parametri e al regime forfetario introdotto dalla legge n. 190 del 2014. Viene precisato che l’evoluzione dei 70 studi è stata elaborata utilizzando i dati del periodo d’imposta 2013, mentre per il 2015 è stata anche valutata l’incidenza della congiuntura economica, sfociata nella revisione congiunturale speciale approvata con decreto ministeriale 12 maggio 2016.
Ambito soggettivo e cause di inapplicabilità
Per le attività d’impresa, gli studi di settore approvati con i decreti del 22 dicembre 2015 non si applicano:
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
In tali ipotesi restano applicabili i parametri della legge n. 549 del 1995. La circolare richiama inoltre i precedenti chiarimenti di prassi in materia di cause di inapplicabilità.
Aggiornamento delle analisi territoriali
La parte più ampia del documento è dedicata all’aggiornamento delle territorialità utilizzate negli studi di settore. Le nuove territorialità approvate per il 2015 riguardano:
- il livello dei canoni di affitto dei locali commerciali;
- il livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;
- il livello delle retribuzioni;
- il livello delle quotazioni immobiliari;
- il livello dei canoni di locazione degli immobili.
La circolare descrive la logica metodologica di ciascun indicatore, evidenziando che i dati di riferimento derivano, a seconda dei casi, dai modelli studi di settore, dal Dipartimento delle Finanze o dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Viene inoltre spiegato che gli indicatori sono stati standardizzati e resi differenziati per comune, provincia, regione e macro area territoriale.
Sono inoltre richiamati gli aggiornamenti resi necessari da fusioni, aggregazioni e ridenominazioni comunali intervenute nel 2015, con l’elenco dei nuovi comuni istituiti o modificati. Infine, per alcuni studi specifici, sono illustrate le modifiche territoriali relative a:
- WM05U, per l’impatto dei Factory Outlet Center;
- WG44U, per le strutture ricettive;
- WG72A, per taxi e noleggio con conducente.
Indicatori di coerenza e applicazione dei modelli misti
La circolare conferma l’efficacia, anche per il 2015, degli indicatori di coerenza economica introdotti dal D.M. 24 marzo 2014, relativi ad anomalie come rimanenze incoerenti, costi negativi, beni strumentali non dichiarati o carenze informative sugli associati in partecipazione.
Per l’elaborazione degli studi su base regionale o comunale è stata utilizzata la metodologia dei Modelli Lineari Misti (LMM), che consente di integrare la dimensione territoriale con quella dei gruppi omogenei. Gli studi per i quali si è fatto ricorso a tale metodologia nel 2015 sono:
- WM48U;
- VG98U;
- WG69U;
- WG89U.
Fattore correttivo per alcuni studi
Per gli studi WG40U, WG69U e WK23U la circolare illustra il meccanismo del fattore correttivo, che serve a intercettare la variazione delle rimanenze valutate a costo. La novità per il 2015 consiste nella nuova definizione dei costi rilevanti, con l’esclusione delle spese prima indicate nella sezione “Spese e oneri non afferenti la produzione” e con il venir meno, nei modelli 2015, di alcune voci oggi non più richieste. La finalità è quella di rendere più semplice la compilazione e, al contempo, mantenere l’efficacia della stima.
Revisione congiunturale speciale e correttivi crisi
La circolare descrive in modo dettagliato i cinque gruppi di correttivi approvati per il 2015:
- correttivi relativi all’analisi di coerenza economica;
- correttivi relativi all’analisi di normalità economica, in particolare per l’indicatore “Durata delle scorte”;
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali.
Per i 193 studi di settore che utilizzano l’analisi dell’efficienza produttiva, i correttivi sono stati costruiti usando i dati 2011-2015 e modelli lineari misti. Per le attività professionali con compensi basati sul numero degli incarichi, la metodologia è stata adattata alla ritardata percezione dei compensi e, per il 2015, il quadro T è presente solo in alcuni modelli, mentre in altri i dati sono già contenuti in quadri differenti.
Correttivi relativi alla coerenza economica
Il correttivo di coerenza economica opera sull’adeguamento delle soglie degli indicatori che possono essere alterati dalla crisi, come margini, redditività e utilizzo degli impianti. Per alcuni indicatori le soglie massime vengono innalzate, per altri le soglie minime vengono abbassate. Se le soglie sono state modificate, GERICO 2016 mostra soltanto i valori effettivamente corretti dalla crisi.
Correttivi relativi alla normalità economica
Per l’indicatore “Durata delle scorte” il correttivo si applica ai soggetti che, oltre a trovarsi in coerenza rispetto alle esistenze iniziali e agli altri indicatori di controllo dei beni strumentali, presentano una riduzione dell’efficienza produttiva rispetto al triennio storico 2012-2014 e hanno dichiarato lo stesso codice attività o lo stesso studio di settore nel biennio 2014-2015.
In presenza di tale correzione, la soglia massima di normalità viene aumentata per tenere conto dell’incremento di rimanenze finali legato alla crisi. Se il contribuente resta comunque non normale, il maggior costo del venduto viene ridotto dell’incremento di rimanenze riferibile alle merci invendute. GERICO 2016 visualizza sia i valori originari sia quelli modificati, oltre ai corrispondenti maggiori ricavi.
Correttivi congiunturali di settore e territoriali
Per i 193 studi interessati, la circolare spiega che i correttivi di settore e quelli territoriali sono costruiti con modelli lineari misti e ponderati secondo le probabilità di appartenenza ai cluster o alle aree territoriali omogenee. I correttivi di settore riflettono la riduzione di margini, redditività e utilizzo dei fattori produttivi; quelli territoriali tengono conto delle specificità economiche del territorio, differenziate tra commercio e altri comparti.
Correttivi congiunturali individuali
I correttivi individuali si riferiscono alla situazione del singolo contribuente e attualizzano gli esiti del 2015 in presenza di una contrazione dell’efficienza produttiva o, per i professionisti a compenso per incarico, della ritardata percezione dei compensi. Per i 193 studi, i coefficienti sono articolati in cinque classi di flessione dell’efficienza produttiva, con una classe aggiuntiva rispetto all’anno precedente per migliorare la precisione della stima.
GERICO 2016
La nuova versione del software GERICO consente una lettura più trasparente dell’indicatore “Durata delle scorte” quando si applica il correttivo crisi. In caso di accesso al correttivo, il software mostra non solo i valori soglia corretti e i maggiori ricavi, ma anche i valori che sarebbero stati determinati senza la correzione, consentendo di misurare l’effetto netto del meccanismo.
Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi
La circolare ribadisce la centralità del contraddittorio nell’attività di accertamento fondata sugli studi di settore. Le risultanze degli studi evoluti per il 2015, considerate senza i correttivi crisi del 2015, possono essere impiegate solo per l’eventuale rideterminazione della pretesa tributaria relativa al 2013, poiché la base dati utilizzata per l’evoluzione si riferisce a quell’annualità.
Resta fermo che l’Ufficio deve verificare:
- che l’attività esercitata nel periodo d’imposta da accertare corrisponda a quella dello studio applicato;
- che il nuovo studio colga compiutamente la posizione del contribuente;
- che, in presenza di incoerenze negli indicatori, l’uso retroattivo sia possibile solo se la mancata coerenza non dipende da infedeltà delle informazioni, ma da insufficienze produttive.
Novità della modulistica
La circolare dedica ampio spazio alle modifiche dei modelli di compilazione. Per il 2015 sono state predisposte istruzioni comuni per i quadri A, F, G, T, X e V, in modo da semplificare la compilazione dei 204 studi di settore.
Nel quadro A viene completato il processo di omogeneizzazione del personale addetto all’attività, con due strutture standard: una per le attività d’impresa e una per quelle di lavoro autonomo. Viene anche precisato che i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di inserimento o a termine devono essere indicati nel rigo A02.
Nei quadri F e G sono introdotte due importanti integrazioni:
- la gestione della maggiorazione del 40% dei canoni di leasing e delle quote di ammortamento derivante dal c.d. super ammortamento;
- l’aggiornamento delle istruzioni del rigo F33 per lo split payment.
Inoltre, per il patent box, la circolare chiarisce che i redditi o le plusvalenze non tassate devono essere comunque ricompresi nel quadro F, in modo da mantenere il corretto allineamento con i dati dichiarati in UNICO. Per gli studi evoluti 2014 e 2015 è stato anche accorpato il contenuto di alcuni righi, con la conseguente assenza del rigo F15.
Nel quadro T, relativo alla congiuntura economica, il contribuente deve fornire dati storici 2012-2014 utili per la rimodulazione dei correttivi crisi. Tuttavia, chi risulti già congruo e normale senza correttivi può non compilare tali informazioni. La circolare ribadisce che i dati vanno indicati solo per i periodi in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, anche se evoluto.
Il quadro Z viene confermato come strumento per raccogliere dati complementari utili all’evoluzione degli studi nel periodo successivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli studi e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
Modelli INE e regime premiale
Dal 2015 non è più previsto l’obbligo di presentare i modelli “Indicatori di Normalità Economica” per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore. Gli specifici indicatori saranno elaborati dall’Agenzia usando altre banche dati.
Sul regime premiale, la circolare rilegge la disciplina in modo sistematico: la mera infedeltà formale non comporta automaticamente la perdita del beneficio se non incide sull’assegnazione ai cluster, sulla stima dei ricavi/compensi o sul posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza e normalità. Viene quindi valorizzata la sostanza della fedeltà informativa e della permanenza delle condizioni sostanziali richieste dalla norma.
Sanzioni per compilazione infedele
La riforma sanzionatoria del d.lgs. n. 158 del 2015 ha eliminato le vecchie maggiorazioni specifiche previste per gli studi di settore. La circolare chiarisce che oggi non sono più previste aggravanti del 10% o del 50% per omissioni o infedeltà relative ai dati degli studi di settore, mentre la sanzione per omessa presentazione del modello è ricompresa tra 250 e 2.000 euro, salvo la misura massima nei casi di mancata presentazione dopo invito dell’Agenzia.
La sanzione si applica solo ai dati rilevanti per l’assegnazione ai cluster, la stima dei ricavi o compensi e il calcolo degli indicatori di normalità o coerenza. GERICO segnala le variabili rilevanti tramite un’apposita funzionalità.
Applicazione dei parametri
La circolare conferma che, nel contesto di crisi, le risultanze dei parametri devono essere utilizzate con cautela e soprattutto in fase di selezione dei contribuenti. Poiché i modelli non prevedono il trattamento del super ammortamento, i risultati possono risentire di una minore affidabilità. In sede di accertamento, occorre quindi verificare anche ulteriori elementi significativi a sostegno della pretesa tributaria.
Regime forfetario e obblighi informativi
Per i contribuenti persone fisiche che applicano il regime forfetario, la circolare richiama l’obbligo di compilare il prospetto informativo nel quadro RS del modello UNICO 2016-PF. In tale prospetto devono essere indicati i dati relativi all’attività svolta, ai lavoratori dipendenti, ai mezzi di trasporto, ai costi e spese, ai compensi corrisposti e ai consumi.
La circolare precisa inoltre che anche i costi e le spese relativi a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’attività e per uso personale o familiare devono essere indicati nella misura del 50%, estendendo così il principio già affermato per i beni strumentali promiscuamente utilizzati.
Allegato: chiarimenti su singoli studi
L’allegato contiene chiarimenti puntuali su alcuni studi specifici. Tra i principali:
- per WM04U – Farmacie, si chiarisce che i prodotti e farmaci resi all’Ass. Inde o distrutti tramite struttura autorizzata non vanno duplicati nel rigo F36;
- per VG41U – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione, si invita gli Uffici a valutare con cautela le posizioni assegnate ai cluster 2 e 3;
- per WG54U – Sale giochi e biliardi, vengono definite le condizioni di applicabilità degli indicatori sul ricavo medio per apparecchio con o senza vincita;
- per WG83U – Gestione di impianti sportivi, si chiarisce quando alcuni indicatori di coerenza non sono applicabili per associazioni e società sportive dilettantistiche;
- per WG96U – Altre attività di manutenzione autoveicoli e soccorso stradale, si conferma l’applicazione anche alla gestione di parcheggi e autorimesse e si precisano le condizioni di applicabilità di alcuni indicatori;
- per YK03U e YK05U, sono fornite integrazioni sulle modalità di compilazione di specifici righi relativi, rispettivamente, alle pratiche edilizie e agli invii telematici.
Punti principali
Ambito della circolare e novità generali
La circolare fornisce chiarimenti per l’applicazione degli studi di settore e dei parametri relativi al periodo d’imposta 2015, oltre a indicazioni per i contribuenti in regime forfetario. Vengono richiamati i 70 studi di settore evoluti con i decreti ministeriali del 22 dicembre 2015, l’aggiornamento di alcune territorialità con decreto 17 marzo 2016 e la revisione congiunturale speciale approvata con decreto 12 maggio 2016.
Cause di inapplicabilità degli studi di settore
Per le attività d’impresa, gli studi di settore approvati non si applicano alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, nonché alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. In tali casi restano applicabili i parametri della legge n. 549 del 1995.
Aggiornamento delle territorialità
La circolare illustra il contenuto delle nuove territorialità approvate per il 2015: canoni di affitto dei locali commerciali, reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF, retribuzioni, quotazioni immobiliari e canoni di locazione degli immobili. Spiega inoltre gli aggiornamenti resi necessari dall’istituzione o ridenominazione di nuovi comuni e le modifiche specifiche per gli studi WM05U, WG44U e WG72A.
Revisione congiunturale e correttivi crisi
Per il periodo d’imposta 2015 è stata approvata una revisione congiunturale speciale che introduce cinque categorie di correttivi: coerenza economica, normalità economica, correttivi congiunturali di settore, territoriali e individuali. La circolare descrive la base metodologica fondata sull’analisi dell’efficienza produttiva e sui modelli lineari misti, chiarendo anche le condizioni di accesso ai correttivi e le modalità con cui GERICO 2016 visualizza gli effetti delle nuove soglie.
Modifiche alla modulistica
Sono evidenziate le principali novità nei quadri A, F, G e T, oltre all’introduzione del quadro Z in alcuni studi. Tra i cambiamenti più rilevanti vi sono l’adeguamento dei righi relativi al super ammortamento del 40%, la gestione dello split payment, l’aggiornamento delle istruzioni per i dati della congiuntura economica e l’unificazione di molte istruzioni comuni per semplificare la compilazione.
Parametri, modelli INE e regime premiale
Per i parametri si conferma un utilizzo prevalentemente selettivo, tenuto conto della crisi economica e dell’assenza di interventi specifici sul super ammortamento. Inoltre, dal 2015 non è più richiesto il modello Indicatori di Normalità Economica per i soggetti esclusi dagli studi di settore. Sul regime premiale, la circolare rilegge in chiave sistematica il requisito della fedeltà dei dati, precisando quando errori o omissioni non fanno perdere il beneficio.
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