Circolare n. 25/E del 1/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina dell’"interpello sui nuovi investimenti" introdotto dal D.Lgs. 147/2015, definendo chi può presentare l’istanza, quali investimenti vi rientrano, come va presentata la domanda e quali effetti produce la risposta dell’Agenzia. Vengono inoltre precisate le ipotesi di inammissibilità, le regole di istruttoria, il funzionamento del silenzio-assenso, il coordinamento con accertamento e contenzioso e i rapporti con l’adempimento collaborativo. Il documento insiste su tre requisiti sostanziali dell’investimento: localizzazione in Italia, ricadute occupazionali significative e durature e importo minimo di 30 milioni di euro.
Interpello sui nuovi investimenti: ambito applicativo e modalità di presentazione
Interpello sui nuovi investimenti: ambito applicativo e modalità di presentazione
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’"interpello sui nuovi investimenti" introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. L’istituto consente a chi intenda realizzare investimenti rilevanti in Italia di ottenere preventivamente dall’Agenzia delle entrate un parere sul trattamento fiscale del piano di investimento e delle operazioni connesse alla sua attuazione.
Finalità dell’istituto e quadro normativo
Il documento si colloca nel più ampio obiettivo del Decreto Internazionalizzazione di rendere il sistema italiano più attrattivo e competitivo per investitori residenti e non residenti. L’interpello sui nuovi investimenti è distinto dagli interpelli previsti dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente e trova disciplina nel decreto ministeriale 29 aprile 2016, attuativo dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 147/2015, nonché nel provvedimento direttoriale del 20 maggio 2016.
La circolare precisa che le istanze sono ammissibili a decorrere dal 20 maggio 2016. Viene inoltre chiarito che il nuovo istituto si affianca, ma non si sovrappone integralmente, agli interpelli ordinari: il contribuente può, se non intende valorizzare il business plan nel suo complesso, porre quesiti mirati attraverso le forme di interpello previste dall’articolo 11 dello Statuto.
Soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza
La disciplina individua una platea ampia di soggetti ammessi a presentare l’istanza.
Sono inclusi i soggetti che effettuano l’investimento nell’ambito di un’attività commerciale, tra cui:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- società di capitali ed enti residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
- enti residenti e trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, limitatamente all’attività commerciale eventualmente svolta;
- società di persone, escluse le società semplici, e soggetti ad esse equiparati;
- società ed enti non residenti, nonché trust, con o senza stabile organizzazione in Italia.
Sono poi ammessi anche soggetti che non esercitano attività commerciale, purché l’investimento comporti la creazione di una nuova attività imprenditoriale oppure la partecipazione al patrimonio di un’impresa. Rientrano in questa categoria, ad esempio, persone fisiche che non siano già imprenditori ai sensi dell’articolo 55 TUIR e soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR che investano nell’ambito della propria attività istituzionale o comunque senza svolgere impresa.
La circolare richiama espressamente, tra gli altri, le fondazioni bancarie, quando l’investimento sia coerente con la loro disciplina di settore, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, anche non residenti, purché soggetti a vigilanza.
Gruppi di società e raggruppamenti di imprese
L’istituto è accessibile anche a gruppi di società e a più ampie forme di aggregazione tra imprese, al fine di consentire la presentazione di un’istanza unitaria anche quando l’investimento sia realizzato in modo coordinato da più soggetti.
La nozione di gruppo richiama le figure del controllo e del collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. Sono ricompresi, a titolo esemplificativo, reti di imprese, consorzi, distretti produttivi, joint ventures, ATI e GEIE. La circolare chiarisce che la nozione di raggruppamento comprende tutti i soggetti ammessi alla procedura, compresi i soggetti passivi IRES privi di reddito d’impresa che, ricorrendone le condizioni, partecipino a un investimento unitario.
Quando l’investimento è realizzato da più soggetti, questi devono conferire mandato speciale a una delle imprese partecipanti, salvo che il raggruppamento abbia un autonomo soggetto d’imposta, come accade nelle reti-soggetto o nei consorzi con attività esterna, nel qual caso può presentare l’istanza il soggetto autonomo senza ulteriore mandato.
Ambito oggettivo: definizione di piano di investimento
Il piano di investimento è definito come un progetto di realizzazione di un’iniziativa economica avente carattere duraturo, ovvero di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente, nonché di iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell’impresa.
La circolare evidenzia che l’investimento può consistere sia in nuove immissioni di liquidità, sia nel reimpiego di risorse già disponibili. È richiesto che il progetto abbia tre caratteristiche essenziali:
- sia localizzato nel territorio dello Stato;
- produca ricadute occupazionali significative e durature;
- abbia un ammontare non inferiore a 30 milioni di euro.
La localizzazione in Italia va letta anche in relazione alla necessità che l’investimento generi effetti sul sistema fiscale italiano. Quanto all’impatto occupazionale, l’Agenzia dovrà procedere a una valutazione caso per caso, considerando non solo l’aumento dei livelli occupazionali, ma anche il mantenimento dell’occupazione esistente o l’incremento di attività affidate a soggetti terzi.
Tipologie di investimento rilevanti
L’elencazione contenuta nel decreto attuativo è meramente esemplificativa. Possono essere oggetto di interpello:
- la realizzazione di nuove attività economiche o l’ampliamento di attività preesistenti;
- la diversificazione della produzione di unità produttive esistenti;
- la ristrutturazione di attività economiche per superare o prevenire una crisi d’impresa;
- operazioni aventi ad oggetto partecipazioni in un’impresa.
La circolare precisa che le diverse operazioni possono combinarsi tra loro all’interno di un unico piano e possono comprendere operazioni straordinarie strumentali, come nel caso di leveraged buy out. Le ipotesi di ristrutturazione devono comunque rispettare i requisiti generali, soprattutto con riferimento alle ricadute occupazionali, che nelle imprese in crisi possono consistere anche nel mantenimento dei posti di lavoro.
Criteri di quantificazione dell’investimento
Nel determinare il valore del piano occorre considerare tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all’attuazione dell’investimento. La circolare indica tra gli elementi rilevanti:
- costi di acquisizione o costruzione delle immobilizzazioni materiali;
- costi di acquisizione o realizzazione delle immobilizzazioni immateriali;
- costi di acquisizione di immobilizzazioni finanziarie;
- fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo.
Per i progetti realizzati congiuntamente da più soggetti, il valore complessivo è dato dalla somma dei singoli investimenti dei partecipanti. L’istante deve indicare i criteri utilizzati per il calcolo e fornire evidenza dei metodi impiegati.
Presentazione dell’istanza e modalità operative
L’istanza è presentata in carta libera, senza imposta di bollo, alla Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti. Sono ammesse le seguenti modalità:
- consegna a mano;
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- posta elettronica certificata;
- servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, oggi non ancora operativo.
Non sono ammessi mezzi alternativi quali fax o posta elettronica ordinaria, salvo la residuale ipotesi dei soggetti non residenti privi di domiciliatario, che possono utilizzare l’indirizzo email indicato dalla circolare. L’istanza deve essere redatta in italiano; la documentazione allegata può essere in inglese, francese, spagnolo o tedesco.
Per i soggetti non residenti è possibile presentare l’istanza tramite stabile organizzazione in Italia oppure tramite domiciliatario designato. Nei gruppi e raggruppamenti, la presentazione avviene tramite una delle imprese incaricata con mandato speciale, salvo il caso di autonomo soggetto d’imposta.
La presentazione a un ufficio incompetente non pregiudica l’istanza: l’ufficio ricevente la trasmette a quello competente e il termine per la risposta decorre dalla ricezione da parte di quest’ultimo. La presentazione dell’istanza non sospende né interrompe scadenze, decadenze o prescrizione tributaria.
Contenuto obbligatorio dell’istanza
L’istanza deve contenere tutti gli elementi identificativi del soggetto istante e, se del caso, di tutti i partecipanti all’investimento. Deve inoltre descrivere in modo dettagliato il piano, indicando l’ammontare, i metodi di quantificazione, i tempi, le modalità di realizzazione, le ricadute occupazionali e i riflessi, anche quantitativi, sul sistema fiscale italiano.
Vanno poi specificate:
- le disposizioni tributarie di cui si chiede l’interpretazione;
- le disposizioni in relazione alle quali si chiede la valutazione dell’eventuale abuso del diritto;
- le norme antielusive da disapplicare;
- i regimi o istituti fiscali ai quali si chiede di accedere.
L’istanza deve esporre in modo chiaro il trattamento fiscale ritenuto corretto e deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale. Se il potere non risulta dalla procura in calce o a margine dell’atto, la procura deve essere allegata.
Per i non residenti privi di codice fiscale o partita IVA è possibile indicare il codice identificativo attribuito dallo Stato estero. Se il piano è allegato all’istanza, è possibile oscurare i dati sensibili non rilevanti, ad esempio quelli legati a segreti industriali.
Regolarizzazione dell’istanza
Possono essere regolarizzati, su invito dell’Agenzia, la mancanza degli elementi identificativi delle imprese e dei partecipanti e la carente descrizione del piano di investimento. L’Ufficio invita a regolarizzare entro 30 giorni e l’integrazione va presentata entro lo stesso termine con le medesime modalità dell’istanza originaria.
Se i recapiti non sono indicati, l’invito è notificato ai recapiti risultanti dai registri ufficiali di PEC o dall’anagrafe tributaria. Il termine per la risposta decorre dalla ricezione dell’istanza regolarizzata. Se la regolarizzazione non avviene nei termini, l’istanza è inammissibile.
La circolare segnala invece che la carenza degli elementi relativi alle disposizioni tributarie, all’eventuale abusività o al trattamento fiscale ritenuto corretto non determina regolarizzazione, perché tali profili possono essere sanati in sede istruttoria attraverso interlocuzioni o accessi.
Inammissibilità dell’istanza
La circolare dettaglia le principali ipotesi di inammissibilità:
- carenza totale degli elementi identificativi del soggetto istante o, nei casi collettivi, dei partecipanti al progetto;
- mancanza totale della descrizione del piano di investimento;
- difetto di preventività;
- reiterazione di questioni già esaminate, salvo elementi nuovi di fatto o di diritto;
- interferenza con accordi preventivi riservati ad altri istituti, in particolare quelli per imprese con attività internazionale;
- interferenza con attività di controllo già avviate e formalmente conosciute dall’istante.
L’inammissibilità può essere parziale quando l’istanza contenga più quesiti e solo alcuni risultino viziati.
Preventività dell’istanza
L’istanza deve essere presentata prima del comportamento fiscalmente rilevante. Il discrimine non è l’avvio materiale del business plan, ma l’applicazione della specifica norma tributaria oggetto di interpello. In altri termini, il contribuente può anche aver già iniziato l’esecuzione dell’investimento, purché non abbia ancora posto in essere la condotta fiscalmente rilevante.
Per i comportamenti che si perfezionano in dichiarazione, l’istanza va presentata prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Per gli atti da registrare, è sufficiente che l’istanza sia presentata prima del termine di registrazione. Nei piani pluriennali, il requisito della preventività va valutato anche con riferimento ai periodi d’imposta successivi.
Rapporti con gli accordi preventivi e con il ruling internazionale
La circolare ricostruisce il rapporto tra interpello sui nuovi investimenti e accordi preventivi ex articolo 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, introdotti e ampliati dal D.Lgs. n. 147/2015 in sostituzione del previgente ruling internazionale.
Restano riservate alla procedura degli accordi preventivi, e quindi escluse dall’interpello sui nuovi investimenti, le questioni relative a:
- transfer pricing e valori fiscali in ingresso/uscita in caso di trasferimento di residenza;
- attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione;
- valutazione preventiva dell’esistenza di una stabile organizzazione, salvo quanto precisato per il nuovo istituto;
- interpretazione di norme, anche convenzionali, su dividendi, interessi o canoni;
- applicazione del regime patent box nei casi che richiedono accordo preventivo obbligatorio o facoltativo.
Resta però possibile, nell’ambito dell’interpello sui nuovi investimenti, chiedere una valutazione preventiva sulla configurabilità di una stabile organizzazione, anche ai fini IVA, salvo che su quel punto sia già stata attivata la procedura di ruling. È invece esclusa la quantificazione del valore normale degli utili e delle perdite della stabile organizzazione, perché materia coperta dall’articolo 31-ter.
Attività istruttoria
L’Agenzia deve rispondere entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, con risposta scritta e motivata. Se i documenti allegati non sono sufficienti, l’Agenzia può chiedere integrazioni; in tal caso il termine per la risposta è di 90 giorni dalla ricezione delle informazioni richieste, a prescindere dal decorso del termine originario.
Le integrazioni devono essere trasmesse con le modalità usate per l’istanza, preferibilmente su supporto informatico. Se la documentazione richiesta non viene inviata entro un anno dalla richiesta, l’Agenzia considera intervenuta la rinuncia all’interpello. È sempre possibile una rinuncia espressa da parte del contribuente.
L’Agenzia può svolgere interlocuzioni con il contribuente e accedere alle sedi dell’impresa o della stabile organizzazione, previo accordo con l’istante. Il provvedimento precisa anche la competenza degli uffici coinvolti, includendo, per i soggetti in cooperative compliance, l’Ufficio della Direzione Centrale Accertamento.
Se l’istanza coinvolge tributi non gestiti dall’Agenzia delle entrate, la relativa questione viene trasmessa all’ente impositore competente, che risponde direttamente al contribuente.
Efficacia della risposta e silenzio-assenso
La risposta vincola l’Agenzia con riferimento al piano descritto nell’istanza e resta valida finché non mutano le circostanze di fatto o di diritto. Gli effetti si estendono a tutti i soggetti coinvolti e ritualmente identificati, nonché all’eventuale nuovo soggetto che sia costituito in attuazione del piano.
La circolare precisa che tra le circostanze di diritto rilevanti rientrano non solo le modifiche normative, ma anche il mutamento del quadro giurisprudenziale consolidato, incluso quello della Cassazione e delle Alte magistrature. L’Agenzia resta tenuta a comunicare all’interpellante l’eventuale mutamento di orientamento giurisprudenziale.
Il decreto attuativo non prevede un potere di rettifica della risposta analogo a quello introdotto in via generale per gli interpelli ordinari. L’Agenzia conserva però il potere di verificare la corretta applicazione della risposta e l’assenza di mutamenti delle circostanze rilevanti.
Se l’istanza contiene l’indicazione del trattamento fiscale ritenuto corretto dall’istante, e la risposta non arriva nei termini, si forma il silenzio-assenso: l’Amministrazione si intende concorde con la soluzione prospettata.
Coordinamento con accertamento e contenzioso
La circolare stabilisce che gli atti amministrativi, anche impositivi o sanzionatori, sono nulli se difformi dalla risposta resa o dalla soluzione formatasi per silenzio-assenso, limitatamente alle questioni oggetto di interpello.
I vincoli all’accertamento operano per tutti i soggetti coinvolti nel piano nei cui confronti la risposta produce effetti. Se la risposta è stata pubblicata come circolare o risoluzione, gli effetti protettivi si estendono alla generalità dei contribuenti nei limiti previsti dallo Statuto, restando comunque dovuta l’imposta.
Quando l’istanza include un interpello disapplicativo obbligatorio, si applica la procedura rafforzata prevista dalla disciplina generale. Restano comunque esercitabili i poteri di controllo ordinari per le questioni diverse da quelle oggetto del parere. La documentazione non prodotta in sede di interpello non è automaticamente inutilizzabile in seguito nei termini previsti dagli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.
Sul piano contenzioso, le risposte non sono in generale impugnabili perché non lesive in via immediata. Fa eccezione la risposta resa su interpello disapplicativo obbligatorio, che può essere contestata unitamente all’atto impositivo.
Rapporti con l’adempimento collaborativo
La circolare chiarisce che il regime di adempimento collaborativo non impedisce la presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti. I contribuenti in cooperative compliance possono presentare l’istanza all’Ufficio competente della Direzione Centrale Accertamento, che la gestirà secondo le regole del decreto attuativo.
Per le istanze presentate da gruppi di società o raggruppamenti di imprese resta ferma la competenza della Direzione Centrale Normativa. Inoltre, chi si conforma alla risposta dell’Agenzia può accedere alla cooperative compliance anche senza rispettare il requisito dimensionale, purché siano presenti gli altri presupposti richiesti. La facoltà di accesso agevolato non coincide necessariamente con il soggetto che ha materialmente presentato l’istanza, ma può spettare all’impresa che effettua l’investimento o a quella il cui patrimonio è oggetto dell’investimento.
Punti principali
Finalità e decorrenza dell’istituto
L’interpello sui nuovi investimenti è una nuova forma di interpello, distinta da quelle ordinarie dello Statuto del contribuente, pensata per rendere più attrattivo e certo il quadro fiscale degli investimenti in Italia. La circolare precisa che le istanze sono ammissibili a decorrere dal 20 maggio 2016, nel rispetto del decreto attuativo del 29 aprile 2016 e del provvedimento direttoriale del 20 maggio 2016.
Soggetti ammessi
Possono presentare l’istanza sia soggetti che effettuano investimenti nell’esercizio di attività commerciali, sia soggetti non imprenditori quando l’investimento comporti l’avvio di una nuova attività imprenditoriale o la partecipazione al patrimonio di un’impresa. Sono inclusi imprenditori individuali, società di capitali ed enti residenti commerciali, enti e trust non commerciali per l’attività commerciale eventualmente svolta, società di persone escluse le semplici, soggetti non residenti con o senza stabile organizzazione, fondazioni bancarie nei casi previsti e OICR soggetti a vigilanza. Sono ammessi anche gruppi di società e varie forme di aggregazione, come reti, consorzi, distretti, joint ventures, ATI e GEIE.
Ambito oggettivo e requisiti dell’investimento
Il piano di investimento comprende iniziative economiche durature, ristrutturazioni, ottimizzazioni o efficientamenti di complessi aziendali esistenti e partecipazioni al patrimonio dell’impresa. L’investimento deve realizzarsi nel territorio dello Stato, produrre ricadute occupazionali significative e durature e avere un valore non inferiore a 30 milioni di euro. La circolare sottolinea che la valutazione occupazionale va fatta caso per caso e può riguardare anche il mantenimento dell’occupazione, non solo la sua crescita.
Tipologie di investimenti rilevanti
L’elenco è esemplificativo e comprende: nuove attività o ampliamenti, diversificazione della produzione, ristrutturazioni per superare o prevenire crisi d’impresa e operazioni aventi ad oggetto partecipazioni societarie. Sono ricomprese anche operazioni complesse e straordinarie funzionali al piano, come leveraged buy out, e possono rientrare anche acquisti di azioni/quote e strumenti finanziari partecipativi qualificati come equity.
Quantificazione dell’investimento
Il valore va determinato considerando tutte le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del piano, anche di terzi. Rilevano costi di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, nonché incrementi del capitale circolante operativo. Nei piani unitari presentati da più soggetti si sommano gli investimenti dei partecipanti.
Presentazione dell’istanza
L’istanza si presenta in carta libera alla Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, con consegna a mano, raccomandata A/R, PEC o tramite servizio telematico dell’Agenzia (non ancora operativo). Non sono ammessi fax o posta elettronica ordinaria, salvo la residuale ipotesi dei non residenti senza domiciliatario, che possono usare l’email libera indicata dalla circolare. L’istanza deve essere in italiano; la documentazione può essere in inglese, francese, spagnolo o tedesco.
Contenuto obbligatorio dell’istanza
L’istanza deve indicare i dati identificativi del soggetto istante e, se più soggetti partecipano al progetto, di tutti i partecipanti; deve descrivere in modo analitico il piano di investimento, importo, tempi, modalità, impatto occupazionale e riflessi fiscali italiani; deve indicare le norme tributarie coinvolte, il trattamento fiscale ritenuto corretto e deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato. Nei gruppi o raggruppamenti va prodotto il mandato speciale, salvo che l’incarico emerga da una procura idonea o che vi sia un autonomo soggetto d’imposta che agisca per conto degli altri.
Regolarizzazione e inammissibilità
Sono regolarizzabili la carenza dei dati identificativi e la mancanza della descrizione del piano di investimento. L’Agenzia invita a regolarizzare entro 30 giorni; se l’integrazione non avviene in termini, l’istanza è inammissibile. Non richiedono regolarizzazione, ma possono essere sanati in sede istruttoria, i difetti relativi alle specifiche norme tributarie, alla qualificazione del quesito o alla sottoscrizione. L’inammissibilità opera anche per mancanza di preventività, reiterazione di questioni già esaminate, conflitto con accordi preventivi su imprese con attività internazionale e interferenza con attività di controllo già avviate.
Istruttoria, risposta e silenzio-assenso
L’Agenzia risponde entro 120 giorni, con possibilità di chiedere documentazione integrativa; in tal caso la risposta va resa entro 90 giorni dalla ricezione delle informazioni richieste. Se la documentazione non arriva entro un anno dalla richiesta, si considera rinuncia all’interpello. L’Agenzia può effettuare interlocuzioni e accessi presso l’impresa; se l’istanza contiene già il trattamento fiscale ritenuto corretto e la risposta non arriva nei termini, opera il silenzio-assenso. Se sono coinvolti tributi non di competenza dell’Agenzia delle entrate, il quesito è trasmesso all’ente competente, che risponde direttamente.
Efficacia della risposta e coordinamento con i controlli
La risposta vincola l’Agenzia in relazione al piano descritto e resta valida finché non mutano i fatti o il diritto. Gli effetti si estendono a tutti i soggetti identificati coinvolti nell’investimento e, se nasce un nuovo soggetto, anche a quest’ultimo. La circolare precisa che il mutamento del quadro giurisprudenziale può incidere sulla validità della risposta. Gli organi di controllo devono coordinarsi con l’Ufficio che ha reso la risposta prima di emettere atti impositivi o sanzionatori; gli atti difformi dalla risposta o dal silenzio-assenso sono nulli per le questioni oggetto di interpello.
Rapporti con il contenzioso e l’adempimento collaborativo
Le risposte all’interpello non sono in linea generale impugnabili, salvo il caso degli interpelli disapplicativi obbligatori, che possono essere contestati unitamente all’atto impositivo. Per i contribuenti in regime di adempimento collaborativo non vi sono preclusioni alla presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti; l’istanza va presentata all’Ufficio competente della Direzione Centrale Accertamento, salvo i casi di gruppi o raggruppamenti, che restano di competenza della Direzione Centrale Normativa. Chi si conforma alla risposta può accedere alla cooperative compliance anche senza rispettare il consueto requisito dimensionale, nei limiti e con le condizioni indicate dalla disciplina richiamata.
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