Circolare n. 21/E del 25/05/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’estensione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, oltre a confermare la disciplina già vigente per i dispositivi a circuito integrato prima dell’installazione. Vengono definiti l’ambito oggettivo e soggettivo della misura, precisando che opera nelle fasi distributive precedenti il dettaglio e solo tra soggetti passivi, anche se non stabiliti in Italia ma identificati ai fini IVA nel Paese. La decorrenza è fissata al 2 maggio 2016 e la misura è temporanea fino al 31 dicembre 2018. Sono richiamate le sanzioni applicabili, ma sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti dai contribuenti prima della circolare.
Reverse charge per cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop ex art. 17, co. 6, lett. c) DPR 633/1972
Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop
La circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi sull’estensione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, introdotta dal D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, che ha modificato l’art. 17 del DPR 633/1972. Il documento illustra anche l’ambito di applicazione già esistente per i dispositivi a circuito integrato e precisa decorrenza, soggetti obbligati, esclusioni e regime sanzionatorio.
Premessa normativa
Il D.Lgs. 24/2016, emanato in attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, ha inciso sull’art. 17 del DPR 633/1972, che disciplina il reverse charge in materia IVA. In particolare, la lettera c) del sesto comma è stata sostituita per ricomprendere espressamente le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, oltre alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
La circolare ricorda che sono state anche abrogate le disposizioni relative:
- alle cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere;
- alle cessioni di beni effettuate verso ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Ambito oggettivo
La nuova formulazione dell’art. 17, comma 6, lettera c), applica il reverse charge alle cessioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti beni:
- console da gioco, NC 9504 50 00;
- tablet PC, NC 8471 30 00;
- laptop, NC 8471 30 00.
Resta inoltre inclusa la disciplina per i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, se ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Ai fini dell’individuazione dei beni non assume rilievo la denominazione commerciale, ma la loro effettiva qualità commerciale, le caratteristiche tecniche e il codice di Nomenclatura Combinata. La circolare richiama inoltre il fondamento unionale della misura, contenuto nell’art. 199-bis della direttiva IVA, volto a contrastare fenomeni fraudolenti in settori a rischio.
Ambito soggettivo e adempimenti operativi
Il reverse charge opera quando il destinatario della cessione è un soggetto passivo d’imposta. In tal caso, l’IVA è assolta dal cessionario in luogo del cedente.
La circolare precisa che l’obbligo sussiste anche se il cessionario non è stabilito in Italia o non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; in tali casi, per adempiere all’obbligo, il cessionario deve identificarsi ai fini IVA in Italia.
Gli adempimenti sono quelli ordinari del reverse charge:
- il cedente emette fattura senza addebito d’imposta, indicando la norma applicabile;
- il cessionario integra la fattura con aliquota e imposta;
- il documento va annotato nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- la stessa fattura va annotata anche nel registro degli acquisti per consentire la detrazione.
Esclusione della fase di commercio al dettaglio
Secondo l’interpretazione fornita, l’inversione contabile si applica solo alle cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. La vendita al dettaglio resta quindi fuori dal perimetro del reverse charge.
La ragione dell’esclusione è ricondotta alla funzione del meccanismo, che serve a prevenire e scoraggiare le frodi e a semplificare la riscossione dell’IVA, nonché alla peculiarità delle operazioni al dettaglio, caratterizzate da frequenza e onerosità amministrativa tali da rendere meno agevole l’applicazione dell’inversione contabile.
Ne consegue che, per le cessioni avvenute nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario soggetto passivo nel territorio dello Stato è tenuto ad assolvere l’imposta con reverse charge.
Decorrenza e durata
L’art. 2 del D.Lgs. 24/2016 stabilisce che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 3 marzo 2016. Pertanto, per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, il reverse charge opera dal 2 maggio 2016.
La misura ha natura temporanea e, in coerenza con l’art. 199-bis della direttiva IVA, si applica fino al 31 dicembre 2018.
Sanzioni e tutela dell’affidamento
In caso di omessa o errata applicazione del reverse charge si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, commi 9-bis 1 e 9-bis 2, del D.Lgs. 471/1997.
Tuttavia, la circolare evidenzia l’esistenza di incertezza interpretativa e, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, salva i comportamenti già adottati dai contribuenti: non devono quindi essere irrogate sanzioni per eventuali violazioni commesse anteriormente all’emanazione della circolare.
Vigilanza finale
Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite siano correttamente osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Punti principali
Modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 24/2016
Il decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24, ha modificato l’art. 17 del DPR 633/1972, aggiornando la rubrica e riscrivendo il contenuto del sesto comma. La lettera c) è stata sostituita per includere espressamente le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, oltre ai dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione) prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Sono state inoltre abrogate le disposizioni relative ai materiali lapidei e alle cessioni verso ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Ambito oggettivo di applicazione
Il reverse charge si applica alle cessioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei beni indicati dall’art. 17, co. 6, lett. c): console da gioco (NC 9504 50 00), tablet PC (NC 8471 30 00) e laptop (NC 8471 30 00), oltre ai dispositivi a circuito integrato prima dell’installazione. Ai fini dell’individuazione dei beni rileva la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche, non la denominazione commerciale, purché il bene abbia lo stesso codice di Nomenclatura Combinata.
Ambito soggettivo e adempimenti
L’imposta è assolta dal cessionario soggetto passivo in luogo del cedente, anche se il cessionario non è stabilito in Italia o non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nel qual caso deve identificarsi ai fini IVA in Italia. Il cedente emette fattura senza addebito d’imposta, indicando la norma sul reverse charge; il cessionario integra la fattura con aliquota e imposta, la annota nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o comunque entro quindici giorni, e la registra anche nel libro acquisti per la detrazione.
Esclusione del commercio al dettaglio
La circolare precisa che il reverse charge si applica solo alle fasi distributive che precedono il commercio al dettaglio. Non opera quindi nelle vendite al dettaglio, in ragione della natura e frequenza di tali operazioni, che renderebbero particolarmente onerosa l’applicazione dell’inversione contabile. Per le cessioni avvenute nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio resta invece fermo l’obbligo di inversione contabile in capo al cessionario soggetto passivo.
Decorrenza e durata della misura
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 2 maggio 2016, ossia dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2016, avvenuta il 3 marzo 2016. La misura ha carattere temporaneo e resta applicabile fino al 31 dicembre 2018, in coerenza con l’art. 199-bis della direttiva IVA.
Sanzioni e salvaguardia dei comportamenti pregressi
Per l’omessa o errata applicazione del reverse charge trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 6, commi 9-bis 1 e 9-bis 2, del D.Lgs. 471/1997. Tuttavia, per effetto dell’incertezza interpretativa e in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, la circolare salva i comportamenti già adottati dai contribuenti: non devono essere applicate sanzioni per eventuali violazioni commesse prima dell’emanazione del documento di prassi.
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