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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 15003 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia (sez. Catania) che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a IRPEF e ILOR 1996. La C.T.R. aveva ritenuto che, non essendo reperibili i libri e le scritture contabili sequestrati, il contribuente non fosse stato messo nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa e aveva annullato l'atto impositivo. L'Agenzia proponeva dieci motivi di ricorso, tra cui omissione di pronuncia su specifici motivi di appello, ultravizione (ultrapetizione), violazione di norme tributarie (presunzione dei movimenti bancari ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e affini), vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi (per difetto di specificità) e altri motivi subordinati; ha invece accolto i motivi ottavo e decimo, ritenendo che la C.T.R. non avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'accertamento alla luce dei principi consolidati sulla presunzione relativa dei movimenti bancari (DPR 600/1973, art. 32) e sull'onere probatorio del contribuente. La Corte ha ricordato che, anche in caso di incolpevole impossibilità di produrre la documentazione sequestrata, l'onere di superare la presunzione resta a carico del contribuente e può essere assolto mediante prove analitiche o presunzioni semplici (es. dichiarazioni di terzi). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rimessa alla C.T.R. di Catania in diversa composizione per nuovo esame e motivazione conforme ai principi richiamati; regolazione delle spese del giudizio di legittimità demandata alla Commissione rinviata.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2

    Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2

    I movimenti sui conti bancari del contribuente esercenti attività d'impresa si presumono riferiti all'attività economica (accrediti ricavi, addebiti corrispettivi). Spetta al contribuente l'onere di superare tale presunzione con prova analitica o con presunzioni semplici; l'impossibilità incolpevole di produrre documenti non elimina l'onere probatorio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2

    Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2

    Norma richiamata in tema di presunzioni e trattamento ai fini IVA analogamente alle regole sulle presunzioni dei movimenti bancari; l'ufficio può fondare rilievi su tali presunzioni salvo che il contribuente non fornisca prova contraria.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (motivazioni di ricorso per cassazione)

    Fondamento delle doglianze di nullità, omessa o contraddittoria motivazione, e violazione di norme di diritto per il ricorso in Cassazione; la Corte valuta ammissibilità e fondatezza dei motivi secondo tali parametri.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36

    Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36

    Requisiti della motivazione della sentenza tributaria; invocato nell'ipotesi di presunta nullità per mancata conformità ai requisiti normativi di motivazione.

  • Codice civile, articolo 2697

    Principio sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; usato per ribadire che l'onere probatorio resta del contribuente.

  • Codice civile, articolo 2729

    Richiamato tra le norme di diritto probatorio; nella decisione è evocato insieme ad altri strumenti per delimitare l'ambito e i limiti della prova e delle presunzioni nel giudizio tributario.

  • Codice di procedura penale, articolo 654

    Norma penale richiamata in relazione all'accertamento penale sul mancato reperimento delle scritture contabili; la Corte ha considerato l'affermazione del giudice penale come elemento di supporto ma ha escluso che ciò possa automaticamente esonerare il contribuente dall'onere probatorio tributario.

Massime di principio

  • La presunzione legale relativa ai movimenti bancari (DPR 600/1973, art. 32) grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria anche se la documentazione è irreperibile per causa non imputabile a lui; l'incolpevole impossibilità non trasferisce l'onere all'Ufficio.
  • Il contribuente può superare la presunzione con prova analitica o con presunzioni semplici (es. dichiarazioni di terzi, altri elementi di riscontro), purché il giudice le valuti e motivi adeguatamente il convincimento.
  • Se il giudice d'appello fonda la decisione su una diversa ratio rispetto a quella del primo grado, deve comunque affrontare e motivare i punti decisivi sollevati dalle parti; le decisioni prive di adeguata motivazione possono essere cassate e rimesse al giudice di merito.
  • I ricorsi in Cassazione richiedono adeguata specificità nella allegazione dei motivi e nella riproduzione degli atti impugnati; la genericità delle censure porta ad inammissibilità.
  • Il fatto che un giudice penale rilevi l'irreperibilità di scritture contabili può integrare un elemento probatorio ma non elimina automaticamente gli oneri probatori tributari: il giudice tributario deve comunque valutare complessivamente le prove e le possibili presunzioni alternative.

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