Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7108/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Padova di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale preavviso dell’avvio del procedimento di espulsione; in appello, sentenza del TAR Veneto, Sez. III, n. 2356/2025, che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato con la condanna, non definitiva, a un anno e dieci mesi di reclusione per atti persecutori ex art. 612-bis, commi 1 e 2, c.p., e con un’indagine per furto. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso, ritenendo la condanna indice di pericolosità sociale e prevalente l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico sul diritto alla vita familiare. In appello l’interessato ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la valutazione fosse astratta e avesse attribuito rilievo decisivo al dato formale della condanna senza considerare gli elementi individuali valorizzati dal giudice penale: giovane età, incensuratezza, rispetto delle prescrizioni cautelari, assenza di ulteriori illeciti, cessazione delle ragioni di allarme sociale, prognosi favorevole e sospensione condizionale della pena. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 8 CEDU, per un bilanciamento asseritamente apparente e non aderente alla situazione concreta. Ha chiesto cautelarmente la sospensione, prospettando il rischio di allontanamento e la perdita della rete sociale, lavorativa, affettiva e del percorso di integrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha preliminarmente chiarito che la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata per la domanda cautelare non impedisce la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., poiché tale rito non è consensuale. Ha rilevato possibili profili di nullità della procura, per il collegamento non univoco al giudizio e la firma illeggibile, ma ha ritenuto di poterne prescindere perché l’appello era manifestamente infondato. Nel merito, ha ritenuto che il delitto di atti persecutori rientri tra i reati ostativi ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in base al combinato disposto dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380 c.p.p.; ha inoltre richiamato l’art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998, che consente revoca ed espulsione anche in presenza di condanna non definitiva per i delitti ivi indicati commessi nell’ambito della violenza domestica. Ha escluso che il diniego fosse automatico o fondato soltanto sul precedente penale: l’Amministrazione aveva svolto un giudizio complessivo di pericolosità sociale e il provvedimento risultava coerente con il quadro normativo e adeguatamente motivato. L’appello è stato quindi respinto senza accogliere le censure relative all’istruttoria, alla motivazione e al bilanciamento con la vita familiare. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.500, oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    il rito previsto dall’art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale e la mancata comparizione delle parti costituite all’udienza cautelare non può impedire al Collegio di trattenere la causa in decisione per emettere sentenza in forma semplificata in vista di una sollecita definizione del giudizio, rispondente all’indisponibile principio dell’effettività della tutela giurisdizionale

    La definizione del giudizio con sentenza semplificata non richiede il consenso né la presenza delle parti costituite all’udienza cautelare, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Va osservato che il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. rientra tra i reati ostativi rilevanti ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò deriva dal combinato disposto dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380 c.p.p., nel quale è ricompreso il delitto di atti persecutori.

    Il delitto di atti persecutori è ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in ragione del combinato disposto della norma sull’immigrazione e dell’inclusione del reato nell’art. 380 c.p.p.

  • art. 380 c.p.p.

    Va osservato che il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. rientra tra i reati ostativi rilevanti ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò deriva dal combinato disposto dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380 c.p.p., nel quale è ricompreso il delitto di atti persecutori.

    L’inclusione del delitto di atti persecutori tra quelli ricompresi nell’art. 380 c.p.p. concorre a determinarne la rilevanza ostativa ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico.

    Per i delitti indicati, se commessi nell’ambito della violenza domestica, la revoca del permesso e l’espulsione possono essere disposte anche sulla base di una condanna non definitiva, inclusa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • La mancata comparizione delle parti costituite all’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare non preclude la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., poiché tale rito non ha natura consensuale.
  • Il delitto di atti persecutori rientra tra i reati ostativi ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, in base al combinato disposto dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380 c.p.p.
  • Per i delitti commessi nell’ambito della violenza domestica e indicati dall’art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998, la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione possono essere disposte anche in presenza di una condanna non definitiva.
  • Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non deve risolversi in un automatismo fondato sul solo precedente penale quando l’Amministrazione svolga anche una valutazione complessiva di pericolosità sociale; tale valutazione, se coerente con il quadro normativo e adeguatamente motivata, può fondare il diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppelloDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.