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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15616/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La lite nasce dalla successione di un de cuius proprietario di più immobili in Due Carrare. Gli eredi avevano stipulato nel 2008 un atto denominato "stralci divisionali" e, nello stesso contesto, un successivo atto di compravendita con cui alcuni beni e quote erano stati trasferiti a uno degli eredi, coniuge della ricorrente originaria. Nel 2012 tale erede, insieme a due fratelli, aveva sottoscritto davanti a notaio un "accordo preliminare di divisione dei cortili" avente ad oggetto alcuni subalterni che la moglie riteneva ricaduti nella comunione legale con il marito. La moglie aveva quindi agito per l'annullamento del preliminare ex art. 184 c.c. per mancanza del proprio consenso. Il Tribunale aveva accolto la domanda di annullamento; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che i beni oggetto del preliminare fossero entrati nella comunione legale e che, trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione, fosse necessario il consenso del coniuge non stipulante. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 713, 720, 177 e 179, lett. b), c.c., sostenendo che l'atto del 2008 fosse solo una divisione parziale e che sui beni residui fosse rimasta comunione ereditaria, così da escludere la comunione legale; ha inoltre denunciato omesso esame del contratto di compravendita del 7.3.2008. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 179, 180 e 184 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il preliminare di divisione del 2012 non richiedesse la sottoscrizione del coniuge e che dovesse essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c.; ha anche censurato la mancata ammissione di prove sul consenso della moglie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo: per la parte incentrata sul contratto di compravendita del 7.3.2008 era operante la doppia conforme; per la restante parte la censura si risolveva in una diversa lettura dell'atto del 7.3.2008, correttamente interpretato dai giudici di merito come divisione dell'intera massa ereditaria con residua comunione ordinaria sui soli beni rimasti indivisi. Ha quindi escluso che i beni oggetto del preliminare del 2012 fossero esclusi dalla comunione legale ex art. 179, lett. b), c.c., perché acquistati a titolo inter vivos dal marito. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato: il preliminare di divisione avente ad oggetto beni immobili in comunione legale è atto eccedente l'ordinaria amministrazione; non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi, ma occorre il consenso del coniuge non stipulante, la cui mancanza determina annullabilità ai sensi dell'art. 184 c.c., da far valere nel termine di un anno. Le censure sulle prove sono state dichiarate inammissibili per doppia conforme, con ulteriore rilievo di genericità e difetto di autosufficienza. È rimasta assorbita la domanda ex art. 2932 c.c. La Corte ha inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 713 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la divisione ereditaria avrebbe potuto essere solo parziale; la Corte ha respinto tale lettura in fatto dell'atto del 2008.

  • art. 720 c.c.

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina divisoria; non è stato ritenuto decisivo rispetto all'interpretazione dell'atto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 177 c.c.

    Usato per affermare che alcuni beni erano entrati nella comunione legale tra coniugi.

  • art. 179 c.c.

    La Corte ha escluso che i beni oggetto del preliminare potessero esserne sottratti, poiché acquistati dal marito a titolo inter vivos e non per successione.

  • art. 180 c.c.

    Il preliminare di divisione avente rilevanza economica eccede l'ordinaria amministrazione; per il suo compimento è necessario il consenso del coniuge non stipulante.

  • art. 184 c.c.

    La mancanza del consenso del coniuge non stipulante non determina nullità ma annullabilità dell'atto, azionabile nel termine di un anno.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare resta assorbita se viene confermato l'annullamento del preliminare stesso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibili i motivi di ricorso fondati su vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle istanze istruttorie non ammesse, poi ritenute inammissibili o comunque non decisive.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La divisione ereditaria può esaurire la comunione ereditaria anche se, dopo lo scioglimento, alcuni beni restano in comunione ordinaria tra taluni condividenti; ciò non implica, di per sé, che permanga la comunione ereditaria sui beni residui.
  • Quando i beni acquistati da un coniuge provengono da atti inter vivos e sono entrati nel suo patrimonio, essi non sono sottratti alla comunione legale solo perché in precedenza erano parte di una massa ereditaria, se l'assetto negoziale e divisionale li ha ormai trasferiti a titolo non successorio.
  • Un atto preliminare di divisione di beni immobili compresi nella comunione legale, per la sua rilevanza economica, eccede l'ordinaria amministrazione: non richiede necessariamente la firma di entrambi i coniugi, ma richiede il consenso del coniuge non stipulante.
  • La mancanza del consenso del coniuge non stipulante nei casi previsti dall'art. 184 c.c. integra un vizio di annullabilità, non di nullità, e l'azione va esercitata nel termine annuale previsto dalla disciplina codicistica.
  • In presenza di "doppia conforme", i motivi di ricorso per cassazione che lamentano un vizio motivazionale sono inammissibili nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Quando l'annullamento del preliminare viene confermato, la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. fondata su quel preliminare resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenzeDivisione ereditariaContratto preliminareImpugnazioni
RamiFamigliaSuccessioniImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

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