Parere n. 1786/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall’Associazione ONLUS “Piano Pulito”, contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e nei confronti di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., per l’annullamento del decreto ministeriale n. 239/EL-538/398/2024 del 31 gennaio 2024, di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV, di potenza pari a 1.000 MW, Centro Sud/Centro Nord “Adriatic Link” e opere connesse, nonché di tutti gli atti preordinati, collegati o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 239/EL-538/398/2024 del 31 gennaio 2024, recante l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio del collegamento elettrico in corrente continua a 500 kV e 1.000 MW «Adriatic Link» e delle opere connesse.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
L’associazione ricorrente ha impugnato l’autorizzazione unica per la realizzazione del collegamento elettrico «Adriatic Link», che attraversa territori delle Regioni Abruzzo e Marche ed è ricompreso nella Rete elettrica di trasmissione nazionale. Nel merito ha dedotto, da un lato, difetto di motivazione e di istruttoria per l’insufficiente considerazione del possibile deprezzamento degli immobili, dei rischi connessi ai campi elettromagnetici e delle conseguenze sulle entrate tributarie del Comune di Cepagatti; dall’altro, violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dell’imparzialità e del contraddittorio, per la mancata adeguata considerazione delle osservazioni presentate dall’associazione nel procedimento. Terna e il Ministero hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso straordinario: la controversia sarebbe devoluta alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio e sarebbe assoggettata al rito abbreviato per il quale il ricorso straordinario è escluso. La Sezione ha quindi esaminato tali preclusioni processuali senza pronunciarsi sui motivi di merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato esprime parere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, accogliendo entrambe le eccezioni preliminari. Primo, l’«Adriatic Link», in quanto infrastruttura della Rete elettrica di trasmissione nazionale, ricade nell’ambito degli artt. 133, comma 1, lettera o), e 135, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo; perciò la controversia appartiene alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Secondo, la controversia attiene a provvedimenti in materia di impianti elettrici e a un’autorizzazione unica per un’infrastruttura lineare energetica, ed è quindi soggetta al rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lettere l) e m-septies), c.p.a. In forza dell’art. 128 c.p.a., nelle materie assoggettate al rito disciplinato dal Titolo V del Libro IV non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Le due ragioni sono autonome; i motivi di merito non vengono esaminati. Il parere non contiene statuizioni sulle spese né decide l’istanza cautelare.
Osservazioni
Eccezione preliminare - Competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio
Il motivo è accolto: l’opera autorizzata è un’infrastruttura di trasporto ricompresa nella Rete elettrica di trasmissione nazionale e la controversia rientra, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lettera f), c.p.a., nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. La competenza esclusiva del giudice individuato dalla legge preclude la proposizione del ricorso straordinario.
Eccezione preliminare - Rito abbreviato e inammissibilità del ricorso straordinario
Il motivo è accolto anche autonomamente: la controversia è soggetta al rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettere l) e m-septies), c.p.a., perché concerne un’infrastruttura della rete elettrica nazionale e l’autorizzazione unica per un’infrastruttura lineare energetica. L’art. 128 c.p.a. esclude il ricorso straordinario nelle materie disciplinate dal Titolo V del Libro IV. I motivi di merito dell’associazione non sono esaminati.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, c.p.a.
L’art. 14, comma 1, del codice del processo amministrativo devolve funzionalmente alla competenza inderogabile di tale Tribunale le controversie indicate dal successivo art. 135.
Le controversie rientranti nelle ipotesi dell’art. 135 c.p.a. sono attribuite in via funzionale e inderogabile al TAR Lazio.
art. 135, comma 1, lettera f), c.p.a.
Le opere in contestazione — e, in particolare, il collegamento in corrente continua a 500 kV “Adriatic Link”, della potenza di 1.000 MW, costituente opera della Rete elettrica di trasmissione nazionale gestita da Terna, autorizzato ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 e inserito nel Piano di sviluppo della rete e nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima — costituiscono infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale.
Un collegamento elettrico incluso nella Rete elettrica di trasmissione nazionale è riconducibile alle infrastrutture contemplate dalla disposizione e le controversie che lo riguardano sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.
art. 133, comma 1, lettera o), c.p.a.
Esse rientrano, pertanto, nella previsione di cui agli artt. 133, comma 1, lettera o), e 135, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo e sono soggette alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
La controversia sull’autorizzazione dell’infrastruttura nazionale ricade nell’ambito materiale individuato dall’art. 133, comma 1, lettera o), e, per il combinato disposto con l’art. 135, comma 1, lettera f), è assegnata al TAR Lazio.
art. 119, comma 1, lettere l) e m-septies), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 119, comma 1, lettera l), cod. proc. amm., sono sottoposte al rito abbreviato comune a determinate materie le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di energia elettrica, nonché quelle relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o nella rete nazionale di gasdotti.
Il rito abbreviato si applica alle controversie relative alle procedure e ai provvedimenti amministrativi in materia di impianti elettrici e alle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale; per la specifica autorizzazione unica alle infrastrutture lineari energetiche, la Sezione richiama inoltre la lettera m-septies).
art. 128 c.p.a.
Ne consegue l’applicabilità dell’art. 128 cod. proc. amm., rubricato “Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, ai sensi del quale: “Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”.
Quando la controversia rientra nelle materie del Titolo V del Libro IV c.p.a., alle quali si applica il rito abbreviato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è proponibile.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile attribuita dalla legge a un determinato giudice amministrativo preclude il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per le controversie comprese in tale competenza, in ragione della concentrazione della tutela, della speditezza del giudizio e dell’uniformità degli indirizzi interpretativi.
- Le controversie relative ai provvedimenti autorizzativi di infrastrutture ricomprese nella Rete elettrica di trasmissione nazionale rientrano nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio quando ricadono nelle previsioni degli artt. 133, comma 1, lettera o), e 135, comma 1, lettera f), c.p.a.
- Per le controversie appartenenti alle materie assoggettate al rito abbreviato del Titolo V del Libro IV c.p.a., l’art. 128 c.p.a. esclude la proponibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro l’autorizzazione dell’«Adriatic Link»
La Sezione Prima esamina un ricorso straordinario promosso da un’associazione ONLUS contro il decreto ministeriale del 31 gennaio 2024 che ha autorizzato la costruzione e l’esercizio del collegamento elettrico «Adriatic Link». La decisione si fonda su due preclusioni processuali: la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio e l’esclusione del ricorso straordinario nelle materie soggette al rito abbreviato.
Opera e procedimento autorizzativo
L’intervento consiste in un collegamento in corrente continua a 500 kV, della potenza di 1.000 MW, tra le zone Centro-Sud e Centro-Nord. Comprende due cavi sottomarini di circa 210 km, due cavi terrestri di circa 40 km e stazioni di conversione nei pressi delle stazioni elettriche di Cepagatti e Fano. L’opera è ricompresa nella Rete elettrica di trasmissione nazionale ed è stata autorizzata ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003. Il procedimento, avviato su istanza di Terna del 28 giugno 2022, si è articolato in una conferenza di servizi preliminare e in una conferenza decisoria semplificata e asincrona; le Regioni Abruzzo e Marche hanno rilasciato le rispettive intese il 28 e il 12 dicembre 2023.
Censure del ricorrente ed eccezioni preliminari
L’associazione ha contestato l’adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria, lamentando che non fossero stati considerati il possibile deprezzamento degli immobili, i rischi dei campi elettromagnetici e gli effetti sulle entrate tributarie del Comune di Cepagatti. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, violazione dell’imparzialità e del contraddittorio, in relazione alle osservazioni presentate nel procedimento.
Terna ha eccepito che la controversia appartiene alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio e che, essendo soggetta al rito abbreviato, non può essere proposta con ricorso straordinario. Il Ministero ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto nel merito.
Competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio
La Sezione ritiene fondata la prima eccezione. In base agli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lettera f), c.p.a., le controversie relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. L’«Adriatic Link», quale opera della Rete elettrica di trasmissione nazionale, ricade in tale previsione.
La Sezione richiama il principio espresso dall’Adunanza generale nel parere n. 9 del 10 giugno 1999, secondo cui la competenza funzionale e inderogabile attribuita a uno specifico giudice preclude il ricorso straordinario. La ratio è individuata nella concentrazione degli strumenti processuali, nella speditezza dei giudizi e nell’uniformità degli indirizzi interpretativi. È inoltre richiamato il parere della Sezione n. 748 del 29 luglio 2025, che ha confermato tali esigenze.
Applicabilità del rito abbreviato ed esclusione del ricorso straordinario
La controversia rientra anche nell’ambito dell’art. 119, comma 1, lettera l), c.p.a., che assoggetta al rito abbreviato le controversie relative ai provvedimenti amministrativi in materia di impianti elettrici e alle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale. La Sezione richiama inoltre la lettera m-septies), relativa alle controversie sull’autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche, comprese le opere e gli impianti accessori connessi o funzionali.
Poiché l’art. 119 è collocato nel Titolo V del Libro IV c.p.a., trova applicazione l’art. 128 c.p.a., che esclude il ricorso straordinario nelle materie disciplinate da quel Titolo. Tale ragione costituisce un’autonoma base per dichiarare inammissibile il ricorso.
Conclusione
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, sia per la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio sia per l’esclusione del rimedio straordinario nelle materie soggette al rito abbreviato. Le censure di merito relative all’istruttoria, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale restano assorbite e non sono decise.
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