Sentenza n. 698/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” sull’istanza di revisione prezzi del 22.11.2024 (prot. 989/2024 EG.ua), relativa al contratto di fornitura CIG 6375497A8D, e del conseguente obbligo di provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di fornitura in service
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aggiudicataria di una fornitura in service ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’azienda ospedaliera sull’istanza del 22 novembre 2024, con cui aveva chiesto l’avvio del procedimento di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere previsto dalla normativa sui contratti pubblici e dalla l. 241/1990, sostenendo che l’inerzia configurasse silenzio-inadempimento lesivo dell’interesse legittimo a ottenere una pronuncia espressa sulla richiesta di adeguamento del corrispettivo contrattuale. Ha inoltre richiamato la natura imperativa e obbligatoria dell’istituto della revisione prezzi nei contratti di durata. L’amministrazione intimata non si è costituita. Prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di voler avviare interlocuzioni con l’amministrazione, disponibile al confronto.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto non necessaria l’accettazione della rinuncia, poiché l’amministrazione resistente non si era costituita, in applicazione dell’art. 84, commi 1 e 2, c.p.a. Non è stata esaminata la fondatezza della domanda sul silenzio né la questione sostanziale relativa alla revisione prezzi. In accoglimento della richiesta della parte rinunciante e considerata la mancata costituzione dell’amministrazione, il Collegio ha disposto nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La ricorrente ha utilizzato il rito avverso il silenzio dell’amministrazione per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di revisione prezzi.
art. 84, comma 1, d.lgs. 104/2010
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso è ammessa in ogni stato e grado del giudizio.
art. 84, comma 2, d.lgs. 104/2010
Quando l’amministrazione resistente non si è costituita, l’accettazione della rinuncia non è necessaria per dichiarare l’estinzione del processo.
art. 115 d.lgs. 163/2006
È la disposizione invocata dalla ricorrente quale base normativa della richiesta di avvio del procedimento di revisione dei prezzi; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale.
l. 241/1990
La ricorrente ha richiamato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ma il giudice non ha deciso nel merito tale censura.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.
- Se l’amministrazione resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso non necessita di accettazione e determina, ricorrendone i presupposti, l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
- In caso di rinuncia al ricorso, il giudice non esamina le questioni sostanziali dedotte, comprese quelle relative all’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza di revisione prezzi.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata può giustificare, in presenza di rinuncia del ricorrente, la decisione di non liquidare le spese di giudizio.
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