Sentenza n. 56/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: a) della nota datata 1° luglio 2025, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari ha negato la consegna di contenitori singoli per ciascuna unità immobiliare ricompresa nel complesso condominiale, negando altresì - sul presupposto di avere “… accertato la presenza di spazi sufficienti” per la collocazione, all’interno delle aree comuni, dei contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti - ogni possibile soluzione alternativa, ammessa dall’art. 3.2.3, comma 11, del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani (All. 2) in ipotesi di difficoltà logistiche (tra le quali, come nel caso di specie, la mancanza di spazi idonei nelle aree comuni condominiali); b) di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai superiori provvedimenti, compresa, ove occorra: - la nota datata 4 luglio 2025, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di SASSARI ha implicitamente confermato l’indisponibilità dell’Amministrazione ad individuare una soluzione alternativa per la collocazione dei contenitori della raccolta differenziata, prevista dal sopra citato art. 3.2.3, comma 11, del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali che hanno imposto la collocazione di 26 contenitori collettivi per la raccolta differenziata nelle pertinenze condominiali, negando l'utilizzo di contenitori singoli o di un'area pubblica alternativa
Esito
La controversia
I condomini hanno impugnato la nota del Comune di Sassari che negava la consegna di contenitori singoli per ciascuna unità immobiliare e ogni soluzione alternativa prevista dal regolamento comunale in caso di difficoltà logistiche, ritenendo sufficienti gli spazi comuni per collocare i contenitori condominiali. I ricorrenti hanno contestato il presupposto fattuale della decisione, sostenendo che le aree comuni residue non fossero idonee e sufficienti, anche per la necessità di preservare gli spazi di manovra dei posti auto autorizzati ediliziamente. Hanno inoltre rappresentato che l'impresa costruttrice aveva mantenuto la proprietà delle aree scoperte prospicienti gli edifici e non aveva consentito di collocare i contenitori in tali aree. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione dell'amministratore, sostenendo che l'azione richiedesse una preventiva autorizzazione assembleare, e nel merito ha contestato l'insufficienza degli spazi comuni, affermando che non dovessero essere considerati gli spazi di manovra destinati a parcheggio soltanto di fatto e non risultanti dal progetto edilizio autorizzato. Il giudizio ha richiesto l'esame di documentazione condominiale, atti di vendita, dati catastali e ipotecari, planimetrie, relazioni tecniche e caratteristiche dei contenitori.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità. Ha ritenuto che l'amministratore fosse legittimato ad agire autonomamente, senza previa autorizzazione assembleare, poiché gli atti impugnati incidono sull'utilizzo delle parti comuni e la controversia rientra tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni che l'amministratore può compiere ai sensi degli artt. 1130, punto 4, e 1131 c.c. Ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che l'instaurazione del giudizio era stata comunque approvata da ampie maggioranze condominiali, sebbene mediante riunioni non formalmente qualificate come assemblee. Il Collegio non ha invece deciso il merito della legittimità degli atti comunali, ritenendo necessaria una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare quali aree comuni fossero concretamente utilizzabili, tenendo conto degli spazi di manovra necessari per i posti auto regolarmente autorizzati, e se tali aree fossero sufficienti per la collocazione e il regolare utilizzo dei contenitori individuati dal Comune. La verificazione è stata affidata al Responsabile del Settore Gestione Rifiuti dell'Assessorato regionale alla Difesa dell'Ambiente, con facoltà di delega, da svolgersi in contraddittorio con le parti e i loro tecnici, con termini per la relazione preliminare, le osservazioni e la relazione conclusiva. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 giugno 2026 e le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 1130, punto 4, c.c.
atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio
La disposizione attribuisce all'amministratore il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni, fondando la sua legittimazione ad agire nella controversia concernente l'incidenza dei contenitori sulle aree condominiali.
art. 1131 c.c.
Consente all'amministratore di promuovere autonomamente le controversie rientranti nelle sue attribuzioni, senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando la decisione richiede un accertamento tecnico e fattuale complesso, da svolgersi secondo modalità tali da garantire il contraddittorio.
Massime di principio
- L'amministratore di condominio è legittimato ad agire autonomamente in giudizio, senza previa autorizzazione dell'assemblea, quando la controversia riguarda atti amministrativi che incidono sull'utilizzo e sulla conservazione delle parti comuni e rientra quindi negli atti conservativi di cui agli artt. 1130, punto 4, e 1131 c.c.
- Quando la legittimità di una prescrizione amministrativa dipende dalla concreta disponibilità e sufficienza di spazi comuni e le parti prospettano ricostruzioni tecniche e fattuali incompatibili, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
- Nella valutazione dell'idoneità degli spazi condominiali destinati alla collocazione di contenitori per rifiuti devono essere considerati anche gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo dei posti auto regolarmente autorizzati sotto il profilo edilizio.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo deve svolgersi in contraddittorio con le parti, che possono intervenire mediante propri tecnici e presentare osservazioni sulla relazione preliminare prima della relazione conclusiva.
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