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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05735/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda l'inquadramento economico di una dipendente che, provenendo dal Comune di Biella con inquadramento nell'Area D2 del comparto Regioni-Autonomie locali, era transitata per mobilità volontaria all'Agenzia delle dogane con decorrenza giuridica ed economica dal 2.1.2004. La lavoratrice sosteneva di dover essere collocata nella fascia retributiva F2 del nuovo sistema del CCNL Agenzie fiscali, e non nella F1 assegnata dall'Amministrazione, assumendo che la precedente posizione D2 corrispondesse alla C1 super e, quindi, all'Area III, fascia F2. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il diritto all'inquadramento F2 e liquidato un risarcimento da perdita di chance più elevato. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 1406 c.c., dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 17 CCNL Agenzie fiscali, sostenendo che il passaggio diretto del personale va ricondotto alla cessione del contratto e che, ai fini dell'inquadramento, occorre valutare in concreto le mansioni svolte nella precedente amministrazione e il profilo corrispondente nell'ente di destinazione, senza applicare in via astratta tabelle di equiparazione. Ha inoltre contestato l'applicabilità del DPCM n. 446/2000, ritenuto norma speciale relativa ad altra ipotesi di trasferimento, e la vincolatività delle tabelle di equiparazione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sull'inquadramento e sull'applicazione delle tabelle di equiparazione, perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso. Ha accertato che la sentenza d'appello era stata notificata il 6.10.2017, che il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. era di 60 giorni e che il ricorso, datato 22.1.2018 e notificato il 5.2.2018, era stato proposto oltre il termine. Ha aggiunto che, trattandosi di controversia di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, precisando anche che non ricorreva il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato come disciplina del passaggio diretto tra amministrazioni; la Corte non ne affronta il merito poiché decide l'inammissibilità per tardività.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconduzione del trasferimento alla cessione del contratto; nessuna valutazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in tema di inquadramento e mansioni; non esaminato nel merito.

  • art. 17 CCNL Agenzie Fiscali

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'inquadramento riconosciuto; non esaminato nel merito.

  • art. 325 c.p.c.

    La Corte lo applica per individuare il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, art. 12, comma 5

    "Le disposizioni di cui all’art. 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio"

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia fiscale ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata è inammissibile, e il giudice può rilevarne d'ufficio la tardività.
  • Nelle controversie di lavoro non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con conseguente irrilevanza di tale sospensione ai fini del computo del termine breve per impugnare.
  • Quando la Corte definisce il processo per inammissibilità per tardività, resta assorbito ogni esame delle censure di merito relative all'inquadramento o alla corretta interpretazione della disciplina sostanziale invocata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se il regime normativo speciale esclude espressamente tale conseguenza processuale per il soggetto pubblico interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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