Sentenza del 11/05/2017 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione dell’IVA non può essere giustificata dalle sole fatture o dalle scritture contabili, poiché tali documenti sono proprio quelli oggetto di contestazione. Il contribuente deve fornire ulteriori prove concrete dell’effettività delle operazioni e della propria totale non conoscibilità della frode. In mancanza di tale prova, la detrazione è indebita e la pretesa dell’Amministrazione finanziaria è confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni effettivamente eseguite ma riferite a un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura, oppure fatture emesse da una cosiddetta "società cartiera". L’Ufficio può dimostrare l’irregolarità anche mediante elementi presuntivi o indiziari. Una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare sia l’effettiva esistenza delle operazioni sia la propria estraneità alla frode e, in particolare, di non aver potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, che il cedente o prestatore fosse una società cartiera.
Norme richiamate
Principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione IVA
sentenze n. 18767/2014, n. 16226/2014 e n. 17377/2009
L’Amministrazione può provare l’inesistenza soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni o elementi indiziari. In tal caso, il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni, la propria estraneità alla frode e di non essere stato nella situazione oggettiva di poter conoscere l’inserimento del cedente o prestatore in un meccanismo fraudolento.
Massime di principio
- Quando l’Ufficio fornisce elementi indiziari seri, precisi e concordanti sull’utilizzo di fatture emesse da una società cartiera o da un soggetto diverso dall’effettivo prestatore, l’onere probatorio si trasferisce sul contribuente.
- Le fatture e le scritture contabili, da sole, non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell’operazione contestata.
- Il contribuente deve conservare e produrre elementi oggettivi, come contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e prove della concreta esecuzione della prestazione.
- Per conservare il diritto alla detrazione non basta dimostrare di non aver partecipato consapevolmente alla frode: occorre anche provare di aver adottato la normale diligenza richiesta per non poter conoscere l’irregolarità del fornitore.
- La mera regolarità formale della fattura o l’avvenuto pagamento non escludono automaticamente la responsabilità fiscale del cessionario o committente.
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