Cassazione Penale, Sentenza n. 06251/2026 del 16/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in primo e secondo grado. Francesco Aquino deduce la manifesta illogicità della motivazione sostenendo che le salviette commercializzate avevano proprietà igienizzanti date dalla clorexidina digluconato (da distinguere da sanificazione/disinfezione), che non è stata adeguatamente valutata la componente psicologica del fatto (buona fede, vendita in ferramenta, contratto estimatorio con Extrait S.r.l. che avrebbe manlevato da responsabilità), e chiede il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per tenuità del fatto. Vincenzo Barbato censura la qualificazione ingannevole dell'uso del simbolo della Croce Rossa (richiamando la nota del Ministero della Salute del 20/02/2019 sulle indicazioni obbligatorie per prodotti biocidi/presidi medico-chirurgici) e contesta la determinazione della pena per mancanza di riconoscimento delle attenuanti generiche, la disparità di trattamento rispetto al coimputato e l'erronea motivazione sulla misura della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha confermato che Aquino e Barbato sono stati correttamente ritenuti responsabili dei reati contestati (art. 517 cod. pen. e artt. 56/517 ove rilevante) perché hanno commercializzato prodotti la cui etichettatura e i pittogrammi inducevano in errore circa la qualità di presidio medico-chirurgico, senza porre adeguati controlli; le censure difensive sono state ritenute argomenti di merito e rivalutativi non idonei a sovvertire la valutazione probatoria dei giudici di merito. Il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis è stato ritenuto corretto in ragione della gravità della condotta, del vantaggio speculativo ottenuto durante la pandemia e dell'intenso dolo. Quanto all'uso della Croce Rossa e dei pittogrammi, la Corte ha ritenuto che i segni corrispondessero a simboli previsti per i presidi medico-chirurgici e la loro apposizione era illegittima senza autorizzazione ministeriale. La Corte ha disposto inoltre l'inammissibilità dei ricorsi con condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma determinata in relazione alla causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
reato di frode in commercio relativo alla qualità dei prodotti
La norma è stata applicata per configurare la condotta dei ricorrenti che, mediante etichettatura e pittogrammi ingannevoli, hanno fatto apparire i prodotti come presidi medico-chirurgici o con qualità disinfettanti, inducendo in errore i compratori
art. 56 cod. pen.
concorso di persone nel reato
Usata per inquadrare la partecipazione di più soggetti nella commissione delle condotte illecite contestate
art. 515 cod. pen.
alienazione dell'aliud pro alio (menzionata in contrapposizione all'art. 517)
La Corte ha chiarito che non si trattava di un caso di aliud pro alio ex art. 515 ma di frode sulla qualità del prodotto disciplinata dall'art. 517
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte ha ritenuto che la causa non fosse applicabile per la gravità della condotta, il vantaggio speculativo e l'intenso dolo, affermando che basta un elemento decisivo (es. gravità del fatto) per escludere la tenuità
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena
Richiamato ai fini della valutazione congiunta degli elementi richiesti per l'art. 131-bis (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno)
art. 616 cod. proc. pen.
onere delle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità
Applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese del procedimento di cassazione, essendo i ricorsi dichiarati inammissibili
Regolamento (UE) n. 528/2012
normativa europea sui biocidi (citata come riferimento alla materia)
Richiamato nella motivazione rispetto all'illegittimità dell'uso di indicazioni proprie di prodotti biocidi/presidi senza le relative autorizzazioni
d.P.R. n. 392 del 1998
norme nazionali sulla registrazione dei presidi medico-chirurgici
Richiamato come parametro che impone l'indicazione del numero di registrazione ministeriale per prodotti qualificabili come presidi medico-chirurgici
nota Ministero della Salute 20/02/2019
chiarimenti su diciture e simboli per prodotti biocidi/presidi
Menzionata dai ricorrenti per sostenere che l'emblema non fosse di per sé idoneo a ingannare; la Corte ha però ritenuto che i pittogrammi trovati corrispondessero a quelli previsti per i presidi e la loro apposizione fosse riservata a prodotti autorizzati
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186
richiamata in punto di responsabilità per presentazione di ricorsi infondati
Utilizzata per motivare l'eventuale corresponsione di somme in favore della Corte quando il ricorso è manifestamente infondato senza colpa grave dei ricorrenti
Massime di principio
- L'uso di simboli, pittogrammi o etichettature che richiamano presidi medico-chirurgici o autorizzazioni sanitarie è altamente rischioso: tali segni sono riservati a prodotti autorizzati e la loro apposizione senza autorizzazione integra la frode sulla qualità (art. 517 c.p.).
- Il venditore ha un obbligo di diligenza nella verifica della corrispondenza tra etichetta/indicazioni e la normativa vigente, specialmente in fenomeni emergenziali come una pandemia; la semplice buona fede o il ricorso a fornitori non esonera dalla responsabilità penale se non sono stati adottati controlli effettivi.
- Le censure di merito basate sulla rivalutazione dei fatti o sull'assenza di analisi chimiche postume sono frequentemente respinte in cassazione quando i giudici di merito hanno già svolto una motivazione adeguata basata sulle prove disponibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e può essere esclusa anche sulla base di un solo elemento decisivo, come la gravità della condotta o l'intenso dolo; il vantaggio economico speculativo pesa in senso ostativo.
- Nella determinazione della pena, il giudice del merito non è obbligato a motivare comparativamente le differenze di trattamento tra più imputati in concorso; la diversità di misure può essere giustificata con la diversa gravità e ruolo nella condotta.
- I ricorsi che non sollevano profili di legittimità nuovi ma ripropongono censure già vagliate in merito rischiano l'inammissibilità e l'imposizione delle spese processuali ai ricorrenti.
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