Ordinanza n. 16/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 0229493 del 26.9.2025 e notificato in pari data, di rigetto alla domanda di manifestazione di interesse all'acquisto di alloggio E.R.P. sito in Reggio Calabria Via Torricelli Ferrovieri n. 10, a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse all'acquisto di alloggi di E.R.P. ai sensi della Legge n. 560/93 e Legge Regionale n. 19/2009, pubblicato dal Comune di Reggio Calabria in data 6.11.2024, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di manifestazione di interesse all'acquisto di un alloggio ERP sito in Reggio Calabria
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante acquirente ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto della domanda di manifestazione di interesse all'acquisto dell'alloggio ERP, presentata nell'ambito dell'avviso pubblico adottato ai sensi della legge n. 560/1993 e della legge regionale n. 19/2009, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione resistente ha formulato un'eccezione di difetto di giurisdizione, la cui disamina è stata rinviata alla fase di merito. Nella memoria depositata il 23 gennaio 2026, la ricorrente ha inoltre rappresentato il sopraggiunto preavviso di sfratto dall'appartamento oggetto della controversia; tale circostanza è stata confermata in udienza e non è stata contestata dal Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla trattazione del merito, rinviando a tale fase l'esame puntuale del ricorso e dell'eccezione di difetto di giurisdizione. La decisione cautelare è stata fondata sul pregiudizio derivante dal sopraggiunto preavviso di sfratto, ritenuto idoneo a esporre la ricorrente a serie ripercussioni su beni primari della vita. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della tutela cautelare richiesta; il giudice ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato in ragione del pregiudizio grave rappresentato dal possibile sfratto e dalle conseguenze sui beni primari della vita.
legge n. 560/1993
È richiamata quale base normativa dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza che l'ordinanza cautelare ne esamini nel merito l'interpretazione.
legge regionale n. 19/2009
È richiamata quale ulteriore base normativa dell'avviso pubblico comunale, senza una specifica interpretazione nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il preavviso di sfratto dall'immobile direttamente interessato dal provvedimento impugnato può integrare un pregiudizio grave e attuale, soprattutto quando esponga il ricorrente a ripercussioni su beni primari della vita.
- Quando il pregiudizio cautelare risulta preponderante e dirimente, il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato rinviando alla fase di merito l'esame puntuale delle questioni di legittimità e dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
- La circostanza posta a fondamento del periculum in mora, se confermata in udienza e non contestata dalla controparte, può essere valorizzata dal giudice cautelare ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento.
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