Cassazione Penale, Ordinanza n. 25188/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale di Campobasso per una violazione dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019, in materia di reddito di cittadinanza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 2, c.p., sostenendo l'applicazione della lex mitior e contestando l'orientamento della Cassazione sulla sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge in punto pena, lamentando la dosimetria sanzionatoria e, in modo sostanzialmente anomalo, anche l'offensività della condotta. Con il terzo motivo ha invocato la particolare tenuità del fatto, deducendo la mancata applicazione dell'istituto. Con il quarto motivo ha censurato la mancata valutazione della inoffensività in concreto della condotta. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, quanto ai primi due, non fondati o privi di interesse e comunque non utilmente dedotti; quanto al terzo e quarto, nuovi rispetto al riepilogo dei motivi di appello e, in ogni caso, meramente rivalutativi del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2024, del delitto previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019, operata dall'art. 1, comma 318, l. n. 197/2022, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina, costituendo una deroga non irragionevole al principio di retroattività della lex mitior. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla pena era priva di interesse, essendo stata applicata la pena nel minimo con la massima riduzione per le circostanze generiche, e che le ulteriori censure sulla particolare tenuità del fatto e sulla inoffensività concreta erano nuove in cassazione e comunque valutative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Norma incriminatrice contestata; la Corte ne richiama l'abrogazione sopravvenuta ma afferma che resta punibile per i fatti commessi entro il termine finale di efficacia della disciplina.
art. 2, comma 2, c.p.
Il principio di retroattività della lex mitior è richiamato come regola generale, ma ritenuto derogato in modo non irragionevole dalla disciplina speciale sull'abrogazione del reato.
art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Disposizione che ha abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, il delitto previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019, salvando però la punibilità dei fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
Richiamato per il coordinamento cronologico con la nuova incriminazione riferita agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.
legge 3 luglio 2023, n. 85
Legge di conversione del d.l. n. 48/2023, richiamata per il coordinamento della nuova disciplina sanzionatoria.
Massime di principio
- La sopravvenuta abrogazione di una fattispecie incriminatrice non determina automaticamente l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole quando il legislatore abbia previsto una clausola di salvezza per i fatti commessi entro il termine finale di efficacia della norma; tale deroga al principio di lex mitior è ammissibile se sorretta da plausibile giustificazione.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura sulla pena quando la sanzione è stata determinata nel minimo e con il massimo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, difettando un concreto interesse dell'impugnante.
- Le questioni non risultanti dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata devono essere specificamente contestate dal ricorrente; in mancanza, la doglianza è considerata nuova e quindi inammissibile in cassazione.
- Le censure che mirano a rivalutare in fatto l'offensività concreta della condotta o l'applicazione della particolare tenuità del fatto, ove non dedotte nei gradi di merito e formulate in termini meramente valutativi, non sono deducibili come vizi di legittimità.
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