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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5074/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la concessione di permessi premio. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato l'istanza inammissibile applicando le modifiche all'art. 4‑bis (introdotte dal d.l. 31/10/2022, n.162, conv. con l. 30/12/2022, n.199) che subordinano i permessi, per reati ostativi, alla dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili/di riparazione pecuniaria e all'allegazione di elementi specifici volti a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Il Picillo ha dedotto che la pena riferita al reato ostativo era già interamente espiata il 05/04/2022 e che, essendo detenuto in cumulo con altra pena per reato non ostativo, doveva essere valutata la decorrenza dall'effettiva espiazione della pena ostativa; la Corte di cassazione ha però ritenuto che la difesa non avesse documentato l'effettiva espiazione e che il provvedimento impugnato facesse cenno ad altre condanne ostative, per cui il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza poteva dichiarare inammissibile l'istanza per mancato adempimento degli oneri probatori richiesti dall'art. 4‑bis (come modificato). Ha inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di unificazione/cumulo che comprenda anche pene per reati ostativi, il dies a quo per il computo del periodo minimo utile ai fini dei permessi premio decorre dal momento in cui risulti completamente espiata la pena relativa al reato ostativo e non dall'inizio della detenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4‑bis Ord. pen. (introdotto/aggiornato in relazione alla legge 26/7/1975 n.354 e al d.l. 31/10/2022 n.162 conv. l. 30/12/2022 n.199)

    la fruizione dei permessi premio debba essere subordinata, oltre che all'acquisizione dei dovuti pareri e delle necessarie informazioni, anche al fatto che i detenuti richiedenti dimostrino "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi"

    La norma impone oneri probatori e documentali al detenuto per i reati ostativi: senza la dimostrazione/ allegazione richiesta, il giudice di sorveglianza può dichiarare inammissibile l'istanza di permessi. Le modifiche trovano applicazione piena nei confronti di detenuti ai quali non siano ancora stati concessi permessi (principio di non regressione relativo a chi aveva gia' ottenuto benefici).

  • d.l. 31/10/2022 n.162, conv. l. 30/12/2022 n.199

    Ha modificato l'art. 4‑bis rafforzando i requisiti per la concessione di permessi premio ai condannati per reati ostativi; la Corte applica le nuove regole ai richiedenti che non avevano gia' conseguito permessi.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Rinvio alla disciplina del procedimento di sorveglianza prevista dall'art. 666; consente la declaratoria di inammissibilità quando la richiesta sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, giustificando il provvedimento del Presidente del collegio nel caso concreto.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Schema procedurale di riferimento per i procedimenti di esecuzione/sorveglianza, comprese le previsioni sulla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 663 e art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (richiamati nelle censure)

    Richiamati nelle doglianze del ricorrente come norme procedurali pertinenti alla valutazione della richiesta, senza che la Corte rilevasse violazioni che giustificassero accoglimento del ricorso.

  • art. 74 DPR 9/10/1990 n.309

    Individua reati in materia di stupefacenti considerati ostativi ai benefici: la pena correlata a tale reato, se ancora in corso, impedisce l'applicazione dei benefici fino alla sua completa espiazione; nella specie la Corte osserva che l'effettiva espiazione della pena per il reato ostativo deve essere documentata.

  • art. 30‑ter Ord. pen.

    Stabilisce il periodo minimo di pena espiata utile ai fini della concessione dei permessi premio; la Corte precisa che, in caso di cumulo/unificazione con pene ostative, il conteggio del periodo minimo decorre dall'effettiva espiazione della pena relativa al reato ostativo.

Massime di principio

  • Onere della prova/documentazione: il detenuto che richiede permessi premio in presenza di reati ostativi deve allegare e documentare il rispetto degli oneri richiesti dall'art. 4‑bis; l'assenza di tale documentazione può rendere l'istanza inammissibile.
  • Cumulo di pene con reato ostativo: quando il detenuto sconta pene in cumulo che comprendono anche una pena per reato ostativo, il dies a quo per il computo del periodo minimo utile ai permessi decorre dalla completa espiazione della pena relativa al reato ostativo e non dall'inizio della detenzione.
  • Principio di non regressione: le modifiche normative restrittive non devono peggiorare la posizione di chi abbia gia' ottenuto permessi (chi gia' beneficiato conserva la disciplina precedente), ma si applicano integralmente ai richiedenti che non hanno mai ottenuto benefici.
  • Poteri del giudice di sorveglianza: il Presidente/collegio puo' dichiarare l'inammissibilita' dell'istanza se questa risulta manifestamente infondata per mancanza delle condizioni previste dalla legge.
  • Necessità di verifica specifica dei "collegamenti": non bastano la buona condotta e la semplice dichiarazione di dissociazione; occorrono elementi specifici e ulteriori che escludano collegamenti attuali con organizzazioni criminali o il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

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