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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12916/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva accolto il reclamo del detenuto Ascione avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflitta dal consiglio di disciplina per comunicazioni vietate (art. 77, comma 1, punto 16, d.P.R. n.230/2000). Il Ministero sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto insufficiente la comunicazione del provvedimento perché mancava la motivazione notificata, violando l'art. 81, comma 2, d.P.R. n.230/2000 e l'art. 35-bis ord. pen.; invece le norme non impongono formalità particolari sulla comunicazione e il detenuto, presente in tutte le fasi e informato immediatamente della decisione e delle ragioni, non aveva subito pregiudizio nelle proprie prerogative difensive né aveva chiesto copia del provvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse erroneamente applicato l'art. 81 del d.P.R. n.230/2000. La Corte ha affermato che l'art. 81 richiede la comunicazione del provvedimento sanzionatorio ma non impone l'obbligo formale di notificare contestualmente la motivazione; inoltre, in considerazione della partecipazione personale del detenuto a tutte le fasi del procedimento e dell'immediata comunicazione della decisione e delle ragioni, non si è verificato un pregiudizio alle possibilità di difesa. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, punto 16

    Individua l'illecito disciplinare contestato (comunicazioni non consentite tra detenuti appartenenti ad altri gruppi di socialità); usata per qualificare il comportamento addebitato al detenuto.

  • d.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 2

    «nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe...(omissis)... La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato...»

    La Corte interpreta la norma nel senso che essa impone la comunicazione del provvedimento sanzionatorio ma non obbliga a una formale notificazione separata della motivazione; l'esposizione orale delle ragioni e l'immediata comunicazione della decisione possono consentire piena conoscenza e tutela delle difese, ferma la possibilità per il detenuto di chiedere copia del provvedimento motivato.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Citato dal Ministero nel ricorso come parametro procedurale; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma ma menziona la tesi del ricorrente secondo cui non sarebbero richieste formalità particolari nella comunicazione del provvedimento disciplinare.

Massime di principio

  • Nelle procedure disciplinari penitenziarie la forma è relativamente libera: la norma richiede la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, ma non impone necessariamente la consegna simultanea di un atto scritto di motivazione.
  • La partecipazione personale del detenuto a tutte le fasi del procedimento e l'immediata conoscenza della decisione e delle ragioni costituiscono elementi che possono neutralizzare la contestazione di nullità per mancanza di motivazione comunicata, purché sia effettivamente possibile esercitare la difesa e proporre impugnazione.
  • Il detenuto ha comunque la possibilità e la responsabilità di chiedere copia del provvedimento motivato; la mancata richiesta e la mancanza di prova che il rilascio sia stato negato indeboliscono la censura sulla comunicazione.
  • I giudici valutano il pregiudizio concreto alle prerogative difensive: l'assenza di un danno concreto (impossibilità di proporre reclamo nei termini, ignoranza dei fatti contestati) può giustificare il mantenimento della sanzione anche in presenza di carenze formali.
  • Se il giudice di merito ha applicato erroneamente la normativa sulla comunicazione o sulla motivazione, la Corte di Cassazione può annullare l'atto e rinviare per un nuovo giudizio.

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