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Ordinanza

Ordinanza n. 10454/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’ottemperanza: - al decreto n. 377\2020 della Corte d’Appello di Roma; - alla sentenza n. 272\2021 del TAR Umbria; - alla sentenza n. 792\2022 del TAR Umbria; - al decreto n. 1298\2019 della Corte d’Appello di Perugia; - alla sentenza del TAR Lazio n. 9104\2023.

Giustizia amministrativa202603682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di diversi provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento dell'equa riparazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, notificato il 19 marzo 2026, per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Roma, delle sentenze del TAR Umbria, del decreto della Corte d'Appello di Perugia e della sentenza del TAR Lazio indicati in epigrafe, tutti relativi a condanne emesse ai sensi della legge n. 89/2001 per la violazione del termine ragionevole di durata del processo. In vista della camera di consiglio, il ricorrente ha riconosciuto la sospensione totale del giudizio, cioè con riferimento a ciascun provvedimento azionato, in applicazione della disciplina temporanea che vieta l'inizio e sospende la prosecuzione dei giudizi di ottemperanza relativi a tali crediti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sospensione del giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, dapprima modificato dalla legge di bilancio 2025 e successivamente sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), n. 5), del d.l. n. 117/2025, convertito dalla legge n. 148/2025, stabilisce che fino al 21 gennaio 2027 i creditori interessati non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli già pendenti sono sospesi. Poiché il ricorrente ha espressamente aderito alla sospensione totale, il giudizio è stato sospeso per tutti i provvedimenti giurisdizionali posti in esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione, nella versione richiamata, imponeva il divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e la sospensione di quelli pendenti.

  • art. 1, comma 817, legge di bilancio 2025

    Ha modificato l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introducendo la disciplina temporanea richiamata dal giudice.

  • art. 9, comma 1, lett. b), n. 5), d.l. 8 agosto 2025, n. 117

    Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione vigente al momento della decisione vieta fino al 21 gennaio 2027 l'inizio delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza e sospende quelli già pendenti.

  • legge 3 ottobre 2025, n. 148

    Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 117/2025, inclusa la disciplina temporanea sulla sospensione dei giudizi di ottemperanza.

  • l. 89/2001

    Costituisce la base normativa delle condanne per equa riparazione azionate nel giudizio.

Massime di principio

  • Fino al 21 gennaio 2027, i creditori delle somme dovute a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 non possono iniziare giudizi di ottemperanza e i giudizi di ottemperanza già pendenti sono sospesi.
  • La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 può operare integralmente con riferimento a tutti i provvedimenti giurisdizionali posti in esecuzione, quando il ricorrente riconosca espressamente la sospensione totale del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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