Sentenza n. 2082/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata iniziale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi euro 3.500,00, oltre agli accessori previsti dalla legge. Il giudicato si era formato il 19 settembre 2025 ed era stato notificato in forma esecutiva il 25 luglio 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato nel dicembre 2025. Nel corso dell’udienza camerale del 24 giugno 2026, il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva integralmente ottemperato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza dell’amministrazione al giudicato prima della decisione. Poiché l’adempimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Richiamato dalla sentenza oggetto di ottemperanza per la determinazione degli accessori spettanti sulla somma riconosciuta al docente.
art. 22 l. n. 724/1994
Richiamato quale disposizione che rinvia all’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 per gli accessori dovuti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e la parte ricorrente dichiara di essere stata integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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