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Sentenza

Sentenza n. 2082/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi euro 3.500,00, oltre agli accessori previsti dalla legge. Il giudicato si era formato il 19 settembre 2025 ed era stato notificato in forma esecutiva il 25 luglio 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato nel dicembre 2025. Nel corso dell’udienza camerale del 24 giugno 2026, il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva integralmente ottemperato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza dell’amministrazione al giudicato prima della decisione. Poiché l’adempimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Richiamato dalla sentenza oggetto di ottemperanza per la determinazione degli accessori spettanti sulla somma riconosciuta al docente.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    Richiamato quale disposizione che rinvia all’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 per gli accessori dovuti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e la parte ricorrente dichiara di essere stata integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’adempimento dell’amministrazione interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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