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Sentenza

Sentenza n. 2069/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1110/2024

Giustizia amministrativa202504124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1110/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha dedotto che una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della docente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2022-2023, oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 27 febbraio 2025, ed era pertanto passata in giudicato. A fronte della persistente inerzia dell'Amministrazione, è stato proposto ricorso per ottemperanza, con richiesta di ordine di esecuzione entro un termine assegnato, nomina di un commissario ad acta, fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata non era stata impugnata e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che dopo tale scadenza la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure consequenziali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo ... ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il termine per presentare la richiesta di liquidazione del compenso decorre, secondo la sentenza, dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'esistenza del giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione e può contestualmente fissare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e proseguire fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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