Sentenza n. 623/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2624 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 28.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250121178 prot. AGEA.ASR.2019.0990365 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore,dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l’Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di sostegno relativa alla Misura 8, Sottomisura 8.3 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione di ARGEA recante il rigetto della domanda di sostegno presentata nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, unitamente agli atti presupposti e, ove occorrente, alla disposizione del bando che consentiva l’adozione di ulteriori disposizioni attuative mediante atti dell’amministrazione. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Dopo la notificazione del ricorso, avvenuta il 25 luglio 2025, e il suo deposito, avvenuto il 29 luglio 2025, ARGEA ha adottato la determinazione n. 4336 dell’8 agosto 2025, con la quale ha annullato in autotutela l’atto di rigetto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato ha fornito una soddisfazione alle ragioni della ricorrente, almeno con riguardo alla fase procedimentale allora contestata. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato ARGEA alla rifusione delle spese in favore della ricorrente. La spontanea rimozione dell’atto e la definizione bonaria della controversia possono giustificare una riduzione dell’importo, ma non escludono radicalmente la condanna alle spese in assenza di un espresso accordo tra le parti. È stato inoltre ritenuto privo di riscontro l’argomento secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso, poiché l’autotutela è intervenuta dopo la notificazione e il deposito dell’impugnazione, proposta peraltro in prossimità della scadenza del termine per ricorrere. ARGEA è stata condannata al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo da parte dell’amministrazione giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e soddisfa la pretesa del ricorrente con riguardo alla fase procedimentale contestata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La spontanea rimozione dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione non esclude automaticamente la condanna alle spese del giudizio; in mancanza di un espresso accordo tra le parti, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L’intervento dell’autotutela successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso costituisce elemento rilevante per imputare all’amministrazione le spese del giudizio, anche se non vi è stato un accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’atto.
- La definizione bonaria della controversia e il corretto comportamento processuale dell’amministrazione possono incidere sulla quantificazione delle spese, giustificandone una liquidazione contenuta, ma non determinano di per sé la compensazione integrale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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