Cassazione Penale, Ordinanza n. 10124/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la corretta declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, rilevando che i motivi di ricorso non superavano il rilievo della decadenza dal termine di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria per il reato di falsità materiale e uso di atto falso relativo a un atto pubblico, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. L'imputato aveva proposto appello contro la sentenza di condanna, ma la Corte di appello di Reggio Calabria lo ha dichiarato inammissibile perché depositato tardivamente, essendo stato proposto il 1° ottobre 2020 oltre il termine di scadenza del 25 giugno 2020. Contro tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, poi integrato con successivo atto, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a contestare la tardività dell'impugnazione; la Corte ha osservato che l'eventuale mancata conoscenza effettiva del processo deve essere fatta valere con gli appositi rimedi dell'ordinamento, ossia rescissione del giudicato o restituzione nel termine per impugnare, nei rispettivi termini.
Norme richiamate
art. 477 c.p.
norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 482 c.p. come base della condanna di primo grado per falsità in atti/documenti
art. 482 c.p.
norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 477 c.p. come base della condanna di primo grado per uso/falsità relativa a documento o atto falso
art. 591 c.p.p.
richiamato implicitamente nel passaggio sulla tardività dell'appello, in quanto la Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per deposito oltre il termine
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine perentorio di legge è inammissibile e tale ragione assorbe le ulteriori doglianze che non incidano sulla tempestività dell'atto.
- La deduzione della mancata conoscenza effettiva del processo non può essere fatta valere per superare direttamente la tardività dell'appello, dovendo essere azionati gli specifici rimedi predisposti dall'ordinamento, come la rescissione del giudicato o la restituzione nel termine per impugnare, nel rispetto dei relativi termini.
- In sede di ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello, non è sufficiente prospettare in astratto la mancata conoscenza del processo se non si contesta utilmente la tardività dell'atto di impugnazione o non si dimostra l'errore del giudice sulla decorrenza del termine.
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