Sentenza del 05/10/2016 n. 19839 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva accertato induttivamente un maggior imponibile ai fini IRPEF e ILOR, rilevando l'acquisto di merce senza fattura e una marcata differenza tra la percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente, pari all'1%, e quella riscontrata nel settore merceologico di riferimento, pari al 4%. Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di una contabilità formalmente regolare, l'utilizzabilità e attendibilità dei valori di settore e la conseguente inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'istanza di definizione agevolata della lite, poiché l'Amministrazione non era risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio: la Commissione tributaria centrale aveva infatti accolto l'impugnazione dell'Ufficio. Nel merito, la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, considerata l'inattendibilità sostanziale derivante dalle violazioni fiscali e dall'incoerenza dei dati dichiarati. Lo scarto di quattro volte tra il ricarico dichiarato e quello di settore, unitamente alle omesse fatturazioni, è stato ritenuto idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 6.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 40 del 2010, art. 2-bis
La definizione agevolata della lite non è stata ritenuta applicabile, poiché l'Amministrazione finanziaria non era risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Decreto-legge n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, convertito dalla Legge n. 73 del 2010
In tema di condono fiscale, presupposto per la definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione è la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio.
Il riferimento ai primi due gradi deve essere valutato considerando l'intera vicenda processuale; se il procedimento ha avuto tre gradi, l'Amministrazione deve essere risultata soccombente in tutti e tre perché la definizione sia ammissibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità è formalmente regolare, se presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettono in dubbio completezza e fedeltà.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3
Consente di ricostruire induttivamente ricavi, compensi e corrispettivi sulla base di elementi presuntivi qualificati e delle concrete condizioni di esercizio dell'attività.
Codice civile, art. 2697
La regola generale sull'onere della prova opera nel senso che, una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare la correttezza dei dati dichiarati.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo: l'Amministrazione può contestarne l'attendibilità sostanziale quando emergono violazioni fiscali e rilevanti incoerenze economiche.
- La sola differenza tra il ricarico dichiarato e una media o percentuale di settore non è normalmente sufficiente; tuttavia, uno scostamento abnorme, soprattutto se accompagnato da acquisti non fatturati o altre irregolarità, può costituire presunzione grave, precisa e concordante.
- Quando l'Ufficio dimostra l'esistenza di elementi presuntivi qualificati, il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica delle ragioni dello scostamento, non essendo sufficiente contestare genericamente i valori di settore.
- L'accertamento deve essere valutato nel suo complesso: la combinazione di violazioni documentali, redditività dichiarata anomala e dati economici incompatibili può giustificare la ricostruzione induttiva del reddito.
- Le agevolazioni processuali o i condoni relativi alle liti pendenti possono richiedere la soccombenza dell'Amministrazione in tutti i precedenti gradi di giudizio; una vittoria dell'Ufficio in uno dei gradi può escluderne l'applicabilità.
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