Cassazione Penale, Ordinanza n. 29048/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 727, secondo comma, c.p., ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con i primi due ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la configurabilità del reato e sostanzialmente chiedendo una rilettura delle risultanze istruttorie; con il terzo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili perché riproponevano censure già vagliate dal giudice di merito e miravano a una nuova valutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti; inoltre ha valorizzato i dati fattuali accertati, ossia la detenzione del cane in uno spazio molto ristretto, privo di idonea cuccia, con feci presenti da tempo, acqua sporca e condizioni di sofferenza dell'animale. Il terzo motivo è stato ritenuto generico perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non risultava formulata in primo grado.
Norme richiamate
art. 727, secondo comma, c.p.
Il reato è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze; la Corte richiama un orientamento consolidato in tal senso.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione quando la relativa richiesta non risulti formulata nel giudizio di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 727, secondo comma, c.p. sussiste quando la detenzione dell'animale avvenga in condizioni materiali tali da provocargli gravi sofferenze, desumibili da spazio insufficiente, assenza di riparo idoneo, carenze igieniche e condizioni complessive di evidente disagio.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito o nella richiesta di una diversa lettura delle prove, salvo la puntuale indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere introdotta in cassazione in modo generico se la relativa questione non è stata tempestivamente dedotta nel giudizio di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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