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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22369/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario n. 18608/1994 collegato a un ramo d'azienda ceduto da una società poi divenuta Gesafin Immobiliare S.p.a. La banca sosteneva che, al momento della cessione del ramo, non operasse la successione automatica nel rapporto ex art. 2558 c.c., bensì la disciplina dell'art. 2560 c.c., perché si sarebbe trattato di un debito già "secco" e determinato, derivante anche da un contratto di apertura di credito in conto corrente, di natura personale, con conseguente permanenza del debito in capo alla cedente. Inoltre la banca affermava che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo dell'esistenza del contratto di apertura di credito e avrebbe reso una decisione eccentrica sulla lettera di patronage sottoscritta da Gesafin S.r.l., che secondo la ricorrente doveva comunque vincolare la società garante. I motivi di ricorso erano quindi tre: violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'apertura di credito; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/risposta inconferente sulla patronage.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dai giudici di merito, i quali avevano accertato che il conto corrente era ancora in corso e, come tale, soggetto alla disciplina dell'art. 2558 c.c. Quanto al preteso collegamento con l'apertura di credito, la Corte ha rilevato che tale fatto non risultava oggetto della motivazione impugnata e che, in ogni caso, una volta confluito il finanziamento nel conto corrente, è la disciplina di quest'ultimo a regolare il saldo, che emerge solo alla chiusura del conto. Ha inoltre escluso che il contratto di apertura di credito fosse, per il solo fatto della valutazione dell'affidabilità del cliente, un contratto necessariamente personale ai fini dell'art. 2558 c.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché privo del richiesto confronto con i requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché in realtà denunciava un'omessa pronuncia senza rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti processuali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti affermato, prima ancora, che la lettera di patronage era riferita alla sola cedente e non alla cessionaria, e la ricorrente aveva opposto una diversa lettura dell'atto, non consentita in sede di legittimità. La banca è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    Nella cessione d'azienda i contratti non aventi carattere personale e ancora in corso si trasferiscono al cessionario; nel caso di un conto corrente bancario non ancora chiuso, la disciplina applicabile è quella della successione nel contratto.

  • art. 2560 c.c.

    Si applica ai debiti inerenti all'azienda ceduta, ma non può essere invocato per un rapporto contrattuale ancora in corso e non ancora definito mediante chiusura del conto e determinazione finale del saldo.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte osserva che nel giudizio non erano stati dedotti specifici profili di responsabilità per inadempimento della patrocinante.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Non è ammissibile sotto il paradigma della violazione di legge una censura che miri in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o l'interpretazione del negozio compiute dal giudice di merito.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia deve essere specifica e riferita a una domanda o a un motivo effettivamente proposti e mantenuti nel giudizio di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto e la localizzazione degli atti processuali su cui fonda il motivo.

  • art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    È necessario depositare e indicare gli atti e documenti posti a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di cessione d'azienda, il discrimine tra successione automatica nei contratti e permanenza dei debiti presso il cedente dipende dalla corretta qualificazione del rapporto come contratto ancora in corso oppure come posizione debitoria ormai definita.
  • Nel conto corrente bancario non ancora chiuso il saldo, attivo o passivo, non può essere considerato un debito autonomo e già esigibile al momento della cessione: esso si determina solo alla chiusura del rapporto.
  • La disciplina dell'art. 2560 c.c. non può essere applicata per isolare singole poste passive di un rapporto contrattuale ancora in corso, se tali poste sono inserite nell'economia del conto corrente.
  • La natura personale di un contratto ai fini dell'esclusione dalla successione ex art. 2558 c.c. richiede che la persona dell'alienante sia essenziale per l'esecuzione del rapporto; non basta che la controparte abbia valutato l'affidabilità economica del contraente.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito mascherare come violazione di legge una contestazione sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso e realmente trascurato, non la mera critica alla mancata considerazione di prove o documenti.
  • La deduzione di omessa pronuncia impone una rigorosa specificazione dell'atto introduttivo, dei motivi e della loro persistente devoluzione nel grado di appello.
  • Il ricorso è inammissibile se non si confronta con una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCessione d'aziendaInadempimentoImpugnazioniAzienda
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

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