Sentenza n. 11930/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale emessa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata di Roma Capitale prot. n. QI/234309/2024 del 26 novembre 2024, rep. n. QI/3210/2024 del 26 novembre 2024, avente per oggetto: “Reiezione istanza di Condono prot. 0/541816 sot.0 - Abuso: Via Lucio Volumnio, 38 - 0078 - Municipio VIII”, nonché della Determinazione Dirigenziale emessa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia Privata di Roma Capitale prot. n. QI/25627/2025 del 5 febbraio 2025, rep. n. QI/305/2025 del 5 febbraio 2025, avente ad oggetto: “Reiezione Istanza di Condono prot. 0/541816 sot. 01 - Abuso: Via Lucio Volumnio, 36 - 00178 - Municipio VIII”, entrambe notificate via pec in data 11 agosto 2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente agli atti sopra indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di condono edilizio relativi a un ampliamento residenziale di 10 mq e ad alcune tettoie, motivati dalla presenza di vincoli archeologici, paesaggistici e del Parco dell’Appia Antica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato due determinazioni con cui Roma Capitale ha respinto istanze di condono presentate nel 2004 dalla precedente proprietaria, ai sensi del c.d. terzo condono edilizio e della legge regionale del Lazio n. 12/2004. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, del principio del contraddittorio, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il secondo motivo contestava la violazione della disciplina sul condono edilizio, dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, della legge regionale Lazio n. 12/2004 e della normativa sui vincoli del Parco dell’Appia Antica, nonché l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, errore e travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. La ricorrente sosteneva che l’area non fosse soggetta a vincolo ostativo e che le opere, consistenti in un ampliamento di soli 10 mq e in tettoie non valutabili in termini di superficie o volume, non violassero i divieti di tutela del parco. Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 32 l. n. 47/1985 e il difetto di istruttoria e motivazione, per non avere il Comune richiesto il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché Roma Capitale ha prodotto la documentazione attestante la notificazione dei preavvisi di rigetto al legale rappresentante della precedente proprietaria. Il giudice ha rilevato che tale soggetto coincideva con la persona fisica che rivestiva la medesima carica nella società ricorrente e che, comunque, al momento dell’acquisto la nuova proprietaria doveva conoscere l’esistenza dei preavvisi relativi alle istanze di condono pendenti. Il secondo motivo è stato respinto in quanto i dinieghi erano fondati su una pluralità di ragioni autonome: oltre al vincolo del Parco dell’Appia Antica, risultavano presenti vincoli archeologici e paesaggistici non contestati. Trattandosi di provvedimenti plurimotivati, è sufficiente che una sola motivazione autonoma sia idonea a sorreggere il diniego. Il TAR ha inoltre affermato che, nella disciplina del terzo condono, anche i vincoli comportanti inedificabilità relativa, inclusi quelli paesaggistici, sono ostativi al rilascio della sanatoria. Il terzo motivo è stato respinto perché, considerata la natura vincolata e doverosa del diniego, la riconducibilità dell’ampliamento alla tipologia degli abusi maggiori e la presenza di ulteriori vincoli non contestati, l’eventuale parere favorevole dell’autorità competente per il Parco dell’Appia Antica non avrebbe potuto superare la preclusione normativa alla sanabilità. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato ritenuto regolarmente comunicato alla precedente proprietaria; la doglianza di omessa partecipazione procedimentale è stata quindi respinta.
art. 6, comma 2, l.r. Lazio n. 12/2004
Richiamato quale fondamento della comunicazione del preavviso di rigetto nelle istanze di condono.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
Applicato per ritenere ostativa alla sanatoria la presenza dei vincoli archeologici, paesaggistici e del Parco dell’Appia Antica.
art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Costituisce la disciplina statale del c.d. terzo condono edilizio; il giudice ha richiamato in particolare la preclusione derivante dai vincoli prevista dal comma 27, lett. d).
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003
Interpretato nel senso che, nell’ambito del terzo condono, anche i vincoli comportanti inedificabilità relativa, compresi quelli paesaggistici, possono impedire il rilascio della sanatoria.
art. 32 l. 47/1985
La mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non determina illegittimità quando, per la natura vincolata del diniego e per l’esistenza di ulteriori vincoli ostativi non contestati, il parere non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
l.r. Lazio 10 novembre 1988, n. 66
Richiamata quale fonte istitutiva del Parco dell’Appia Antica e della relativa disciplina vincolistica.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivazioni autonome resta legittimo quando almeno una di esse sia idonea, da sola, a sorreggere la decisione; non è quindi necessario esaminare o superare ogni contestazione riferita alle altre motivazioni.
- Nella disciplina del c.d. terzo condono edilizio, la presenza di vincoli che comportano anche soltanto inedificabilità relativa, inclusi i vincoli paesaggistici, può costituire ostacolo al rilascio della sanatoria.
- Quando il diniego di condono ha natura vincolata e doverosa e sussistono più ragioni autonome ostative alla sanatoria, la mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta a uno dei vincoli non vizia il provvedimento se quel parere, anche favorevole, non avrebbe potuto superare le ulteriori preclusioni normative.
- La partecipazione procedimentale deve ritenersi assicurata quando il preavviso di rigetto sia stato validamente comunicato al precedente titolare dell’istanza e il successivo acquirente subentri nella posizione relativa a un procedimento pendente, soprattutto quando il suo legale rappresentante coincide con quello del precedente proprietario e l’acquirente era comunque in condizione di conoscere il preavviso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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