Cassazione Civile, Ordinanza n. 26108/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore rete)
La controversia
La controversia nasce dal danneggiamento, durante lavori di scavo per la posa di condutture fognarie, di una tubiera contenente un cavo elettrico interrato, con conseguenti costi di riparazione richiesti dalla società elettrica. Il tribunale aveva accertato il danno e condannato l’impresa esecutrice al risarcimento; la corte d’appello, pur confermando l’an debeatur, aveva rideterminato il quantum applicando il prezziario ANIE e riconoscendo un concorso di colpa del 20% in capo alla società elettrica per non aver indicato sulla piastra segnaletica la profondità del cavo, escludendo però la violazione della disciplina sulla distanza minima di un metro dal suolo. Nel ricorso principale la società condannata ha dedotto violazione dell’art. 66 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e dell’art. 1227 c.c., sostenendo che la deroga alla distanza minima richiedesse comunque una espressa autorizzazione dell’ente proprietario della strada e che, in assenza di indicazione della profondità sulla piastra, il concorso di colpa della controparte avrebbe dovuto essere molto più elevato; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi in relazione alla CTU di primo grado e alla documentazione di Terna, contestando l’uso del prezziario ANIE da parte del secondo CTU; con il terzo motivo la società elettrica, ricorrente incidentale, ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 1227 c.c. e della normativa tecnica CEI 11-17, sostenendo la contraddittorietà della decisione che da un lato escludeva l’applicazione del limite di un metro e dall’altro imputava comunque un concorso di colpa del 20% per la mancata indicazione della profondità del cavo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo del ricorso principale inammissibile perché non investiva le rationes decidendi della sentenza d’appello, fondata sia sulla finalità della disciplina stradale, non estensibile alle opere di scavo per nuove condutture, sia sulla visibilità della presenza del cavo tramite piastra e nastrino monitore; ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché la corte territoriale aveva motivato in modo adeguato la scelta di aderire alla seconda CTU e il vizio di omessa pronuncia non ricorre in presenza di una decisione su tutti i punti rilevanti; l’omesso esame di un documento è rilevante solo se quel documento è idoneo a neutralizzare con certezza il fondamento della decisione. Il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto o indicato puntualmente le norme da cui deriverebbe l’obbligo di riportare sulla piastra la profondità di interramento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione, con applicazione del raddoppio del contributo unificato per entrambe le ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 66 del regolamento di attuazione del Codice della Strada
La disposizione è stata letta come norma posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale e non come disciplina delle successive opere di scavo per la posa di nuove condutture; la Corte d’appello, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto che già prima della novella del 2012 fosse compatibile con essa la deroga tecnica in presenza di prescrizioni CEI e adeguati accorgimenti di protezione del cavo.
art. 1227 c.c.
È stato utilizzato per valutare il concorso colposo della danneggiata nella produzione dell’evento e del danno; la Cassazione non ha ritenuto censurabile in legittimità la valutazione di merito sul concorso di colpa del 20%.
art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ha evidenziato che la doglianza tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
È evocato in relazione all’asserito omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha negato la ricorrenza del vizio perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione puntuale e il documento asseritamente trascurato non risultava decisivo in senso tecnico.
art. 366 n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per dichiarare inammissibile il motivo incidentale, per difetto di autosufficienza e mancata specifica indicazione delle norme poste a fondamento della censura.
art. 380bis c.p.c.
È indicato come base del procedimento in adunanza camerale.
art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Non può essere dedotto come violazione di legge un motivo che, sotto la veste della sussunzione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame di un documento o di un fatto decisivo ricorre solo se la circostanza trascurata è idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a privare di fondamento la decisione impugnata.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia effettivamente statuito sul punto controverso, ancorché con argomentazione non condivisa dalla parte.
- Il ricorso per cassazione richiede autosufficienza: la censura deve riportare puntualmente gli elementi normativi e fattuali indispensabili a consentire il controllo della Corte, altrimenti è inammissibile.
- Una disciplina posta primariamente a tutela della sicurezza della circolazione stradale non necessariamente regola anche, in via diretta, le modalità tecniche delle opere di scavo per la posa di nuove condutture; in tali casi può rilevare anche la normativa tecnica settoriale.
- La valutazione del concorso colposo nella produzione del danno e la determinazione percentuale del relativo apporto appartengono, di regola, al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo entro rigorosi limiti di legittimità.
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