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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17059/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Marando ha chiesto la restituzione di una moneta sequestrata dopo essere stato assolto con sentenza irrevocabile per insussistenza del fatto. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che Marando non avesse legittimazione ad agire e che avrebbe dovuto impugnare un precedente provvedimento di dissequestro e restituzione in favore della Repubblica francese emesso dal Pubblico Ministero il 25/11/2013. Marando ha invece sostenuto di essere proprietario/originario detentore della moneta, di non essere stato a conoscenza del provvedimento di restituzione e che la sentenza di assoluzione aveva accertato l'insussistenza del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione ha pronunciato l'inammissibilità fuori dai casi previsti dalla legge e che Marando, in quanto originario detentore assolto con sentenza irrevocabile, era legittimato a proporre l'incidente di esecuzione per ottenere la restituzione. La Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata (nullità di ordine generale e assoluta) e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede il modulo procedimentale dell'esame dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte indica che la pronuncia di inammissibilità non può essere resa 'de plano' fuori dai casi di legge senza consentire l'esame previsto da questo articolo.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi tassative di inammissibilità; la Corte afferma che il provvedimento impugnato è stato assunto fuori dalle ipotesi previste da questa norma, determinando nullità.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Richiamato quale regola di collegamento per l'applicazione delle garanzie del doppio giudizio di merito previste dall'art. 667, comma 4; la Corte ne utilizza il richiamo per giustificare la riqualificazione degli atti e il principio del favor impugnationis.

  • art. 262, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la restituzione obbligatoria dei beni quando viene data facoltà; la Corte lo interpreta nel senso che quando l'assoluzione diventa irrevocabile l'interessato può ottenere la restituzione mediante incidente di esecuzione.

  • art. 322-bis, cod. proc. pen.

    Attribuisce la possibilità di impugnare la revoca del sequestro e la restituzione in favore di terzi prima della sentenza definitiva: la Corte precisa che, se la restituzione avviene prima della sentenza definitiva, l'originario detentore è legittimato ad impugnare ai sensi di questa norma.

  • art. 323, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferito come alternativa normativa che, insieme all'art. 262, stabilisce il rimedio dell'incidente di esecuzione quando la causa che legittima la restituzione è l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

  • art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamati per la regola generale secondo la quale, se è accertata una causa di nullità di ordine generale, l'annullamento va disposto con rinvio per nuovo giudizio.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali; la Corte qualifica la pronuncia del giudice dell'esecuzione come nullità di ordine generale rilevabile d'ufficio, con consequente annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Se un imputato assolto con sentenza irrevocabile chiede la restituzione di un bene sequestrato, lo strumento corretto dopo il passaggio in giudicato è l'incidente di esecuzione per ottenere la restituzione.
  • Se la revoca del sequestro e la restituzione a terzi avvengono prima di una sentenza definitiva, l'originario detentore può impugnare il provvedimento con l'appello ex art. 322-bis e, successivamente, con eventuale ricorso per cassazione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'inammissibilità 'de plano' della richiesta di restituzione fuori dai casi tassativi indicati dalla legge (art. 666, comma 2); in caso contrario la decisione è nulla e suscettibile di annullamento con rinvio.
  • La Cassazione tende a favorire il "favor impugnationis": un atto impugnatorio deve essere, se possibile, riqualificato per consentire il controllo giurisdizionale pieno e garantire il doppio grado di giudizio laddove previsto.
  • Le nullità di ordine generale e assolute sono rilevabili d'ufficio in ogni stato del processo e comportano l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo esame.

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